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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35580/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, operatore estero di scommesse privo di concessione italiana, ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria le aveva contestato l'assoggettamento all'Imposta Unica sulle scommesse per l'anno 2011. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi: un motivo preliminare sulla dedotta illegittimità dell'atto impositivo per mancata traduzione in lingua inglese; due motivi sul presupposto soggettivo e territoriale del tributo; un motivo sulla asserita contrarietà della disciplina interna ai principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; un motivo sulla pretesa incompatibilità con l'art. 401 della direttiva IVA; un motivo sulla mancata applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la disciplina introdotta o chiarita dalla legge n. 220/2010 non potesse applicarsi nei suoi confronti e che l'imposta avesse natura sostanzialmente sanzionatoria o comunque discriminatoria rispetto agli operatori esteri.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata traduzione dell'avviso, osservando che non esiste una norma che imponga la redazione dell'atto nella lingua del destinatario e che, in ogni caso, la ricorrente aveva dimostrato di avere piena conoscenza del contenuto dell'atto avendolo ampiamente contestato nei giudizi di merito. Quanto ai motivi sull'an e sul quantum del tributo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento proprio, la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18, affermando che l'imposta unica si applica anche alle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, che il soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi esteri, e che non vi è discriminazione nei confronti degli operatori stabiliti in altri Stati membri. Ha escluso anche la violazione della libertà di stabilimento e del legittimo affidamento, nonché la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale. Ha poi negato che il tributo contrasti con l'art. 401 della direttiva IVA, non avendo natura di imposta sul volume d'affari, e ha confermato il diniego dell'esimente dell'obiettiva incertezza, poiché per l'anno 2011 la norma interpretativa aveva già chiarito il quadro applicabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene usato come norma di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 7 L. n. 212/2000

    non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    alla luce dell'art. 1, comma 66, L. n. 220/2010, individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi esteri

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. n. 220/2010

    norma interpretativa che chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che soggetto passivo è chi gestisce scommesse, anche telematicamente, per conto proprio o di terzi, anche all'estero

  • art. 1, comma 644, L. n. 220/2010

    richiama gli obiettivi di tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco minorile e alla criminalità organizzata

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    evocato ai fini del presupposto territoriale dell'imposta sulle scommesse

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul presupposto territoriale del tributo

  • artt. 49 e 56 TFUE

    la Corte esclude che l'imposta unica applichi una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento o di prestazione di servizi

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non osta al mantenimento o all'introduzione di un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse che non abbia carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal motivo sull'esimente dell'obiettiva incertezza

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dal motivo sull'esimente dell'obiettiva incertezza

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dal motivo sull'esimente dell'obiettiva incertezza

  • art. 10, comma 4, L. n. 212/2000

    richiamato dal motivo sull'esimente dell'obiettiva incertezza

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è già stata interpretata dalla Corte di giustizia o non presenta dubbi ragionevoli

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'atto impositivo non è illegittimo per il solo fatto di non essere tradotto nella lingua del destinatario; spetta al contribuente allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'impossibilità di comprenderne il contenuto.
  • Per l'Imposta Unica sulle scommesse, il presupposto soggettivo ricorre anche per l'operatore estero privo di concessione che gestisca, direttamente o per il tramite di intermediari, scommesse raccolte in Italia; il ricevitore/intermediario può essere soggetto passivo perché partecipa all'attività di organizzazione e raccolta del gioco.
  • Ai fini del presupposto territoriale del tributo rilevano le attività materiali di organizzazione e raccolta delle scommesse svolte in Italia, non la sola conclusione del contratto di scommessa.
  • La disciplina dell'imposta unica sulle scommesse non è contraria ai principi UE di non discriminazione e libertà di stabilimento se si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale, a prescindere dallo Stato membro di stabilimento.
  • Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non viola l'art. 401 della direttiva IVA se non presenta il carattere di imposta sul volume d'affari e resta autonomo rispetto all'IVA.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza non opera quando, per l'annualità considerata, la norma interpretativa e la giurisprudenza consolidata abbiano già chiarito il regime applicabile, eliminando ogni dubbio ragionevole.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale è già stata risolta in modo espresso dalla giurisprudenza europea rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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