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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15971/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dirigente)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, il 28 febbraio 2003, di un incarico dirigenziale di settore della durata di tre anni presso la Regione Calabria. Con delibera del 2 maggio 2005, la nuova Giunta regionale dichiarava decaduti tutti gli incarichi dirigenziali ai sensi della normativa regionale sullo spoil system. La dirigente chiedeva l'annullamento della delibera e il pagamento delle somme corrispondenti agli emolumenti che avrebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto, detratto quanto percepito altrove. Dopo un primo rigetto del Tribunale, un primo parziale accoglimento in appello, una precedente cassazione per contrasto tra dispositivo e motivazione, e un nuovo rigetto in sede di rinvio, la ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso su questioni nuove non devolute e avesse rilevato d'ufficio la nullità del contratto senza che la nullità fosse stata dedotta nei gradi precedenti; 2) violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. e omessa pronuncia sul quantum, assumendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi al solo profilo della retribuzione di risultato, poiché la precedente cassazione riguardava solo il contrasto su quella voce; 3) violazione della normativa regionale sullo spoil system, sostenendo che l'incarico fosse solo di dirigente di settore, non apicale, quindi non revocabile liberamente come un incarico di dirigente generale, e che la Corte territoriale avesse errato nell'equipararla a un dirigente generale senza adeguato accertamento organizzativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo legittimo che il giudice di rinvio valutasse la nullità del contratto in presenza dei fatti allegati e che la precedente cassazione non avesse formato giudicato sull'inquadramento dell'incarico come apicale. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto erronea l'equiparazione automatica del dirigente di settore a un dirigente generale solo per il richiamo nel contratto all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e per la nomina fiduciaria del Presidente della Giunta. La Corte ha affermato che, ai fini dello spoil system, occorre partire dalla qualificazione formale dell'incarico e, per superarla, verificare se il soggetto fosse davvero posto a capo di una struttura organizzativamente equivalente a un ufficio apicale/dipartimentale. Poiché tale verifica mancava, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e regolare anche le spese di legittimità, attenendosi ai principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia dedotto nel primo motivo, ma ritenuto non violato nel caso concreto

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte

    il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto e le premesse logico-giuridiche della decisione di cassazione

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di giudizio di rinvio, ma la Corte ne esclude la violazione

  • art. 394 c.p.c.

    Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione

    il giudizio di rinvio è un processo chiuso, ma il divieto di nuove conclusioni non impedisce al giudice di esaminare questioni già ritualmente allegate e rilevabili d'ufficio, come la nullità del contratto in presenza dei relativi fatti costitutivi

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    richiamato in tema di effetto espansivo interno della riforma/cassazione parziale, applicabile ai capi dipendenti da quello impugnato

  • art. 50, comma 6, dello Statuto regionale

    richiamato come base della delibera regionale che aveva dichiarato decaduti gli incarichi dirigenziali

  • art. 1, comma 15, della legge Regione Calabria n. 14 del 2000

    norma invocata quale disciplina della revoca degli incarichi di dirigente generale; ritenuta applicabile solo se l'incarico fosse davvero apicale

  • art. 25, comma 7, della legge Regione Calabria n. 7 del 1996

    norma regionale sostituita dalla legge del 2000, concernente la natura fiduciaria e la revocabilità degli incarichi di dirigente generale

  • art. 10, comma 4, della legge Regione Calabria n. 31 del 2002

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il proprio incarico fosse di funzione dirigenziale di settore e non generale

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    il semplice richiamo contrattuale a questa disposizione non basta da solo a trasformare un incarico di settore in incarico apicale

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla normativa regionale sul conferimento di incarichi a soggetti esterni o particolarmente qualificati

  • art. 4 della legge Regione Calabria n. 39 del 2002

    consentiva al Presidente della Giunta regionale di conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o generale previa delibera di Giunta, quindi il conferimento diretto non era di per sé indice decisivo di apicalità

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio le parti non possono introdurre nuove domande o eccezioni, ma il giudice può esaminare questioni già ritualmente dedotte e rilevabili d'ufficio, come la nullità del contratto, se i fatti costitutivi risultano allegati.
  • La cassazione con rinvio vincola il giudice di rinvio non solo alla regola di diritto enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione e ai capi che non siano stati travolti dal motivo accolto o che non siano coperti da giudicato.
  • Ai fini dell'applicazione dello spoil system a un incarico dirigenziale regionale, occorre partire dalla qualificazione formale dell'incarico contenuta nel contratto; il mero richiamo a norme statali sulle funzioni dei dirigenti generali non basta a mutarne la natura.
  • Per superare la qualificazione formale di un incarico non apicale e ricondurlo alla disciplina degli incarichi apicali revocabili, non è sufficiente valorizzare i poteri concretamente esercitati: occorre accertare che il dirigente sia stato posto a capo di una struttura organizzativamente equivalente a un ufficio apicale, distinta e aggiuntiva rispetto alle strutture ordinarie.
  • La revocabilità fiduciaria prevista per i dirigenti generali non può essere estesa automaticamente a incarichi formalmente qualificati come incarichi di settore, ove il contratto contenga già una disciplina specifica delle ipotesi di risoluzione anticipata.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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