Cassazione Civile, Ordinanza n. 35641/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società immobiliare, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA derivanti da vendite immobiliari ritenute sottostimate dall'Ufficio. L'Amministrazione aveva rideterminato i corrispettivi delle compravendite sulla base del valore normale desunto dai dati OMI e, per alcuni immobili, anche dal maggiore importo dei mutui stipulati dagli acquirenti, applicando un accertamento analitico-induttivo. La società aveva impugnato l'atto, ma sia in primo grado sia in appello era rimasta soccombente. Nel ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi, poi trattati unitariamente dalla Corte: 1) falsa applicazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che i dati utilizzati dall'Ufficio non fossero gravi, precisi e concordanti e che mancasse prova di irregolarità contabili; 2) violazione delle regole sulla valutazione delle prove e nullità della sentenza, per asserita adesione apodittica alle tesi dell'Ufficio senza considerare le allegazioni difensive; 3) violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza e degli artt. 113 e 132 c.p.c., per omessa risposta ai motivi di appello; 4) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alle condizioni di vendita, ai costi d'impresa, alle valutazioni OMI, ai mutui e alla circostanza che uno degli immobili fosse occupato dal conduttore, situazione che avrebbe giustificato un prezzo inferiore. In via preliminare aveva anche sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012, e dell'art. 348-ter c.p.c., ritenendo lesi i principi di ragionevolezza, eguaglianza e accesso alla cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto le questioni di legittimità costituzionale, ritenendole in parte irrilevanti e in parte manifestamente infondate, anche perché l'art. 348-ter c.p.c. non si applicava al caso concreto, trattandosi di appello introdotto prima dell'11 settembre 2012. Quanto ai motivi di ricorso, li ha dichiarati complessivamente inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che l'accertamento era stato fondato correttamente su presunzioni e che, in materia di cessione di immobili, è legittimo utilizzare i valori OMI insieme ad altri elementi, in particolare la difformità tra prezzo dichiarato e importo dei mutui. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi; la Corte ne richiama l'applicazione per la rettifica dei corrispettivi immobiliari sulla base di elementi presuntivi.
Richiamato per l'accertamento ai fini IVA; la Corte lo menziona nel quadro normativo dell'accertamento dei maggiori corrispettivi.
Richiamato per l'accertamento ai fini IRAP; menzionato solo come base dell'avviso impugnato.
Invocato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito probatorio.
Richiamati con riferimento alle presunzioni semplici; la Corte conferma la legittimità dell'utilizzo di presunzioni purché sorrette da elementi idonei.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta al merito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il convincimento del giudice; la Corte esclude la possibilità di rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio del merito.
Invocato per dedurre violazione dei criteri decisori; la Corte non accoglie la censura perché sostanzialmente diretta al riesame dei fatti.
Richiamato in relazione al contenuto della sentenza e alla motivazione; la Corte esclude la nullità denunciata perché la doglianza attiene in realtà alla valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come base dei motivi per violazione di legge; la Corte osserva che le censure erano solo apparentemente di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza; la Corte ritiene che la doglianza mascheri un'inammissibile critica al merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte applica il principio per cui non è ammesso usarlo per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
È richiamato dalla ricorrente per contestarne la legittimità costituzionale; la Corte precisa che la disciplina sulla cd. doppia conforme non si applica al caso, poiché l'appello era stato introdotto prima dell'11 settembre 2012.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
Norma transitoria richiamata per delimitare l'applicazione temporale dell'art. 348-ter c.p.c.; la Corte la usa per escludere l'applicabilità della doppia conforme.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
Evocato nella questione di costituzionalità; la Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione; la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 111, comma 7, Cost.
Evocato in relazione al diritto al ricorso per cassazione; la Corte afferma che garantisce il controllo sulla violazione di legge, non un riesame del fatto.
art. 23, comma 2, l. n. 87/1953
Richiamato per il requisito di rilevanza della questione incidentale di costituzionalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- In materia di accertamento dei maggiori ricavi da cessione di immobili, l'Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni semplici, purché sorrette da elementi idonei; i valori OMI non bastano da soli, ma possono concorrere con ulteriori indizi, come la divergenza tra prezzo dichiarato e importo del mutuo ottenuto dall'acquirente.
- La doglianza sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando mira soltanto a sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
- Il controllo di legittimità ex art. 111 Cost. riguarda la corretta applicazione della legge e non consente di riesaminare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La disciplina del cd. filtro in appello e della doppia conforme non si applica ai giudizi di appello introdotti prima della data di entrata in vigore della relativa normativa transitoria.
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