Cassazione Civile, Ordinanza n. 15974/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente generale di dipartimento regionale aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il provvedimento di revoca del proprio incarico e il correlato quadro negoziale. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l’amministrazione al risarcimento; in appello la Regione aveva ottenuto riforma integrale, con affermazione della nullità dell’incarico dirigenziale conferito nel 2013 perché fondato su presupposti e requisiti professionali non adeguatamente indicati e, secondo la Corte territoriale, in parte non sussistenti. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione del diritto di difesa, assumendo che la Corte territoriale avesse rilevato d’ufficio la nullità del contratto per difetto di motivazione senza contraddittorio; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che l’obbligo motivazionale fosse finalizzato solo a verificare la mancanza di risorse interne e che non fosse necessario indicare specificamente gli incarichi maturati presso enti locali, oltre a lamentare che non fosse stata valorizzata la propria attività di docenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio, rilevando che la questione della nullità dell’incarico era stata già dedotta e contestata nel giudizio di merito dalla Regione e che la decisione d’appello si era comunque pronunciata su un tema ritualmente devoluto. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 richiede non solo motivazione esplicita, ma soprattutto la sussistenza in concreto dei requisiti professionali minimi previsti dalla norma; la mancanza o genericità di tali presupposti rende nullo il contratto individuale di incarico, in quanto stipulato in violazione di una disposizione imperativa sostanziale. La Corte ha quindi confermato la nullità dell’incarico conferito al ricorrente e, di conseguenza, la correttezza della decisione di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
"Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica..."
La norma è disposizione inderogabile che impone, per la validità del conferimento, la presenza concreta dei requisiti professionali indicati; la sola motivazione formale non basta se i presupposti legali mancano o sono solo genericamente indicati.
La violazione della disposizione imperativa posta dall'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 comporta la nullità del contratto di incarico per contrarietà a norma imperativa.
Le spese seguono la soccombenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass., Sez. U, n. 26724 del 19 dicembre 2007
Richiamata per il principio per cui, in tema di nullità virtuale, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è idonea a determinarne la nullità, non la violazione di norme che disciplinano il comportamento delle parti.
Cass., Sez. 3, n. 525 del 15 gennaio 2020
Richiamata per il principio secondo cui la nullità virtuale è esclusa quando la legge preveda una diversa sanzione o rimedi diversi per assicurare l'effettività della norma imperativa.
Massime di principio
- Nel conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione, la motivazione esplicita richiesta dalla legge deve essere accompagnata dall’effettiva sussistenza dei requisiti professionali previsti; la mancanza di tali requisiti incide sulla validità del contratto, non solo sulla regolarità del procedimento.
- Quando una disposizione imperativa disciplina in senso sostanziale i presupposti di validità di un contratto, la sua violazione determina nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., se la legge non prevede un diverso rimedio.
- La contestazione di nullità sollevata nel giudizio di merito esclude la violazione del contraddittorio se la decisione d'appello si fonda su una questione ritualmente devoluta e già discussa tra le parti.
- In sede di legittimità, la censura relativa alla valutazione dei requisiti professionali è infondata se non attacca specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l’insussistenza dei titoli valorizzati per il conferimento dell’incarico.
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