Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18359/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggior IRPEF e addizionale per il 2007 sulla base di informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza tramite cooperazione internazionale con l'autorità fiscale francese, in particolare una scheda cliente riconducibile alla banca HSBC di Ginevra (c.d. lista Falciani). In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo utilizzabile la scheda come elemento probatorio e qualificandola come presunzione grave e precisa, sufficiente anche per applicare la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: difetto di motivazione e violazione delle regole processuali per avere la CTR recepito acriticamente la tesi dell'Ufficio circa l'acquisizione della scheda; violazione delle norme sullo Statuto del contribuente, sulla cooperazione internazionale e sul regime probatorio, sostenendo l'assenza di prova del modo di acquisizione e l'inutilizzabilità della documentazione; erronea qualificazione della scheda come presunzione legale e conseguente inversione dell'onere della prova; violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso; violazione della disciplina sullo scudo fiscale, assumendo la preclusione di ulteriori accertamenti; e erronea applicazione retroattiva della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestavano l'utilizzabilità della c.d. lista Falciani, la sufficienza probatoria della scheda cliente, l'applicabilità della presunzione di evasione e l'efficacia dello scudo fiscale. La Corte ha affermato che, per i redditi occultati all'estero, possono essere utilizzati elementi anche acquisiti in modo irrituale, purché non coperti da specifica inutilizzabilità prevista dalla legge, e che la scheda cliente HSBC costituisce un elemento indiziario grave e preciso, idoneo a sorreggere una presunzione semplice anche da solo, salvo prova contraria del contribuente. Ha inoltre ribadito che la presunzione legale dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha natura retroattiva per gli anni d'imposta anteriori, ma che la pretesa fiscale può comunque essere provata con presunzioni semplici. Quanto allo scudo fiscale, ha chiarito che l'effetto preclusivo richiede una dimostrazione dell'incompatibilità tra quanto emerso dalla lista e quanto oggetto di emersione, onere non assolto dal contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario sono utilizzabili, come elementi di prova, anche dati e documenti acquisiti all'estero o in modo non tipico, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità o la compromissione di diritti fondamentali; la loro attendibilità va poi valutata secondo le regole ordinarie della prova presuntiva.
  • La c.d. scheda cliente o documentazione equivalente proveniente dalla lista Falciani può valere come elemento indiziario grave e preciso idoneo a fondare una presunzione semplice; non è necessario che gli indizi siano molteplici, purché quello valorizzato abbia elevata forza dimostrativa.
  • La presunzione di evasione prevista per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Anche quando non operi la presunzione legale, l'Amministrazione può dimostrare redditi non dichiarati all'estero mediante presunzioni semplici fondate su un solo elemento, se grave e preciso, con eventuale esigenza di concordanza solo in presenza di più indizi.
  • L'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera in modo automatico sulla base di mere allegazioni del contribuente: spetta a quest'ultimo dimostrare la concreta incoerenza tra le attività emerse e quelle oggetto di accertamento per invocare la preclusione.
  • rami":["Tributi"],"materie":["Accertamento","Contenzioso tributario"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]} 】注意! JSON oggetto errato/ill-formed, ensure proper JSON object in final answer.}]{type=object} as per schema. 】assistant to=final েছ{

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.