Cassazione Civile, Ordinanza n. 18359/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggior IRPEF e addizionale per il 2007 sulla base di informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza tramite cooperazione internazionale con l'autorità fiscale francese, in particolare una scheda cliente riconducibile alla banca HSBC di Ginevra (c.d. lista Falciani). In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo utilizzabile la scheda come elemento probatorio e qualificandola come presunzione grave e precisa, sufficiente anche per applicare la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: difetto di motivazione e violazione delle regole processuali per avere la CTR recepito acriticamente la tesi dell'Ufficio circa l'acquisizione della scheda; violazione delle norme sullo Statuto del contribuente, sulla cooperazione internazionale e sul regime probatorio, sostenendo l'assenza di prova del modo di acquisizione e l'inutilizzabilità della documentazione; erronea qualificazione della scheda come presunzione legale e conseguente inversione dell'onere della prova; violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso; violazione della disciplina sullo scudo fiscale, assumendo la preclusione di ulteriori accertamenti; e erronea applicazione retroattiva della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestavano l'utilizzabilità della c.d. lista Falciani, la sufficienza probatoria della scheda cliente, l'applicabilità della presunzione di evasione e l'efficacia dello scudo fiscale. La Corte ha affermato che, per i redditi occultati all'estero, possono essere utilizzati elementi anche acquisiti in modo irrituale, purché non coperti da specifica inutilizzabilità prevista dalla legge, e che la scheda cliente HSBC costituisce un elemento indiziario grave e preciso, idoneo a sorreggere una presunzione semplice anche da solo, salvo prova contraria del contribuente. Ha inoltre ribadito che la presunzione legale dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha natura retroattiva per gli anni d'imposta anteriori, ma che la pretesa fiscale può comunque essere provata con presunzioni semplici. Quanto allo scudo fiscale, ha chiarito che l'effetto preclusivo richiede una dimostrazione dell'incompatibilità tra quanto emerso dalla lista e quanto oggetto di emersione, onere non assolto dal contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo quale parametro del vizio motivazionale/procedurale dedotto dal ricorrente, senza accoglimento della censura
invocato dal ricorrente per contestare l'uso delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la censura
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito
dedotto come parametro della motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della decisione
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio motivazionale della sentenza tributaria
art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente nel quadro delle garanzie del contribuente, senza accoglimento
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto violato il principio di tutela del contribuente
art. 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente in chiave di pretesa nullità dell'atto; la Corte ha escluso la fondatezza della censura
art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione alla cooperazione internazionale e alla prova acquisita dall'estero
Direttiva 77/799/CEE
richiamata quale base della cooperazione informativa internazionale, ritenuta idonea a sorreggere l'acquisizione dei dati bancari
Convenzione italo-francese ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20
richiamata in relazione allo scambio di informazioni fiscali internazionali
la Corte ha ribadito che la scheda cliente può costituire presunzione semplice grave, precisa e, se più elementi, anche concordante
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
dedotto per l'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza
art. 14, comma 1, d.l. 25 settembre 2001, n. 350
richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto preclusivo dello scudo fiscale; la Corte ha escluso la preclusione in assenza di prova dell'incompatibilità delle somme
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
la Corte ha affermato che la presunzione di evasione per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata è sostanziale e non retroattiva; tuttavia la prova dell'evasione può essere fornita anche con presunzioni semplici
art. 11 preleggi
richiamato dal ricorrente sul tema della retroattività, ma la Corte ha confermato il limite temporale della norma sostanziale
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di irretroattività delle disposizioni tributarie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
Massime di principio
- Nel processo tributario sono utilizzabili, come elementi di prova, anche dati e documenti acquisiti all'estero o in modo non tipico, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità o la compromissione di diritti fondamentali; la loro attendibilità va poi valutata secondo le regole ordinarie della prova presuntiva.
- La c.d. scheda cliente o documentazione equivalente proveniente dalla lista Falciani può valere come elemento indiziario grave e preciso idoneo a fondare una presunzione semplice; non è necessario che gli indizi siano molteplici, purché quello valorizzato abbia elevata forza dimostrativa.
- La presunzione di evasione prevista per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Anche quando non operi la presunzione legale, l'Amministrazione può dimostrare redditi non dichiarati all'estero mediante presunzioni semplici fondate su un solo elemento, se grave e preciso, con eventuale esigenza di concordanza solo in presenza di più indizi.
- L'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera in modo automatico sulla base di mere allegazioni del contribuente: spetta a quest'ultimo dimostrare la concreta incoerenza tra le attività emerse e quelle oggetto di accertamento per invocare la preclusione.
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