Cassazione Civile, Ordinanza n. 35584/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente contro il recupero a tassazione di detrazioni per lavoro dipendente riferite a un rapporto con una società di costruzioni. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in tema di onere della prova e presunzioni, sul presupposto che i giudici di merito non avessero ritenuto assolto l'onere probatorio circa la simulazione del rapporto di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Poiché tale apprezzamento è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione sotto il profilo denunciato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non per contestare la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la censura è stata però reputata diretta in concreto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che il motivo non evidenziasse un errore di sussunzione, ma una contestazione del giudizio di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia delle entrate difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- La deduzione di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste di errore di diritto, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, mentre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta appartiene al sindacato sul vizio motivazionale, nei limiti oggi consentiti.
- In sede di legittimità la Corte non può riesaminare il merito della controversia né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quanto alla scelta delle prove ritenute più attendibili.
- Il giudice di merito che fondi il convincimento su alcuni elementi probatori non è tenuto a confutare espressamente tutti gli altri elementi istruttori non accolti.
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