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Sentenza

Sentenza del 11/07/2023 n. 19792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa a un avviso di accertamento per plusvalenza da vendita di terreni (anno 1999). La controversia aveva un lungo iter: la CTP accoglieva il ricorso, la CTR rigettava l'appello erariale, la Cassazione accoglieva il ricorso dell'Amministrazione con rinvio, ma nessuna delle parti riassumeva il giudizio nel termine annuale previsto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente estinzione del processo. L'Agenzia iscriveva a ruolo e notificava la cartella: il contribuente eccepiva la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione del credito; la CTR aveva ritenuto prescritta la pretesa per decorrenza del termine decennale dopo l'estinzione del giudizio. In pendenza del giudizio di legittimità il contribuente chiedeva la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 art. 6; l'Agenzia negava la definizione sostenendo che la cartella fosse un mero atto di riscossione e non un atto impositivo definibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata (art. 6 D.L. n. 119/2018, comma 12) e lo ha accolto, dichiarando estinto il giudizio in considerazione del pagamento e della documentazione prodotta dal contribuente. La Corte ha fatto riferimento a precedenti analoghi (ordinanze n. 4070/2023 e n. 24460/2022) che hanno qualificato la cartella impugnata come atto suscettibile di definizione qualora sia impugnabile anche sul merito. Le spese dell'impugnazione del diniego sono compensate; le spese del giudizio sono a carico della parte che le ha anticipate, come per legge.

Norme richiamate

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    Disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti; il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. La Corte conferma che la cartella impugnata può essere definita se la controversia concerne anche il merito della pretesa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Prevede il termine annuale per la riassunzione del giudizio dopo rinvio dalla Corte di cassazione; la mancata riassunzione determina estinzione del processo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1 lett. c) e art. 25

    Norme relative all'iscrizione a ruolo e ai termini per l'azione di riscossione; il contribuente aveva eccepito la decadenza e la prescrizione sulla base di questi articoli, questione rilevante nel merito della controversia sulla legittimità della cartella.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36‑bis

    Riguarda la cartella di pagamento; la giurisprudenza citata ritiene che la cartella possa avere natura anche impositiva se è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, rendendola impugnabile sul merito.

  • D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19

    Consente l'impugnazione della cartella per contestare il merito della pretesa impositiva quando la cartella assuma natura impositiva.

  • Codice Civile, art. 2945 c.c., comma 2

    Regola l'interruzione della prescrizione; la questione era se la notifica della domanda giudiziale mantenga un effetto interruttivo permanente in caso di estinzione del processo per mancata riassunzione: la CTR aveva sostenuto che l'effetto dell'interruzione decade con l'estinzione, mentre la questione è stata oggetto di contestazione tra le parti.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 è ammissibile e, per le liti già in Cassazione, va proposto alla Corte di cassazione entro 60 giorni; la Corte può decidere anche sul merito del diniego.
  • Una cartella di pagamento può essere definita ai sensi della definizione agevolata quando non è solo un atto di riscossione ma è impugnabile anche sul merito della pretesa impositiva (ossia quando costituisce il primo/unico atto che esercita la pretesa fiscale).
  • La mancata riassunzione del giudizio dopo il rinvio della Cassazione determina l'estinzione del processo; ciò può incidere sui termini di prescrizione del credito erariale e costituisce una questione di merito rilevante e definibile separatamente dalla natura formale della cartella.
  • Se la controversia verte su fatti e questioni anteriori alla notificazione della cartella (es. prescrizione o validità dell'accertamento), tali profili sono riconosciuti dalla giurisprudenza come definibili tramite la procedura agevolata.
  • In caso di accoglimento del ricorso avverso il diniego e di regolarità della domanda di definizione (pagamento della rata prevista), il giudizio può essere dichiarato estinto; le spese relative al ricorso contro il diniego possono essere compensate quando sussistono precedenti analoghi intervenuti nel frattempo.

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