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Sentenza

Sentenza del 10/07/2023 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Accisa sul gas naturale - Aliquota agevolata per uso industriale - Produzione di acqua calda destinata alla vendita a terzi - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava se il gas naturale utilizzato per la produzione di acqua calda destinata alla vendita a terzi potesse essere qualificato come "uso ad uso industriale" e quindi beneficiare dell'aliquota agevolata prevista per gli impieghi industriali del gas.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'agevolazione non si applica. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 l'agevolazione è vincolata a due presupposti: 1) il gas sia impiegato all'interno della struttura dove si svolge l'attività produttiva (stabilimenti, laboratori, aziende) e non in locali esterni; 2) se utilizzato per produrre acqua calda o altri vettori termici, questi debbano essere destinati a usi produttivi dell'impresa. La produzione di acqua calda finalizzata alla cessione a terzi costituisce invece uso civile; conseguentemente l'aliquota agevolata è esclusa e l'Amministrazione ha avuto ragione.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. n. 504/1995

    La norma delimita l'agevolazione all'impiego del gas naturale nei locali dove si svolge l'attività produttiva o, se la finalità è la produzione di acqua calda/altro calore, solo se tale produzione è destinata esclusivamente a usi produttivi dell'impresa. Esclude l'uso in locali esterni e l'imputazione dell'agevolazione quando l'acqua calda è ceduta a terzi (uso civile).

Massime di principio

  • L'aliquota agevolata per il gas naturale si applica solo se l'uso è strettamente connesso alla funzione produttiva dell'impresa e avviene all'interno delle strutture produttive (stabilimento, laboratorio, azienda).
  • La produzione di acqua calda o di altri vettori termici dà diritto all'agevolazione unicamente se destinata esclusivamente a impieghi produttivi dell'impresa; la cessione della stessa a terzi configura uso civile e esclude l'agevolazione.
  • La localizzazione dell'impianto (dentro o fuori lo stabilimento produttivo) è decisiva: impianti fuori dai locali produttivi impediscono l'applicazione dell'aliquota agevolata.
  • In caso di forniture a terzi occorre distinguere la posizione del fornitore da quella dell'utilizzatore: il fornitore che produce e vende acqua calda non può invocare l'agevolazione se la cessione è a terzi; eventuali benefici per l'utilizzatore dipendono dalla sua specifica destinazione d'uso.
  • Per ottenere o contestare l'agevolazione è importante fornire e conservare documentazione probatoria: ubicazione degli impianti, schemi di funzionamento, contatori distinti, contratti di fornitura e dimostrazione della destinazione produttiva del calore.
  • Nei casi marginali (es. reti di teleriscaldamento interne a stabilimenti multipli o impianti condivisi tra unità produttive collegate) valutare caso per caso la prova della connessione funzionale alla produzione e la coerente assimilazione all'ambiente produttivo.

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