Cassazione Civile, Ordinanza n. 35583/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso/accertamento relativo all'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2012, emesso nei confronti di una società estera operante nel settore delle scommesse tramite centri di trasmissione dati in Italia. La società ha impugnato il recupero sostenendo, in sintesi, che non ricorressero il presupposto territoriale e quello soggettivo dell'imposta; che dovesse applicarsi l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; che la disciplina interna, così come interpretata, violasse gli artt. 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; e che fosse necessario disapplicare la normativa nazionale o comunque rinviare pregiudizialmente alla Corte di giustizia. La CTR ha respinto le sue doglianze e la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostanzialmente corrispondenti alle questioni appena indicate: primo e quarto motivo sulla carenza del presupposto territoriale e soggettivo; secondo motivo sull'obiettiva incertezza; terzo motivo sulla violazione del diritto UE e del legittimo affidamento, oltre alla richiesta di rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al presupposto territoriale e soggettivo dell'imposta, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale che interpreta l'art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010 nel senso che l'Imposta Unica è dovuta anche quando la raccolta avvenga senza concessione o con concessione inefficace e che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se il terzo è stabilito all'estero. Ha escluso l'esimente dell'obiettiva incertezza, osservando che per l'anno 2012 la norma interpretativa aveva già chiarito il quadro. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di non discriminazione, uguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento, rilevando che la Corte di giustizia aveva già escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri e che non sussisteva alcuna necessità di nuovo rinvio pregiudiziale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale richiamata per prospettare i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288 del 1998
È stata invocata per contestare il presupposto territoriale dell'imposta.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la ricostruzione del momento e del luogo di conclusione/accettazione della scommessa.
Richiamato in relazione alla dedotta obiettiva incertezza e alle regole del processo tributario.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato per l'esimente legata all'incertezza normativa e alla non punibilità.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Invocato per la disciplina delle sanzioni e delle cause di esclusione della responsabilità sanzionatoria.
art. 10, comma 4, l. n. 212 del 2000
Richiamato a fondamento dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza normativa.
artt. 49 e 56 TFUE
La Corte ne ha escluso la violazione, affermando che l'imposta si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento.
art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010
"ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione...; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione..., gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere"
Disposizione interpretativa autentica che estende espressamente l'imposta anche alle raccolte svolte senza concessione e individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi esteri.
Interpretato nel senso, chiarito dalla legge del 2010, che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse anche senza concessione e anche per conto di soggetti esteri.
art. 53 Cost.
Richiamato nel quadro della decisione costituzionale che ha censurato la retroattività della norma solo per i rapporti anteriori al 2011, per impossibilità di traslazione dell'imposta.
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale, poiché la questione risultava già interpretata dalla Corte di giustizia.
art. 4, comma 4-bis, l. n. 401 del 1989
Citato solo nel confronto con la giurisprudenza penale, che ha escluso il reato per contrasto con il diritto UE; la Corte precisa che ciò non incide sull'assoggettamento ad imposta.
Massime di principio
- L'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia di concessione, se l'attività di gestione e raccolta è svolta sul territorio italiano.
- Ai fini dell'imposta, è soggetto passivo non solo il bookmaker, ma anche chi, come intermediario, gestisce con qualunque mezzo la raccolta o trasmissione delle scommesse per conto di terzi, anche se stabiliti all'estero.
- Il presupposto territoriale del tributo è integrato dall'attività di organizzazione/raccolta svolta in Italia, non dal solo luogo di conclusione del contratto di scommessa.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è applicabile quando, per il periodo d'imposta considerato, la disciplina interpretativa autentica ha già chiarito la portata della norma.
- La disciplina fiscale del settore dei giochi d'azzardo non viola, di per sé, la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi se si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse in Italia e risponde a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'ordinamento unionale.
- La declaratoria di non punibilità o di illegittimità penale dell'attività svolta da un operatore estero privo di concessione non comporta automaticamente la sottrazione del medesimo operatore all'imposizione tributaria, quando la legge fiscale lo individui come soggetto passivo.
- Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando il punto di diritto unionale rilevante sia già stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte stessa.
- Per i rapporti successivi al 2011, la possibilità di traslare contrattualmente il carico tributario rileva nel giudizio di compatibilità costituzionale della disciplina, escludendo in linea di principio la violazione della capacità contributiva.
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