Sentenza del 10/07/2023 n. 25 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Tasse automobilistica - Agevolazioni - Esenzione a favore di soggetti portatori di handicap fisico o psichico - Condizioni - Art. 3 della l. n. 104 del 1992 - Rilevanza - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica prevista per soggetti portatori di handicap. La questione verteva sull'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 7, della l. n. 388/2000 (che estende il beneficio di cui all'art. 8 della l. n. 449/1997) e sulla rilevanza dell'accertamento della 'grave limitazione della capacità di deambulazione' rispetto alla più ampia nozione di 'gravità' di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992. In particolare si doveva stabilire se per ottenere l'esenzione fosse necessario richiamare la nozione di gravità dell'art. 3 l. 104/1992 (valutazione globale dell'autonomia e dell'esigenza di assistenza permanente) oppure fosse sufficiente l'accertamento concreto della limitazione della deambulazione, anche in assenza di adattamento tecnico del veicolo.
La decisione
La sentenza ha escluso la rilevanza dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 30, comma 7, della l. n. 388/2000. Ha affermato che il criterio determinante è l'accertamento concreto della 'grave limitazione della capacità di deambulazione', riferito specificamente alla deambulazione stessa; tale nozione è distinta dalla 'gravità' di cui all'art. 3 l. 104/1992, che riguarda la valutazione complessiva dell'autonomia e la necessità di assistenza individuale e relazionale permanente. Ne consegue che l'esenzione può essere concessa anche in assenza di adattamento tecnico del veicolo, purché sia accertata la grave limitazione della deambulazione.
Norme richiamate
Estende il beneficio previsto dall'art. 8 della l. n. 449/1997 ai soggetti portatori di handicap fisico o psichico anche senza adattamento del veicolo, richiedendo l'accertamento della 'grave limitazione della capacità di deambulazione' come presupposto fattuale.
Norma originaria delle agevolazioni in tema di tasse automobilistiche cui l'art. 30 della l. 388/2000 estende il beneficio; presupponeva criteri per il riconoscimento dell'esenzione, ora letti insieme all'art. 30/2000.
La nozione di 'gravità' ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 non è richiamata dall'art. 30/2000 e riguarda la valutazione globale dell'autonomia e la necessità di assistenza permanente; pertanto non è utilizzabile come requisito necessario per l'esenzione basata sulla limitazione della deambulazione.
Massime di principio
- Per l'esenzione dalla tassa automobilistica ai sensi dell'art. 30, comma 7, l'elemento decisivo è l'accertamento concreto della grave limitazione della capacità di deambulazione, non la valutazione generale della gravità prevista dall'art. 3 l. 104/1992.
- Non è necessario che il veicolo sia tecnicamente adattato per ottenere l'esenzione se è documentata la grave limitazione della deambulazione.
- La 'gravità' prevista dalla legge 104/1992 riguarda l'autonomia complessiva e l'esigenza di assistenza permanente e non va automaticamente sovrapposta al criterio specifico della deambulazione previsto per l'esenzione fiscale.
- In situazioni analoghe, il richiedente dovrebbe produrre una certificazione medica o accertamento amministrativo che valuti in concreto la capacità di deambulazione (limiti funzionali, necessità di ausili, distanza percorribile, rischio/fatica nell'azione del camminare), poiché questo è il parametro rilevante.
- Le amministrazioni devono valutare separatamente i presupposti previsti dalle diverse norme (agevolazioni fiscali specifiche vs. riconoscimenti ai sensi della legge 104) e non possono rifiutare l'esenzione basandosi esclusivamente sull'assenza dei requisiti della legge 104/1992.
- Nel contenzioso, è utile distinguere chiaramente la documentazione medica relativa alla deambulazione da quella relativa all'autonomia complessiva e all'assistenza, e richiedere, se necessario, CTU o perizie mirate alla valutazione della capacità deambulatoria.
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