DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce numerose semplificazioni in materia tributaria, fiscale e di riscossione: nuove regole su repertori, 730 precompilato, esterometro, IRAP, IMU, ISA, Terzo settore, domiciliazione fiscale, rimborsi agli eredi e pagamenti telematici. Molte misure decorrono dal 2022 o dal 1° luglio/1° gennaio 2023; alcune sono permanenti, altre sono transitorie o cessano di applicazione per vecchie discipline.
Semplificazioni fiscali e misure tributarie 2022
Semplificazioni fiscali e misure in materia tributaria
Il provvedimento introduce una ampia serie di interventi di semplificazione e aggiornamento in ambito fiscale, catastale, di riscossione e di adempimenti dichiarativi. Alcune disposizioni hanno effetto immediato, altre si applicano solo a partire da specifiche dichiarazioni o periodi d’imposta, mentre talune norme previgenti vengono espressamente abrogate o superate.
Repertori, vidimazione e controlli degli uffici
Viene soppressa l’originaria logica della vidimazione quadrimestrale dei repertori e sostituita con un controllo attivato dagli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti. I soggetti obbligati trasmettono il repertorio entro 30 giorni dalla richiesta e gli uffici possono effettuare verifiche anche presso i loro uffici.
All’esito del controllo, l’ufficio verifica regolarità della tenuta del repertorio, registrazione degli atti e corrispondenza degli estremi annotati con i registri di formalità, comunicando poi l’esito ai pubblici ufficiali. L’omessa presentazione del repertorio a richiesta dell’ufficio è punita con sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.
Le attività di controllo sono svolte con risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conservazione digitale dei registri
La disciplina sulla regolarità della tenuta dei registri viene aggiornata per ricomprendervi anche la conservazione sostitutiva digitale, equiparandola alla tenuta nei termini di legge ai fini della regolarità.
730 tramite sostituto d’imposta e schede 8, 5 e 2 per mille
Per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale viene rafforzata la disciplina operativa del 730: devono controllare la regolarità formale della dichiarazione, consegnare al sostituito copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione, trasmettere telematicamente dichiarazioni e prospetti entro termini differenziati nel corso dell’anno, comunicare il risultato finale e conservare la documentazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione.
La novità principale riguarda la trasmissione telematica delle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille, che entra a far parte degli obblighi del sostituto. Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Dalla medesima decorrenza cessa l’applicazione della previgente disciplina regolamentare incompatibile.
Calendario fiscale e termini dichiarativi
Sono spostati o rimodulati diversi termini:
- il termine per un adempimento collegato all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78/2010 passa dal 16 settembre al 30 settembre;
- gli elenchi previsti dall’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge n. 331/1993 vanno presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento;
- è abrogata una disposizione ministeriale del 2010;
- per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 cresce da 250 euro a 5.000 euro la soglia richiamata da una specifica disciplina;
- la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 è rinviata al 30 settembre 2022;
- per alcuni obblighi pubblicitari il termine si coordina con quello di approvazione del bilancio dell’anno successivo.
Versamento unitario e domicilio fiscale
Si estende la disciplina del versamento unitario a qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuto allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, ma solo a partire dal decreto ministeriale attuativo che individuerà le tipologie di versamento incluse.
In materia di domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione, la competenza è aggiornata all’assetto organizzativo dell’Agenzia delle entrate e si precisa che revoche e ulteriori variazioni del provvedimento hanno efficacia dal 60° giorno successivo alla notifica. La materia resta senza nuovi o maggiori oneri.
Rimborsi fiscali agli eredi
I rimborsi fiscali spettanti al defunto e di competenza dell’Agenzia delle entrate sono erogati, salvo diversa comunicazione, ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione quando l’eredita è devoluta per legge, in proporzione alla quota ereditaria. Chi non intende accettare il rimborso deve riversarlo all’Agenzia. Le modalità di comunicazione saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Dichiarazione precompilata e controlli formali
Per la dichiarazione precompilata presentata senza modifiche non si effettua il controllo formale sui dati degli oneri forniti da soggetti terzi, fermo restando il controllo delle condizioni soggettive per detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Se la dichiarazione è presentata con modifiche tramite CAF o professionista, il controllo formale non riguarda i dati delle spese sanitarie rimasti invariati e non è richiesta la conservazione della documentazione; il controllo si concentra solo sui documenti non presenti nella precompilata in caso di difformità.
Le nuove regole si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Comunicazione di esito negativo delle attività istruttorie
Quando il contribuente è stato informato dell’avvio di attività istruttorie di controllo, l’amministrazione finanziaria deve comunicare in forma semplificata l’esito negativo entro 60 giorni dalla conclusione della procedura. La comunicazione potrà avvenire anche tramite SMS, email, PEC o app IO, secondo modalità definite con provvedimento. La disciplina non si applica alle liquidazioni automatizzate ex articoli 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972.
Esecuzione forzata e immobili senza rendita catastale
Nel procedimento esecutivo tributario, il debitore può vendere direttamente, con il consenso dell’agente della riscossione, alcuni immobili censibili senza rendita catastale, come fabbricati in corso di costruzione o definizione, fabbricati collabenti, lastrici solari e aree urbane. Il valore è determinato da perizia dell’Agenzia delle entrate secondo accordi con l’agente della riscossione. I costi della perizia sono a carico del debitore e devono essere rimborsati entro 90 giorni dalla consegna della perizia se non c’è vendita; in difetto, si procede al recupero coattivo.
La disciplina si applica anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Locazioni a canone concordato
L’attestazione rilasciata per i contratti di locazione a canone concordato può valere per tutti i contratti stipulati successivamente, purché aventi lo stesso contenuto di quello attestato, fino a variazioni dell’immobile o dell’accordo territoriale comunale di riferimento.
Derivazione rafforzata e correzione di errori contabili
Il principio di derivazione rafforzata viene esteso, con precisazioni, anche alle microimprese che non abbiano optato per il bilancio ordinario. Si chiarisce inoltre che i criteri di imputazione temporale valgono fiscalmente anche per le poste contabilizzate a seguito di correzione di errori contabili, salvo il limite dei componenti negativi per i quali sia scaduto il termine per la dichiarazione integrativa.
La disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto; un successivo intervento normativo ha poi ridefinito l’ambito temporale per le correzioni di errori contabili nei bilanci con esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025.
Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES
Sono abrogati, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, i commi relativi alle società in perdita sistematica. È inoltre abrogata, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la disciplina dell’addizionale IRES prevista da una legge del 2009.
Semplificazioni IRAP
La disciplina IRAP viene semplificata soprattutto per quanto riguarda le deduzioni sul costo del lavoro. Vengono ridefinite le deduzioni per personale non a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori stagionali, con un nuovo limite massimo per dipendente pari alla retribuzione e agli oneri a carico del datore di lavoro. È riconosciuta la deduzione integrale del costo del personale dipendente a tempo indeterminato per i soggetti IRAP ordinari, con una deduzione parziale per i lavoratori stagionali alle condizioni previste.
Le modifiche si applicano già al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, con facoltà di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le novità.
Modulistica dichiarativa
Sono rinviati a febbraio i termini di approvazione della modulistica dichiarativa previsti dal DPR n. 322/1998, sia per le dichiarazioni sia per la modulistica dei sostituti e delle società di persone/associazioni equiparate.
Esterometro e operazioni transfrontaliere
La comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato viene ridisegnata: restano escluse le operazioni già documentate con bolletta doganale o fattura elettronica, nonché gli acquisti di importo non superiore a 5.000 euro non rilevanti territorialmente ai fini IVA. La trasmissione è trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ma per le operazioni dal 1° luglio 2022 la trasmissione avviene tramite Sistema di interscambio secondo regole distinte per operazioni attive e passive.
In coerenza con tale nuova decorrenza, è spostata dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 anche la misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
Registrazione degli atti in termine fisso
Il termine per richiedere la registrazione degli atti in termine fisso passa da 20 a 30 giorni in varie disposizioni del testo unico dell’imposta di registro.
Pagamento telematico dell’imposta di bollo
Le modalità telematiche di pagamento dell’imposta di bollo possono essere estese, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate adottato d’intesa con la struttura competente in innovazione tecnologica e transizione digitale, ad altri atti, documenti e registri previsti dalla tariffa del DPR n. 642/1972.
Monitoraggio fiscale dei trasferimenti tramite intermediari
Gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e alcuni operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati dei trasferimenti da o verso l’estero, anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, ma solo se effettuati per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici o equiparate. La disciplina si applica alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Appalti e segnalazioni
Viene abrogato il primo comma dell’articolo 20 del DPR n. 605/1973, con semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti.
IVA su prestazioni sanitarie, ricoverati e accompagnatori
La disciplina IVA delle prestazioni sanitarie è chiarita e ampliata: l’esenzione si applica anche quando la prestazione sanitaria è componente di una prestazione di ricovero e cura resa da un soggetto diverso da quello che ha acquistato la prestazione sanitaria, purché l’acquisto presso il terzo sia esente. In tale ipotesi, l’esenzione per il ricovero e cura opera entro il limite del corrispettivo dovuto al terzo.
Sono inoltre ridefiniti i regimi IVA per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, per le prestazioni di ricovero e cura non esenti, per l’alloggio agli accompagnatori dei ricoverati e per le prestazioni di maggiore comfort alberghiero.
IMU enti non commerciali e addizionale comunale IRPEF
Per gli enti non commerciali, nella disciplina della dichiarazione IMU viene corretto un riferimento testuale al Ministero.
Per l’addizionale comunale all’IRPEF, il termine per adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni IRPEF è differito al 31 luglio 2022. Se il comune non adotta o non trasmette la delibera nei termini, per il 2022 l’addizionale si applica con i nuovi scaglioni IRPEF e con le prime quattro aliquote vigenti nel 2021, eliminando l’ultima.
Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione
Si favorisce l’integrazione logistica tra le due Agenzie, consentendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione di avvalersi delle soluzioni allocative individuate per l’Agenzia delle entrate, anche tramite immobili demaniali o immobili di fondi pubblici di investimento immobiliare, con meccanismi di rimborso della quota di canone quando necessario.
Reverse charge IVA
Il meccanismo di inversione contabile viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2026.
Crediti ricerca e sviluppo e certificazione degli investimenti
La disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo viene coordinata con i criteri definitori del decreto ministeriale 26 maggio 2020. Le imprese possono chiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti o delle attività come ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, nonché, in certi casi, per la maggiorazione legata a innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica.
La certificazione è rilasciata da soggetti abilitati iscritti in un apposito albo, con requisiti di professionalità, onorabilità e imparzialità; sono comprese università statali e non statali riconosciute ed enti pubblici di ricerca. La certificazione ha effetti vincolanti verso l’Amministrazione finanziaria, salvo falsità della rappresentazione dei fatti, e gli atti difformi sono nulli. È previsto un rafforzamento organizzativo presso il Ministero dello sviluppo economico con nuove assunzioni e stanziamenti dedicati, oltre a disposizioni finanziarie per specifici fondi e conti della Tesoreria dello Stato.
Indici sintetici di affidabilità fiscale
La disciplina ISA è aggiornata estendendo alcune misure anche al 2022 e coordinando il trattamento dei periodi d’imposta 2021 e 2022 in termini di affidabilità fiscale pregressa. Gli indici devono essere approvati entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione, mentre le eventuali integrazioni straordinarie entro il mese di aprile.
Terzo settore
Il provvedimento contiene una ampia revisione della disciplina fiscale del Terzo settore. Tra i principali interventi:
- nuova definizione dei costi effettivi, includendo anche costi indiretti, generali, finanziari e tributari;
- innalzamento della soglia e della durata per alcuni regimi di qualificazione commerciale/non commerciale;
- precisazioni sulle entrate rilevanti e sui criteri di applicazione delle norme per enti non commerciali e commerciali;
- estensione o chiarimento di regimi agevolativi per imposta di registro, imposta sui prodotti finanziari esteri, imposte sui redditi degli immobili destinati ad attività non commerciali di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e società di mutuo soccorso;
- aggiornamento di riferimenti normativi interni al codice del Terzo settore.
È inoltre prevista una sospensione del computo del termine di trasmigrazione nel RUNTS dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022.
Misure finali e ulteriori interventi
Il provvedimento contiene anche ulteriori disposizioni di coordinamento, alcune delle quali qui non riportate integralmente perché prive di ulteriore sviluppo nel testo fornito. In generale, il decreto mira ad alleggerire gli adempimenti, digitalizzare processi fiscali e contabili e allineare varie scadenze alla prassi operativa più recente.
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