Cassazione Civile, Ordinanza n. 35585/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento della ripresa a tassazione relativa all'anno d'imposta 2011, concernente il riconoscimento di detrazioni per il cuneo fiscale ex art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997. Secondo il ricorrente, la società avrebbe operato in un regime sostanzialmente concessorio e di privativa, con remunerazione a tariffa imposta alla generalità degli utenti, sicché avrebbero dovuto mancare i presupposti per il beneficio fiscale. Con il primo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 11 citato, in relazione alla disciplina del servizio rifiuti contenuta nei d.lgs. n. 22/1997 e n. 152/2006. Con il secondo motivo è stata dedotta ulteriore violazione della medesima norma agevolativa, in relazione alla normativa sui rifiuti, sulla TARSU e sugli enti locali, sostenendo la sussistenza sia della concessione traslativa sia della remunerazione tariffaria. Con il terzo motivo, in via subordinata, è stata dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare i fatti impeditivi dell'esenzione o riduzione d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha dato atto che la CTR aveva accertato in fatto che il servizio di raccolta rifiuti era stato svolto all'esito di gara, con ribasso a base d'asta, e con remunerazione a carico dell'amministrazione, la quale sopportava il rischio di recuperare solo parzialmente il costo sugli utenti finali: elementi incompatibili con la configurabilità di una concessione. Quanto alla tariffa, la Corte ha rilevato che, nel regime applicabile, una quota delle spese del servizio può gravare sul comune e un'altra sui contribuenti, secondo scelte fiscali dell'ente, e che in concreto i comuni avevano deliberato una ripartizione del costo. Ha inoltre escluso che vi fosse un errato riparto dell'onere della prova, poiché la contribuente aveva documentato gli elementi costitutivi del beneficio e l'Ufficio non aveva dimostrato i presupposti contrari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità; è stato altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997
La riduzione/detrazione per il cuneo fiscale non spetta quando ricorrano congiuntamente i presupposti ostativi indicati dalla norma; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi in fatto dalla CTR e confermati in sede di legittimità.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato nel terzo motivo in relazione al perimetro applicativo del beneficio fiscale e al relativo onere di prova.
art. 21 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura del servizio e il regime di gestione del servizio rifiuti.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato nel contesto della disciplina della tariffa dei rifiuti e del regime transitorio tra TARSU e TIA.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura pubblicistica e concessoria del servizio.
Richiamato dalla parte ricorrente nel medesimo quadro normativo sulla gestione dei rifiuti.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la riconducibilità del servizio a un assetto concessorio.
artt. 58, 61, 64, 65 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati con riferimento al regime TARSU e alla ripartizione del costo del servizio tra amministrazione e contribuenti.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di tariffa del servizio rifiuti.
artt. 112, 113 e 117 d.lgs. n. 267/2000
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la natura del servizio pubblico locale e il relativo regime di gestione.
La Corte ha escluso la violazione dell'articolo, ritenendo che la contribuente avesse assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del beneficio e che l'Ufficio non avesse fornito la prova contraria.
È il vizio dedotto nei tre motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in considerazione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del beneficio fiscale collegato al cuneo fiscale, l'esclusione opera solo se risultano congiuntamente integrati i presupposti ostativi previsti dalla norma; la verifica richiede una corretta qualificazione del concreto assetto di gestione del servizio.
- La qualificazione del rapporto come concessione, e non come appalto, dipende dagli elementi concreti del rapporto: affidamento, rischio economico e modalità di remunerazione; la mera evocazione di un servizio pubblico o di una tariffa non basta, se il costo è in sostanza sostenuto dall'amministrazione.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito quando esso sia logicamente motivato e coerente con gli elementi probatori acquisiti.
- Sul riparto dell'onere della prova, chi invoca un beneficio o un regime agevolativo deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre spetta all'Ufficio dimostrare gli eventuali elementi impeditivi o ostativi dedotti per negare il beneficio, una volta che il contribuente abbia fornito un principio di prova adeguato.
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