Cassazione Civile, Ordinanza n. 35582/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione riscossione)
La controversia
L’agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato una comunicazione di iscrizione ipotecaria ritenendo nulla in modo radicale e insanabile la notificazione dell’atto, perché eseguita da un operatore postale privato privo della qualità richiesta per attribuire fede privilegiata alla notificazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 4 e 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, nonché della l. n. 124/2017, sostenendo che la riserva di notificazione a soggetti pubblici o equiparati non riguarderebbe gli atti amministrativi o tributari, per i quali sarebbe sufficiente l’intervento di un operatore postale privato licenziatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale e prima della piena liberalizzazione introdotta dalla l. n. 124/2017, la notificazione a mezzo posta eseguita da operatore privato munito della sola licenza individuale è fidefacente se concerne atti amministrativi e tributari, ma non se riguarda atti giudiziari, inclusi i ricorsi introduttivi del processo tributario. Poiché la controversia riguardava la notifica di una comunicazione di iscrizione ipotecaria, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e regolatrice della notificazione.
art. 4 d.lgs. n. 261/1999
Individua il perimetro della riserva e della legittimazione degli operatori postali nelle notificazioni; la Corte ne ricava la distinzione tra atti amministrativi/tributari e atti giudiziari.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999
È richiamato per il titolo abilitativo minore della licenza individuale, ritenuto sufficiente solo per le notifiche di atti amministrativi e tributari nel periodo considerato.
l. n. 124/2017
È evocata quale intervento di liberalizzazione successivo, rilevante nel delimitare il regime temporale della notificazione tramite operatore postale privato.
d.lgs. n. 58/2011
È menzionato come snodo della parziale liberalizzazione del servizio postale, utile a distinguere il regime applicabile nel periodo intermedio.
Massime di principio
- Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione a mezzo posta eseguita da operatore privato con licenza individuale è valida come notificazione fidefacente quando riguarda atti amministrativi o tributari.
- La medesima notificazione non è idonea per gli atti giudiziari, inclusi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali è richiesto un regime di maggiore affidabilità del notificatore.
- Quando il giudice di merito dichiara nulla una notificazione sulla base di una erronea estensione della riserva di notificazione, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
- La qualificazione dell’atto come amministrativo/tributario o giudiziario è decisiva ai fini della validità della notificazione postale eseguita da soggetti privati autorizzati.
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