Cassazione Civile, Ordinanza n. 19434/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento con cui l'amministrazione doganale ha contestato la sottrazione al pagamento dell'accisa su un ingente quantitativo di gasolio combustibile destinato, secondo la documentazione, a una base militare NATO presso l'aeroporto di Capodichino e quindi esente, ma ritenuto in realtà impiegato per usi diversi e non esenti. Il contribuente ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, sostenendo che dovessero partecipare al giudizio anche altri soggetti asseritamente concorrenti nella condotta e obbligati in solido; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e omessa pronuncia, per non avere la CTR esaminato adeguatamente il motivo di appello sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado e per avere reso una motivazione apparente sul merito; 3) violazione delle norme sulla sospensione necessaria, per la pendenza di un parallelo giudizio penale; 4) violazione delle norme sull'accertamento presuntivo e sull'onere della prova, deducendo che gli elementi valorizzati dall'amministrazione erano meri indizi non sufficienti e che il giudice aveva male applicato le presunzioni e trascurato la prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso il litisconsorzio necessario perché la pretesa fiscale era fondata su obbligazione solidale, che consente azione separata contro ciascun debitore; ha escluso l'omessa pronuncia e la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva esaminato la censura e aveva svolto un percorso argomentativo sufficiente, anche tramite rinvio alla decisione di primo grado; ha negato la sospensione del processo tributario per pendenza del giudizio penale, ricordando che nel tributario la sentenza penale non ha efficacia vincolante automatica; ha infine ritenuto corretta la valutazione presuntiva degli elementi fattuali (mancata registrazione degli ingressi e uscite dell'autobotte nella base militare e segnalazione dei responsabili della base sulla mancata effettiva destinazione del prodotto), qualificando la doglianza come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario il litisconsorzio necessario non sussiste quando la pretesa riguarda obbligazioni solidali separatamente azionabili nei confronti dei singoli debitori.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alla disciplina del litisconsorzio nel rito tributario, senza estendere il contraddittorio oltre i casi di effettiva inscindibilità.
Il litisconsorzio necessario presuppone inscindibilità della posizione processuale, esclusa in presenza di obbligazione solidale.
L'obbligazione per l'accisa non versata, quando la condotta evasiva è posta in essere in concorso con altri, è qualificata come solidale.
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è compatibile con l'obbligo motivazionale se la sentenza richiama criticamente la decisione precedente.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di appello prende espressamente in considerazione la censura e la disattende con motivazione, anche richiamando la decisione di primo grado.
art. 49, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sospensione necessaria non è imposta dalla mera pendenza di un giudizio penale sui medesimi fatti.
La sospensione necessaria non opera per la sola coincidenza dei fatti tra processo penale e tributario, poiché il giudizio penale non costituisce accertamento preliminare necessario.
La sentenza penale non esplica automatica efficacia vincolante nel processo tributario.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario valgono limitazioni probatorie specifiche, ma anche le presunzioni, sicché la sentenza penale resta solo elemento indiziario o di prova critica.
È richiamato a conferma dell'assenza di automatica sospensione del processo tributario per pendenza del penale.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
Norma invocata in relazione alla disciplina dell'accisa e della pretesa di pagamento.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 504/1995
Norma invocata sulla disciplina dell'accisa, in rapporto alla qualificazione della destinazione del prodotto.
Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti idonei a risalire al fatto ignoto mediante inferenza logica.
La presunzione semplice è correttamente utilizzabile se gli elementi indiziari sono gravi, precisi e concordanti, e la censura di legittimità non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio.
Il ricorrente lamentava una pretesa violazione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il quadro presuntivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In cassazione la violazione delle norme sulle presunzioni è denunciabile solo se il giudice abbia applicato criteri incompatibili con i requisiti legali della presunzione, non se si contesti la mera ricostruzione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'obbligazione solidale per il tributo evaso esclude il litisconsorzio necessario: l'amministrazione può agire separatamente contro ciascun coobbligato senza dover chiamare in giudizio tutti i concorrenti nella violazione.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello affronta la censura proposta e ne indica le ragioni di rigetto, anche mediante motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché il percorso argomentativo sia intellegibile.
- Nel giudizio tributario la pendenza di un parallelo processo penale non impone la sospensione necessaria, poiché la sentenza penale non ha automatica efficacia vincolante e costituisce soltanto un possibile elemento indiziario.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice ha fondato la decisione su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione comparativa delle prove.
- Quando la decisione di merito valorizza un insieme coerente di circostanze fattuali per risalire dal fatto noto al fatto ignoto, la motivazione sulla prova presuntiva è sufficiente se rende comprensibile il ragionamento inferenziale seguito dal giudice.
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