Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40013/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di pagamento emessi per IVA, interessi e sanzioni relativi all'anno 2008 nei confronti di una società controllante e di alcune società controllate, aderenti alla liquidazione IVA di gruppo. L'Ufficio aveva contestato il trasferimento di un credito IVA dalla controllata alla controllante e il suo utilizzo in compensazione con il debito d'imposta del gruppo, ritenendo mancante una valida garanzia fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972. Le società avevano impugnato gli atti e, in seguito, le cartelle emesse in via provvisoria a seguito della decisione di primo grado. Nel giudizio di cassazione, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato solo la sanzione; le società hanno proposto ricorsi incidentali e poi un autonomo ricorso avverso la sentenza sulla cartella. I motivi delle società vertevano soprattutto su omessa pronuncia, dedotta illegittimità della pretesa per asserito diritto alla compensazione, maturazione/cristallizzazione del credito IVA, duplicazione dei ruoli e applicazione dello ius superveniens sull'art. 38-bis. L'Agenzia, nel ricorso incidentale, contestava la motivazione della CTR sulla pretesa 'cristallizzazione' della decisione precedente e la possibilità di proporre la revocazione in via incidentale.

La decisione

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale iscritti al R.G.N. 8135/2015, perché il ricorso dell'Agenzia avverso la sentenza n. 1310/1/14 era già stato dichiarato improcedibile con precedente ordinanza e tale statuizione è stata ritenuta intangibile; di conseguenza, anche il controricorso e i ricorsi incidentali delle società relativi a quel giudizio restano travolti e non possono rivivere autonomamente. Quanto al ricorso principale e incidentale R.G.N. 13514/17, la Corte rigetta il ricorso principale delle società: i motivi sono inammissibili o infondati perché la CTR aveva correttamente limitato il giudizio alla legittimità del ruolo/cartella, escludendo questioni di merito sull'asserita compensazione, sulla pretesa decadenza dell'Ufficio, sulla duplicazione dei ruoli e sull'applicazione dello ius superveniens. Il ricorso incidentale dell'Agenzia nel secondo giudizio è dichiarato inammissibile, poiché investe un profilo estraneo alla ratio decidendi e comunque irrilevante ai fini della decisione. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposta altresì l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    La garanzia fideiussoria è richiamata quale presupposto contestato dall'Ufficio per l'utilizzo del credito IVA nell'ambito della procedura di gruppo; la Corte non ne esamina nel merito la corretta applicazione perché reputa le questioni non proponibili nel giudizio sulla cartella.

  • art. 8 l. n. 212 del 2000

    Non introduce una compensazione generale e automatica in materia tributaria; la compensazione resta ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e secondo l'assetto regolamentare vigente.

  • art. 53 Cost.

    È evocato dalle parti, ma la Corte non ne ricava un principio idoneo a superare il regime legale speciale della compensazione tributaria.

  • art. 1292 c.c.

    È richiamato in relazione alla pretesa duplicazione dei ruoli, ma la Corte osserva che la questione attiene al merito della pretesa e che la cartella, come atto esecutivo, non è di per sé illegittima per il solo fatto che vi siano più iscrizioni, in assenza di specifica previsione.

  • d.m. n. 11065 del 13 dicembre 1979, art. 6, comma 2

    Citiato dai ricorrenti in tema di duplicazione delle pretese; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è respinta perché il giudice di merito aveva deciso sul perimetro del devoluto, escludendo le questioni di merito non ammissibili nel giudizio sulla cartella.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte qualifica diversi motivi come inammissibili o infondati per difetto di pertinenza rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale può essere proposto solo contro la stessa sentenza oggetto del ricorso principale; non è proponibile per colpire un diverso atto o per veicolare una revocazione in modo improprio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione dell'ordinanza precedente non risulta validamente proposta: manca una domanda diretta e, in ogni caso, non può essere introdotta come ricorso incidentale contro una diversa sentenza.

  • art. 324 c.p.c.

    È evocato per contestare l'assunto di 'cristallizzazione' della sentenza precedente, ma la Corte ritiene la questione irrilevante e comunque non decisiva rispetto alla statuizione sulla cartella.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale dell'Agenzia; la Corte non accoglie la censura perché la questione è estranea alla decisione impugnata.

  • art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere una rimessione al primo giudice per asserito salto di grado; la Corte esclude l'applicabilità della doglianza nel caso concreto.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella oggetto del secondo giudizio è emessa in esecuzione provvisoria della sentenza sul merito dell'accertamento, nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 11 d.l. n. 50 del 2017

    Le società avevano presentato istanza di definizione agevolata, ma il diniego dell'Amministrazione non è stato impugnato e non incide sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle parti indicate nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso incidentale può essere proposto solo contro la medesima sentenza impugnata con il ricorso principale; non è utilizzabile per contestare un diverso provvedimento, né per introdurre surrettiziamente una revocazione di un'ordinanza precedente.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la mancata decisione su una domanda o eccezione di merito devoluta al giudice; non ricorre quando il giudice abbia escluso l'ammissibilità di questioni pregiudiziali o comunque non proponibili nel giudizio introdotto.
  • Nel processo tributario impugnatorio della cartella, il giudizio resta circoscritto alla legittimità del ruolo e dell'atto esecutivo; non possono essere riesaminate questioni di merito relative alla debenza del tributo già definite o non devolute in quel giudizio.
  • In materia tributaria la compensazione non opera come regola generale di diritto comune, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge; l'art. 8 dello Statuto del contribuente non ha introdotto una compensazione generalizzata automatica.
  • Il credito IVA non si considera 'cristallizzato' in modo da precludere ogni controllo dell'Amministrazione per il solo decorso del termine di accertamento, quando si discuta di un credito esposto dal contribuente e non della sola rettifica dell'imposta dovuta.
  • La cartella di pagamento, quale atto esecutivo assimilabile al precetto rispetto al ruolo, non è di per sé viziata per la dedotta duplicazione di iscrizioni o pretese, salvo che la duplicazione incida realmente sulla pretesa esecutiva ed sia fatta valere nei modi propri dell'opposizione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.