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Sentenza

Sentenza del 11/07/2023 n. 2630 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016 con contestazione di: ricavi non dichiarati (€1.886,40); costi indebitamente dedotti e IVA indetraibile derivanti da fatture ritenute prive di certezza e oggettiva determinabilità (complessivi €57.806,56 e IVA €12.717,88, con parti in reverse charge); violazioni formali (mancata stampa scritture elettroniche, irregolare tenuta libri sociali, omissione modello AA/10); e soprattutto indeducibilità/indetraibilità per operazioni oggettivamente inesistenti per complessivi circa €4.781.329,19 con IVA contestata di €1.051.892,41. La ricorrente eccepiva errore materiale su una fattura duplicata, allegava pagamenti tracciati, documentazione di trasporto e sosteneva l'effettività delle operazioni e l'applicabilità del reverse charge; contestava inoltre la delega dell'ufficio e la qualificazione di amministratore di fatto attribuita a D.G.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di delega. Ha accolto il ricorso solo con riferimento al primo rilievo (ricavo minimo contestato di €1.886,40) ritenendo l'elemento indiziario dell'Ufficio vago e la spiegazione della ricorrente plausibile. Ha invece rigettato gli altri motivi: sul secondo rilievo (costi) ha confermato che l'onere probatorio grava sul contribuente e che le fatture e i pagamenti bancari non provano l'effettiva esistenza e inerenza dei costi, specie quando le causali sono generiche; sul terzo rilievo (violazioni formali) ha ritenuto inapplicabile retroattivamente la norma che agevola la stampa delle scritture elettroniche e ha condiviso la censura sulla prassi di incollare fogli nei libri sociali; sul quarto rilievo (operazioni inesistenti) ha ritenuto comprovato dall'Ufficio, con plurimi elementi indiziari (dichiarazioni di terzi, coordinazione nelle emissioni di fatture, utilizzo di società ‘satellite’ e prestanome, convergenza di dichiarazioni su D.G. quale amministratore di fatto), il carattere fittizio delle operazioni; la documentazione contabile e i pagamenti prodotti dalla ricorrente non hanno scalfito efficacemente le presunzioni dell'Ufficio. Richiesta testimonianza scritta respinta per carenza di capitoli di prova dettagliati. Il ricorso è quindi accolto parzialmente (solo primo punto) e rigettato nel resto; la ricorrente è condannata alle spese di lite (€15.000,00).

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la delega del potere di firma per gli atti impositivi; l'Ufficio ha dimostrato la corretta attribuzione del potere, quindi l'eccezione di nullità è inammissibile.

  • art. 109 TUIR (commi 1 e 5)

    Norma che regola la deducibilità dei componenti negativi; la Corte sottolinea che, per operazioni eventualmente inesistenti, manca l'inerenza e il contribuente deve provarne l'effettiva esistenza.

  • artt. 5 e 19 D.Lgs. n. 446/1997

    Riferimenti normativi sulle sanzioni e imposte dirette; utilizzati dall'Ufficio per contestare sanzioni e indeducibilità in caso di operazioni fittizie.

  • art. 19 DPR n. 633/1972

    Regole sulla detrazione dell'IVA; la Corte conferma che l'IVA è indetraibile se l'Amministrazione dimostra l'inesistenza oggettiva delle operazioni e il contribuente non prova il contrario.

  • art. 7, comma 4-quater D.L. 357/1994 (come modificato dal d.l. n. 73/2022)

    Prevede che le scritture contabili elettroniche stampate su richiesta sono considerate regolari ma la modifica è applicabile solo per il futuro; non è retroattiva al periodo di imposta 2016.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212/2000

    Previsione sulla esclusione di sanzioni per violazioni meramente formali in assenza di pregiudizio per l'Erario; la Corte non ha ritenuto applicabile l'esenzione nella fattispecie per i rilievi principali rilevanti.

  • art. 7, 4° comma, d.lg. n. 546/1992 (mod. d.lg. n.130/2022)

    Regime probatorio speciale per l'assunzione della prova testimoniale scritta in materia tributaria; la Corte ha dichiarato inammissibile la prova richiesta dalla ricorrente per mancata articolazione dei capitoli di prova.

  • art. 257-bis c.p.c.

    Norma sulla testimonianza scritta che richiede specifici capitoli di prova; la ricorrente non ha rispettato i requisiti formali.

  • art. 244 c.p.c.

    Prevede i canoni per la formulazione dei capitoli di prova; la mancata osservanza ha portato all'inammissibilità della testimonianza scritta.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, sentenze citate)

    es. Cass. n. 30366/2019, n. 33915/2019, n. 2224/2021, n. 28628/2021

    Costante orientamento secondo cui l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e l'effettività dei costi gravanti sul contribuente: la mera esibizione di fatture, libri regolari o pagamenti bancari non è di per sé idonea a provare operazioni reali quando sussistono indizi di falsità.

Massime di principio

  • Onere della prova: in materia di deducibilità dei costi e detraibilità IVA, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza, inerenza e destinazione produttiva delle operazioni; fatture e pagamenti bancari da soli possono non essere sufficienti.
  • Presunzioni e circumstanze: l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici e su un insieme di elementi indiziari (coordinazione tra fornitori, dichiarazioni di terzi, ripetitività, uso di prestanome); se le presunzioni sono pregnanti il contribuente deve fornire prova contraria solida.
  • Documentazione probatoria: per difendersi efficacemente è necessario produrre prove di fatto diverse dalla mera fattura (contratti, DDT dettagliati, conferme dei clienti, registrazioni di magazzino, note di consegna e documentazione di trasporto coerente, testimonianze formali articolate secondo i capitoli di prova richiesti).
  • Regole formali e retroattività: novità normative che agevolano la tenuta delle scritture elettroniche (es. stampa su richiesta) operano solo dal momento della loro entrata in vigore; non si può assumere la retroattività per evitare rilievi su periodi anteriori.
  • Prove testimoniali: le richieste di prova testimoniale scritta in materia tributaria devono rispettare i requisiti procedurali (capitoli di prova specifici e conformità agli articoli del c.p.c.), altrimenti sono inammissibili.
  • Attenzione alle pratiche contabili: prassi come incollare fogli sui libri sociali può essere considerata irregolare e agevolare l'apprezzamento negativo da parte dell'Amministrazione; è preferibile tenuta ordinata e trasparente dei libri sociali e contabili.
  • Contestare la qualifica di amministratore di fatto richiede elementi probatori specifici: accuse basate su supposizioni o generiche affermazioni sono deboli se contrastate da molteplici indizi raccolti dall'Ufficio.

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