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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35585/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento della ripresa a tassazione relativa all'anno d'imposta 2011, concernente il riconoscimento di detrazioni per il cuneo fiscale ex art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997. Secondo il ricorrente, la società avrebbe operato in un regime sostanzialmente concessorio e di privativa, con remunerazione a tariffa imposta alla generalità degli utenti, sicché avrebbero dovuto mancare i presupposti per il beneficio fiscale. Con il primo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 11 citato, in relazione alla disciplina del servizio rifiuti contenuta nei d.lgs. n. 22/1997 e n. 152/2006. Con il secondo motivo è stata dedotta ulteriore violazione della medesima norma agevolativa, in relazione alla normativa sui rifiuti, sulla TARSU e sugli enti locali, sostenendo la sussistenza sia della concessione traslativa sia della remunerazione tariffaria. Con il terzo motivo, in via subordinata, è stata dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare i fatti impeditivi dell'esenzione o riduzione d'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha dato atto che la CTR aveva accertato in fatto che il servizio di raccolta rifiuti era stato svolto all'esito di gara, con ribasso a base d'asta, e con remunerazione a carico dell'amministrazione, la quale sopportava il rischio di recuperare solo parzialmente il costo sugli utenti finali: elementi incompatibili con la configurabilità di una concessione. Quanto alla tariffa, la Corte ha rilevato che, nel regime applicabile, una quota delle spese del servizio può gravare sul comune e un'altra sui contribuenti, secondo scelte fiscali dell'ente, e che in concreto i comuni avevano deliberato una ripartizione del costo. Ha inoltre escluso che vi fosse un errato riparto dell'onere della prova, poiché la contribuente aveva documentato gli elementi costitutivi del beneficio e l'Ufficio non aveva dimostrato i presupposti contrari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità; è stato altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997

    La riduzione/detrazione per il cuneo fiscale non spetta quando ricorrano congiuntamente i presupposti ostativi indicati dalla norma; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi in fatto dalla CTR e confermati in sede di legittimità.

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al perimetro applicativo del beneficio fiscale e al relativo onere di prova.

  • art. 21 d.lgs. n. 22/1997

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura del servizio e il regime di gestione del servizio rifiuti.

  • art. 49 d.lgs. n. 22/1997

    Richiamato nel contesto della disciplina della tariffa dei rifiuti e del regime transitorio tra TARSU e TIA.

  • art. 177 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura pubblicistica e concessoria del servizio.

  • art. 183 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla parte ricorrente nel medesimo quadro normativo sulla gestione dei rifiuti.

  • art. 202 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la riconducibilità del servizio a un assetto concessorio.

  • artt. 58, 61, 64, 65 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamati con riferimento al regime TARSU e alla ripartizione del costo del servizio tra amministrazione e contribuenti.

  • art. 238 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di tariffa del servizio rifiuti.

  • artt. 112, 113 e 117 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la natura del servizio pubblico locale e il relativo regime di gestione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione dell'articolo, ritenendo che la contribuente avesse assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del beneficio e che l'Ufficio non avesse fornito la prova contraria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto nei tre motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione in considerazione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del beneficio fiscale collegato al cuneo fiscale, l'esclusione opera solo se risultano congiuntamente integrati i presupposti ostativi previsti dalla norma; la verifica richiede una corretta qualificazione del concreto assetto di gestione del servizio.
  • La qualificazione del rapporto come concessione, e non come appalto, dipende dagli elementi concreti del rapporto: affidamento, rischio economico e modalità di remunerazione; la mera evocazione di un servizio pubblico o di una tariffa non basta, se il costo è in sostanza sostenuto dall'amministrazione.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito quando esso sia logicamente motivato e coerente con gli elementi probatori acquisiti.
  • Sul riparto dell'onere della prova, chi invoca un beneficio o un regime agevolativo deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre spetta all'Ufficio dimostrare gli eventuali elementi impeditivi o ostativi dedotti per negare il beneficio, una volta che il contribuente abbia fornito un principio di prova adeguato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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