Cassazione Civile, Ordinanza n. 15965/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto il Ministero davanti al giudice del lavoro per ottenere l'accertamento del diritto a far valutare il periodo di servizio militare ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione in ruolo in diversi profili scolastici. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un primo ricorso, poi ha depositato un secondo ricorso contro la medesima sentenza. Con il ricorso principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la disciplina applicabile fosse invece l'art. 2, comma 6, del d.m. n. 44/2011, che valorizzerebbe solo il servizio militare svolto in costanza di rapporto di lavoro. La controversia ruota quindi intorno alla valutabilità del servizio di leva ai fini concorsuali e alla compatibilità tra normativa primaria e regolamentare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso, perché la parte aveva già tempestivamente proposto un primo ricorso avverso la stessa sentenza, consumando così il potere di impugnazione. Quanto al ricorso principale, lo ha rigettato nel merito: ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto la valutabilità del servizio militare ai fini del punteggio, interpretando in modo coordinato l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 e l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, e disapplicando la previsione regolamentare del d.m. n. 44/2011 nella parte incompatibile. Le spese di legittimità sono state poste a carico del Ministero. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'Amministrazione dello Stato non ne è tenuta.
Norme richiamate
art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994
La norma è stata considerata coordinabile con la disciplina generale sul servizio militare e non idonea a escludere la valutazione del servizio di leva ai fini concorsuali; il suo ambito non è stato letto come limitato al solo servizio svolto in costanza di rapporto di lavoro.
art. 2050 d.lgs. n. 66/2010
Il comma 1 stabilisce che i periodi di effettivo servizio militare sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi civili; il comma 2 è stato interpretato come specificazione e non come limitazione del comma 1, sicché anche il servizio di leva prestato in pendenza di rapporto di lavoro è valutabile.
art. 52, comma 2, Cost.
È stato richiamato come criterio sistematico a sostegno della necessità che chi è chiamato a un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non subisca la perdita della sua valutazione a fini concorsuali o selettivi.
art. 2, comma 6, d.m. n. 44/2011
La previsione regolamentare è stata ritenuta illegittima e quindi disapplicata nella parte in cui consentiva la sola valutazione del servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, in contrasto con la disciplina primaria.
art. 384, comma 4, c.p.c.
È stato utilizzato per affermare che il dispositivo di merito era conforme a diritto, pur richiedendo un'integrazione della motivazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato, non tenuta al versamento del contributo.
Massime di principio
- Il servizio militare obbligatorio è valutabile ai fini concorsuali e di carriera con un criterio generale di equivalenza rispetto ai servizi civili, salvo che la disciplina primaria disponga diversamente in modo espresso e compatibile con il sistema.
- Le disposizioni regolamentari non possono restringere la portata di una norma primaria che impone la valutazione del servizio militare; se incompatibili, devono essere disapplicate dal giudice.
- L'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 va letto in modo sistematico: il comma 2 non limita il comma 1, ma ne specifica l'applicazione anche quando il servizio di leva sia stato prestato in pendenza di rapporto di lavoro.
- Nel giudizio di legittimità, la proposizione di un secondo ricorso identico contro la stessa sentenza, dopo un primo ricorso validamente proposto, è inammissibile per consumazione del potere di impugnazione.
- Quando il dispositivo di merito è conforme a diritto, la Corte di cassazione può rigettare il ricorso pur correggendo o integrando la motivazione della sentenza impugnata.
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