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Sentenza

Sentenza del 11/07/2023 n. 19787 - Corte di Cassazione

Imposte sui dividendi azionari - Istanza di rimborso - Società madre di diritto francese - Società figlia residente in Italia - Direttiva 90/435/CEE - Regime della convenzione bilaterale Italia-Francia - Doppia imposizione - Fonte Eurounitaria rispetto alla convenzione bilaterale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Teleperformance France, società madre francese, aveva ricevuto dividendi dalla controllata italiana Promoplan per gli anni d'imposta 2001 e 2002. Promoplan aveva applicato l'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 27-bis D.P.R. n. 600/1973 in applicazione della direttiva madre-figlia (90/435/CEE). Teleperformance ha poi chiesto il rimborso/credito d'imposta previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia (art. 10, comma 4, lett. b), ratificata con l. n. 20/1992), sostenendo il diritto al credito per evitare la doppia imposizione economica. L'Amministrazione ha negato il rimborso motivando l'assenza di doppia imposizione e ritenendo prevalente la fonte eurounitaria rispetto alla convenzione bilaterale. I giudici di merito hanno confermato il diniego. Teleperformance ha impugnato in Cassazione, contestando l'errata interpretazione della convenzione e la mancata considerazione che l'esenzione da ritenuta ai sensi della direttiva non escludeva automaticamente il credito d'imposta convenzionale; ha inoltre censurato carenze motivazionali relative alla valutazione della presunta parziale tassazione in Francia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado per l'Abruzzo (sezione di Pescara) per un nuovo esame. La Corte ha richiamato e confermato il principio già espresso con ordinanza n. 13845/2021: l'esenzione dalla ritenuta prevista dalla direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito d'imposta previsto dalla convenzione bilaterale; per escludere il rischio di doppia imposizione economica è necessario verificare concretamente che i dividendi siano effettivamente inclusi nel reddito imponibile nel paese di residenza della società madre (Francia). Non è richiesto che il reddito sia assoggettato a una particolare aliquota in Francia, basta la sua inclusione nel coacervo dei redditi imponibili. Di conseguenza la sentenza di appello, che aveva subordinato il rimborso a una prova di effettiva tassazione in Francia o che aveva escluso il credito a causa dell'applicazione della direttiva, è stata ritenuta erronea e cassata.

Norme richiamate

  • Direttiva 90/435/CEE (direttiva madre-figlia)

    n. 453/1990 menzionata nel testo (attuata in Italia con art. 27-bis D.P.R. n. 600/1973 e D.Lgs. n.136/1993)

    L'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dalla direttiva non impedisce automaticamente il riconoscimento del credito d'imposta convenzionale. Secondo la Corte di Giustizia (C-389/18) tale beneficio comunitario non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis, comma 3

    art. 27-bis, c.3 D.P.R. n. 600/1973

    Norma interna che ha consentito alla società controllata italiana di non applicare la ritenuta sui dividendi in virtù della direttiva madre-figlia; la Corte ha osservato che l'applicazione di questa norma non preclude di per sé l'operatività del credito d'imposta convenzionale.

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni (5 ottobre 1989), art. 10, comma 4, lett. b)

    art. 10, c.4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia firmata il 5.10.1989 e ratificata con l. n. 20/1992

    Prevede il meccanismo del credito d'imposta per i dividendi; la Corte ha stabilito che tale credito può essere riconosciuto anche quando i dividendi sono esenti da ritenuta in Italia per effetto della direttiva, purché si verifichi che i dividendi siano inclusi nel reddito imponibile nello Stato di residenza della madre.

  • D.Lgs. n.136/1993

    decreto di recepimento della direttiva madre-figlia

    Atto di recepimento italiano della direttiva; serve al coordinamento con le norme convenzionali ma non prevale automaticamente sulla convenzione in senso da escludere il credito d'imposta.

  • Giurisprudenza CJEU, causa C-389/18 (Brussels Securities)

    C-389/18, sentenza del 19 dicembre 2019

    Interpretazione comunitaria secondo cui l'esenzione prevista dalla direttiva madre-figlia non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica e non può automaticamente escludere altri strumenti volti ad evitare discriminazioni fiscali.

  • Ordinanza Cassazione n. 13845/2021

    Ordinanza n. 13845 del 20/05/2021, Rv. 661232 - 01

    Principio di diritto richiamato: per coordinare esenzione e credito d'imposta occorre verificare concretamente l'inclusione del dividendo nel reddito imponibile della società madre nello Stato di residenza; tale principio è stato riaffermato e applicato al caso.

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 151 del 10/08/1994

    Circolare n. 151 del 10-08-1994

    Richiamata a supporto dell'orientamento sulla compatibilità tra il regime di esenzione previsto dalla direttiva e l'applicazione dei meccanismi convenzionali per evitare la doppia imposizione.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'esenzione dalla ritenuta interna in virtù della direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito d'imposta previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni.
  • Per verificare l'effettiva eliminazione del rischio di doppia imposizione economica occorre accertare che i dividendi siano inclusi nel reddito imponibile nello Stato di residenza della società madre; non è necessario provare una specifica aliquota di tassazione in quel Paese.
  • Nel coordinamento tra diritto comunitario (direttiva) e diritto internazionale pattizio (convenzione bilaterale) non vige un'automatica prevalenza dell'una sull'altra che impedisca ogni tutela convenzionale; è necessaria una valutazione concreta degli effetti fiscali per garantire neutralità e parità di trattamento.
  • Il contribuente che chiede il riconoscimento del credito convenzionale deve fornire elementi idonei a dimostrare l'inclusione dei dividendi nel reddito imponibile dello Stato estero di residenza, mentre l'Amministrazione deve motivare adeguatamente eventuali rilievi relativi al rischio di doppia non-imposizione.
  • Le corti nazionali devono coordinare le soluzioni interpretative coerenti con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE e con i principi di neutralità ed efficienza fiscale internazionale.

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