Cassazione Civile, Ordinanza n. 35581/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'annullamento disposto dal giudice di primo grado in favore del contribuente, ritenendo nulla in modo radicale e insanabile la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria perché eseguita da un operatore postale privato privo, secondo i giudici di merito, della qualità necessaria a rendere l'atto fidefacente. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando l'erronea applicazione dell'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 261/1999 e della L. n. 124/2017: secondo la ricorrente, la riserva di notificazione ai pubblici ufficiali o soggetti equiparati non riguarderebbe gli atti amministrativi o tributari, per i quali sarebbe sufficiente il servizio di un operatore postale privato munito di licenza individuale. La Corte ha richiamato il precedente secondo cui, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notifica tramite operatore privato con licenza individuale è valida per atti amministrativi e tributari, ma non per atti giudiziari, compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito dei giudici tributari, che aveva dichiarato nulla la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria per essere stata eseguita da operatore postale privato, è stata quindi riformata perché contraria al principio secondo cui, per gli atti amministrativi e tributari, la notifica a mezzo operatore postale privato con licenza individuale è fidefacente nel regime normativo considerato.
Norme richiamate
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per censurare l'erronea applicazione della disciplina sulle notificazioni postali.
Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione tramite operatore postale privato con licenza individuale è valida e fidefacente per atti amministrativi e tributari; la riserva a soggetti abilitati in senso più stretto opera invece per gli atti giudiziari.
La licenza individuale costituisce titolo abilitativo idoneo per l'espletamento delle notifiche di atti amministrativi e tributari da parte dell'operatore postale privato.
È richiamata come norma che segna il successivo regime della liberalizzazione postale, nel quale la gestione degli atti giudiziari resta riservata ai soli titolari di licenza individuale speciale.
È richiamato quale momento della parziale liberalizzazione del servizio postale nel periodo rilevante ai fini della validità delle notifiche eseguite da operatori privati.
Massime di principio
- Nel regime di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di atti amministrativi e tributari eseguita tramite operatore postale privato munito di licenza individuale è valida e produce effetti fidefacenti.
- La disciplina restrittiva delle notificazioni riservate al gestore del servizio postale universale o a soggetti muniti di titolo abilitativo speciale riguarda gli atti giudiziari e gli atti processuali, non gli atti amministrativi o tributari.
- La nullità della notifica non può essere affermata solo perché l'atto sia stato recapitato da un operatore postale privato, occorrendo verificare se l'atto rientri tra quelli per i quali la legge consente tale modalità di notifica.
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