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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15949/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto che aveva prestato attività presso una tipografia per un lunghissimo arco temporale sosteneva che il rapporto, iniziato secondo la sua prospettazione nel 1978 e cessato nel 2010, fosse di lavoro subordinato e non autonomo; chiedeva quindi il riconoscimento giudiziale della subordinazione e il pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 178.316,00. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che le risultanze istruttorie non fossero sufficienti a provare la subordinazione secondo i criteri giurisprudenziali. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e delle norme/contratti collettivi, sostenendo che dalle ammissioni della controparte e dagli elementi emersi (mansioni di tipografo, remunerazione anche se saltuaria, assenza di rischio, strumenti di lavoro di proprietà datoriale, orario di lavoro) fosse desumibile la natura subordinata del rapporto. In sostanza si censurava il metodo di sussunzione adottato dalla Corte territoriale, ritenuto erroneo perché non aveva valorizzato adeguatamente gli indici sintomatici della subordinazione, soprattutto in una prestazione tecnico-professionale nella quale l'assoggettamento alle direttive altrui può presentarsi in forma attenuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo non corretto il procedimento di sussunzione compiuto dal giudice di merito. Ha affermato che, per distinguere lavoro autonomo e subordinato in una prestazione tecnico-professionale come quella del tipografo, occorre considerare che il vincolo di soggezione personale può non essere immediatamente evidente e che, in tali casi, assumono rilievo gli indici sussidiari e indiziari della subordinazione. Ha ritenuto non adeguatamente valutati dalla Corte d'appello il lungo periodo e la continuità del rapporto, l'assenza di prova di pagamenti compatibili con autonomia, lo svolgimento dell'attività nei locali della tipografia con strumenti non propri del lavoratore e la natura dell'attività stessa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Definisce la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro; la Corte ribadisce che tale elemento è indefettibile, ma può risultare attenuato e, se non agevolmente apprezzabile, essere desunto da indici sussidiari.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è, in linea di principio, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto l'erronea individuazione dei criteri giuridici generali da applicare al caso concreto.
  • L'elemento decisivo della subordinazione è il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro; tuttavia, quando la prestazione ha natura tecnico-professionale, intellettuale o comunque non standardizzata, tale elemento può non emergere in modo immediato.
  • Se l'assoggettamento diretto alle direttive datoriali non è agevolmente apprezzabile, il giudice deve valorizzare complessivamente indici sussidiari e sintomatici, quali continuità della prestazione, inserimento nei locali e nell'organizzazione del datore, uso di strumenti di quest'ultimo, assenza di rischio imprenditoriale e modalità di pagamento compatibili con un rapporto di lavoro.
  • Gli indici sussidiari, isolatamente considerati, non hanno valore decisivo, ma possono fondare la prova della subordinazione se valutati globalmente e nel loro significato complessivo.
  • È censurabile la sentenza di merito che, pur richiamando i corretti principi sulla subordinazione, ometta di considerare in modo adeguato gli elementi indiziari rilevanti ai fini della sussunzione del rapporto nella fattispecie legale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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