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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15950/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda una lavoratrice che aveva svolto, senza soluzione di continuità dal 2009, attività di operatrice socio-sanitaria presso un ospedale pubblico; prima alle dipendenze di cooperative appaltatrici del servizio e poi come lavoratrice somministrata tramite agenzia interinale, con una serie di contratti reiterati e prorogati. In primo grado era stata accertata l'illegittimità del reiterato ricorso alla somministrazione, con condanna dell'ente al risarcimento del danno e riconoscimento del diritto al medesimo trattamento retributivo e previdenziale dei dipendenti a tempo indeterminato. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che il divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione non potesse escludere la tutela reale in caso di abusivo ricorso alla somministrazione a termine e, dall'altro, che la liquidazione del danno fosse stata confermata in modo apodittico e senza adeguata motivazione. L'ente sanitario ha proposto ricorso incidentale contestando: l'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dal d.lgs. 81/2015, la qualificazione dell'illegittimità della somministrazione e la valutazione della non contestazione in relazione al trattamento retributivo e previdenziale riconosciuto dalla sentenza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i motivi della lavoratrice non cogliessero specificamente la ratio della decisione impugnata e fossero formulati in modo generico o promiscuo, tendendo in sostanza a una rivalutazione del merito; ha inoltre richiamato il limite all'ammissibilità del vizio motivazionale e la disciplina transitoria che preclude la deduzione del vizio di omesso esame nei termini prospettati. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che le censure non aggredivano la reale ratio decidendi della sentenza d'appello e, per il terzo motivo, ha ribadito che l'apprezzamento della non contestazione è riservato al giudice di merito ed è censurabile solo per vizio radicale della motivazione. Conseguentemente ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    impedisce la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione al di fuori dei presupposti legali; la sentenza impugnata vi si era conformata e la censura non ne ha scalfito la ratio

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il divieto di stabilizzazione non possa essere usato come scudo per un uso sistematico e abusivo di contratti precari nel pubblico impiego

  • art. 32, co. 5, d.lgs. 183/2010

    invocato per contestare la quantificazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine

  • art. 39, co. 2, d.lgs. 81/2015

    invocato in relazione alla quantificazione del danno da illegittima reiterazione

  • artt. 31, 32, 33, 38 e 39 d.lgs. 81/2015

    richiamati nel ricorso incidentale per contestare la spettanza dell'indennità risarcitoria e la qualificazione della fattispecie di somministrazione

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è apprezzamento riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in casi limitati

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente incidentale per contestare l'allocazione dell'onere probatorio in relazione al trattamento retributivo e previdenziale

  • art. 366 c.p.c.

    richiede che il motivo di ricorso individui specificamente la censura e si confronti con la ratio decidendi, pena inammissibilità

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge deve essere dedotta con specifiche argomentazioni intelligibili e non in modo generico o meramente assertivo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo è soggetto ai limiti di ammissibilità vigenti e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 360, penultimo comma, c.p.c.

    opera come sbarramento alla deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002

  • d.lgs. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente principale per sostenere l'applicazione della disciplina della somministrazione nel pubblico impiego

  • d.lgs. 81/2015

    richiamato come disciplina della somministrazione e dei contratti a termine applicata dalla Corte territoriale

  • d.lgs. 368/2001

    richiamato dalla ricorrente incidentale nel censurare l'applicazione di regole sui rapporti a termine

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se accompagnata da specifiche e intelligibili argomentazioni che confrontino la norma invocata con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non bastano affermazioni generiche o la mera riproposizione di tesi di merito.
  • La censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame di fatto, mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la mescolanza di motivi eterogenei, quando la stessa doglianza venga proposta cumulando in modo promiscuo violazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame di fatto.
  • In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la preclusione alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato opera nei limiti stabiliti dall'art. 36 d.lgs. 165/2001, e la censura deve misurarsi specificamente con tale ratio.
  • L'apprezzamento della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale radicale.
  • La domanda risarcitoria per abuso nella reiterazione di contratti a termine o di somministrazione va impugnata confrontandosi con i criteri effettivamente utilizzati dal giudice di merito; non è sufficiente lamentare in astratto l'apoditticità della quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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