Cassazione Civile, Ordinanza n. 15953/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2008 come DSGA, ha chiesto in giudizio il riconoscimento, ai fini della carriera e della retribuzione, dei servizi pre-ruolo prestati negli anni precedenti, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale ha respinto la domanda; in appello la Corte territoriale ha confermato il rigetto, ritenendo legittimo il ricorso al meccanismo della c.d. temporizzazione, che assicura un trattamento economico iniziale più favorevole e converte il servizio pre-ruolo in anzianità teorica. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in primo luogo, che la disciplina della temporizzazione non fosse più applicabile perché non richiamata dai CCNL successivi e, in particolare, non più vigente per effetto dell’art. 69 del d.lgs. n. 165/2001; in subordine, ha sostenuto che temporizzazione e ricostruzione della carriera sarebbero sistemi alternativi e che spetterebbe al dipendente scegliere quello più favorevole, che nel caso concreto sarebbe stato la ricostruzione della carriera per le successive progressioni economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la tesi dell’inapplicabilità della temporizzazione, osservando che l’art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 era stato espressamente richiamato dall’art. 66, comma 6, del CCNL Scuola del 4 agosto 1995, con conseguente esclusione della sua sopravvenuta inefficacia ex art. 69 d.lgs. n. 165/2001. Ha inoltre confermato la legittimità dell’utilizzo della temporizzazione come metodo alternativo alla ricostruzione di carriera per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, rilevando che la scelta deve essere valutata in concreto in base al vantaggio economico alla data di decorrenza del ruolo e che, nel caso esaminato, non era censurabile la decisione di attribuire al lavoratore il beneficio immediato di una maggiore retribuzione iniziale anziché vantaggi futuri e incerti. La Corte ha anche osservato che l’eventuale diritto del lavoratore a scegliere il metodo più favorevole avrebbe dovuto essere esercitato tempestivamente e non per la prima volta in giudizio a distanza di anni dall’immissione in ruolo. Seguono condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale norma processuale che consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 142 CCNL Scuola 2003
è invocato dal ricorrente per sostenere la non richiamabilità della disciplina della temporizzazione, ma la Corte nega che il mancato richiamo escluda l’applicazione delle disposizioni sulla temporizzazione.
art. 146 CCNL Scuola 29.11.2007
è invocato dal ricorrente come ulteriore omissione del richiamo alla disciplina previgente, ma la Corte ritiene la doglianza infondata.
art. 69 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
la Corte afferma che la sopravvenuta inefficacia delle norme previgenti non opera quando tali disposizioni siano state recepite dal contratto collettivo del 1995.
art. 4, commi 8, 9 e 10, d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399
la Corte qualifica la temporizzazione come metodo alternativo di valorizzazione dei servizi pre-ruolo, non cumulabile con la ricostruzione di carriera, e ritiene che la disciplina sia ancora vigente perché recepita dal CCNL del 1995.
art. 66, comma 6, CCNL Scuola 4 agosto 1995
"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall’art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399"
il richiamo indifferenziato all’art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 mantiene in vigore la relativa disciplina e impedisce una selezione parziale dei soli commi ritenuti utili dal lavoratore.
art. 3 d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in l. 26 luglio 1970, n. 576
è richiamato come parametro della ricostruzione della carriera prevista per il servizio pre-ruolo.
art. 4, commi 8, 9 e 10, d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399
i benefici economici riconosciuti con la temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione della carriera.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
è richiamato per il rito camerale in cassazione seguito nella decisione.
Massime di principio
- Quando una disciplina di settore è stata espressamente recepita da un contratto collettivo successivo, non può essere ritenuta caducata per il solo sopravvenire della disciplina generale dell’art. 69 d.lgs. n. 165/2001.
- Nel riconoscimento dei servizi pre-ruolo possono coesistere due modelli alternativi di valorizzazione, ma non cumulabili: la ricostruzione di carriera e la temporizzazione.
- La verifica della convenienza tra i due modelli deve essere compiuta in concreto alla data di decorrenza economica del ruolo, con riguardo al vantaggio economico immediato e certo rispetto a quello futuro e incerto.
- L’eventuale scelta del dipendente per il sistema di valorizzazione più favorevole deve essere esercitata tempestivamente; non è consentito contestare ex post la modalità applicata dopo averne già beneficiato per anni.
- Il richiamo contrattuale a una disciplina previgente opera per l’intero articolo richiamato, senza che sia consentita una selezione parziale dei soli commi ritenuti più favorevoli.
- In cassazione la censura per violazione di legge è infondata se muove da una lettura selettiva o incoerente del quadro normativo e contrattuale già correttamente ricostruito dal giudice di merito.
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