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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11832/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2015, con il quale veniva determinato in via induttiva un reddito di impresa pari a euro 489.880,47 nell’ambito dell’attività di rivendita di tabacchi. Il contribuente impugnava l’atto, ma sia la CGT di primo grado sia quella di secondo grado dell’Abruzzo respingevano il ricorso. Il giudice d’appello riteneva: che il provvedimento autorizzativo delle indagini bancarie fosse stato indicato nell’avviso e poi prodotto in giudizio; che la notifica dell’avviso fosse tempestiva per effetto dei differimenti normativi richiamati; che il contribuente non avesse superato la presunzione bancaria di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, non avendo dimostrato che i prelievi e i versamenti fossero riferibili ad attività diversa da quella imprenditoriale; e che non fossero provati né ulteriori costi deducibili né altre movimentazioni di conto asseritamente collegate a fatti estorsivi. In cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 218/1997, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo l’inapplicabilità del differimento perché non sarebbe stata provata la notifica dell’invito al contraddittorio; 2) violazione dell’art. 67 d.l. n. 18/2020, assumendo che il relativo differimento non si applicasse perché il termine finale sarebbe scaduto il 31/12/2021; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, lamentando che l’atto e la sentenza non avessero adeguatamente considerato la riferibilità dei conti a differenti attività e la difficoltà di giustificare i movimenti bancari; 4) violazione degli artt. 83 e 109 TUIR, censurando il mancato riconoscimento di costi forfettari ulteriori rispetto a quelli già considerati in misura del 5%.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, e assorbito il secondo motivo per effetto della declaratoria di inammissibilità del primo. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata non trattava la questione della mancata notifica dell’invito al contraddittorio e il ricorrente non indicava dove la questione fosse stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato assorbito perché, una volta esclusa la censura relativa all’art. 5 d.lgs. n. 218/1997, il differimento ivi previsto risultava comunque sufficiente a salvare la tempestività dell’accertamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di merito aveva applicato correttamente la presunzione legale relativa sui movimenti bancari e aveva motivatamente ritenuto generiche e contraddittorie le giustificazioni del contribuente, che in cassazione mirava solo a un nuovo apprezzamento del merito. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché diretto soltanto a contestare la quantificazione dei costi e la ricostruzione del reddito operata dall’amministrazione e confermata dai giudici di merito, senza porre una reale questione di diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 218/1997

    il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni quando tra la data di comparizione e la scadenza del termine decadenziale intercorrono meno di 90 giorni.

  • art. 67 d.l. n. 18/2020

    la censura sul suo ambito applicativo è stata assorbita; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente, nel caso concreto, la proroga derivante dall’art. 5 d.lgs. n. 218/1997.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore, sia versamenti sia prelevamenti, si presumono riferiti all’attività economica; la presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente con prova specifica e analitica.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in coerenza con la disciplina delle presunzioni bancarie, per affermare la riferibilità dei movimenti all’attività economica del contribuente.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    indicato come termine decadenziale per la notificazione dell’atto impositivo, da considerarsi salvaguardato dalla proroga automatica prevista dalla normativa sull’accertamento con adesione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte ribadisce che l’onere di fornire la prova contraria dei movimenti bancari grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo, in relazione alle presunzioni utilizzate nell’accertamento bancario.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato nel motivo, in relazione alla presunzione legale relativa sui movimenti bancari.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché volte a contestare l’accertamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso la sua violazione in quanto la doglianza mirava a un riesame del merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi, senza rilievo autonomo nella decisione, poiché le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 83 TUIR

    richiamato nel quarto motivo per contestare la quantificazione dei costi deducibili; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 109 TUIR

    richiamato nel quarto motivo; la Corte ha confermato che, in assenza di idonea documentazione, non può pretendersi il riconoscimento di costi presunti ulteriori sulla base di mere deduzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento bancario, i versamenti e i prelevamenti sui conti dell’imprenditore si presumono riferibili all’attività economica e la presunzione può essere vinta solo con prova contraria specifica, analitica e riferita a ciascuna operazione.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando si risolva in una mera richiesta di nuovo apprezzamento del fatto e delle giustificazioni offerte dal contribuente.
  • La deduzione di vizi procedurali o di decadenza deve essere accompagnata dalla chiara indicazione del loro previo dibattito nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
  • Nel giudizio tributario, il contribuente non può limitarsi a invocare in modo generico l’esistenza di costi ulteriori o di giustificazioni alternative dei movimenti bancari, ma deve fornire elementi documentali idonei a contrastare la ricostruzione presuntiva dell’Ufficio.
  • Quando una disciplina speciale prevede una proroga automatica del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo, la questione relativa ad altri differimenti può restare assorbita se la proroga speciale è già sufficiente a garantire la tempestività dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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