Cassazione Civile, Ordinanza n. 23168/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno 2013 con cui veniva contestata a una società l'omessa denuncia e il mancato versamento dell'imposta sulla pubblicità relativa a una campagna promozionale del marchio di sua proprietà, realizzata tramite due veicoli messi a disposizione da una società incaricata della pubblicità. La commissione regionale aveva ritenuto che si trattasse di pubblicità ordinaria, non di pubblicità effettuata con veicoli ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 507/1993, valorizzando il fatto che i mezzi erano adibiti esclusivamente all'attività pubblicitaria e che erano stati parcheggiati nelle strade più trafficate per massimizzare la diffusione del messaggio. La ricorrente ha proposto otto motivi: ha dedotto violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203 d.P.R. n. 495/1992, sostenendo che la pubblicità su veicolo è consentita e che i cosiddetti camion-vela sono veicoli immatricolati usati per pubblicità; ha invocato gli artt. 12 e 13 d.lgs. n. 507/1993 per affermare che la fattispecie rientrasse nella pubblicità effettuata con veicoli e che operasse il regime speciale; ha sostenuto che il tributo era stato già pagato dalla società che aveva materialmente svolto la campagna presso il comune della sua sede; ha contestato la legittimazione passiva e la debenza delle sanzioni, affermando che obbligata era la società utilizzatrice dei mezzi e che comunque la denuncia era stata fatta e il tributo versato; ha lamentato carenza di motivazione dell'avviso in punto interessi; ha infine censurato l'accertamento fattuale sulla sosta volontaria e prolungata dei veicoli nelle strade trafficate. La Corte ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla qualificazione del mezzo pubblicitario e sulla disciplina applicabile, mentre ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per genericità e difetto di autosufficienza, nonché inammissibili i motivi finali perché diretti a sollecitare un riesame del merito e comunque irrilevanti rispetto alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto dovuta l'imposta sulla pubblicità ordinaria ex art. 12 d.lgs. n. 507/1993 per i veicoli trasformati in supporti pubblicitari esclusivi o prevalenti. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 13 del medesimo decreto ai cosiddetti camion-vela, affermando che per tali mezzi, in quanto predisposti e utilizzati esclusivamente per la pubblicità, la disciplina corretta è quella generale dell'art. 12. Ha inoltre confermato la responsabilità solidale della contribuente per il tributo e per le sanzioni, osservando che l'eventuale pagamento effettuato da altro soggetto non elide il debito nella fattispecie qualificata come pubblicità ordinaria. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà, novità della questione, difetto di specificità e mancata autosufficienza; gli ultimi due motivi sono stati giudicati inammissibili perché miravano a contestare apprezzamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
pubblicità ordinaria; tariffa per metro quadrato; applicazione a qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli
Norma generale sulla pubblicità ordinaria, applicabile anche alla pubblicità effettuata con veicoli trasformati o costruiti per l'esclusivo o prevalente esercizio pubblicitario, che non rientrano nella disciplina speciale dell'art. 13.
pubblicità effettuata con veicoli; imposta dovuta per la pubblicità visiva effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere; comma 3; commi 4 e 4-bis
Norma speciale e di stretta interpretazione, applicabile ai casi in cui la pubblicità è installata su veicoli di uso pubblico o privato che conservano la loro normale destinazione d'uso, non ai mezzi strutturalmente trasformati per fare pubblicità.
Richiamato dalla ricorrente e dalla sentenza di merito, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie oggetto di causa.
art. 203, comma 2, lett. q), d.P.R. n. 495/1992
Invocato dalla ricorrente in relazione alla pubblicità su veicolo, ma non ritenuto decisivo nella ricostruzione della disciplina applicabile.
La Corte conferma la responsabilità solidale del soggetto passivo per il tributo, senza beneficium excussionis.
Le sanzioni per ritardato o omesso pagamento gravano anche sull'obbligato in solido, il quale risponde per fatto proprio.
art. 1, comma 165, L. n. 296/2006
Censurato dalla ricorrente per difetto di motivazione dell'avviso, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato per contestare l'accertamento di fatti relativi alla sosta dei veicoli, ma le censure sono state respinte perché tese a un riesame del merito.
Richiamato nel passaggio sull'omessa pronuncia; la Corte rileva che la parte non aveva specificamente dedotto tale vizio.
Norma richiamata per il deposito delle memorie in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La pubblicità effettuata su veicoli costruiti o trasformati per essere utilizzati esclusivamente o prevalentemente come supporto promozionale va qualificata come pubblicità ordinaria, con applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 507/1993, e non della disciplina speciale dell'art. 13.
- La disciplina della pubblicità effettuata con veicoli è norma speciale e di stretta interpretazione: opera solo quando il veicolo conserva la sua ordinaria destinazione d'uso e il messaggio pubblicitario è semplicemente apposto o installato sul mezzo.
- Quando la fattispecie è ricondotta alla pubblicità ordinaria, il soggetto destinatario dell'avviso resta obbligato al pagamento del tributo anche se un altro soggetto abbia materialmente curato la campagna e abbia effettuato versamenti in un diverso comune.
- L'obbligazione tributaria e le sanzioni possono gravare anche sul coobbligato solidale; il pagamento o l'adempimento riferito ad altro soggetto non esclude automaticamente la debenza nei confronti del soggetto passivo individuato dalla norma.
- In cassazione sono inammissibili le censure nuove o non specificamente veicolate nei gradi di merito, così come i motivi che non rispettino il principio di autosufficienza o che mirino a una rivalutazione del fatto già accertato dal giudice di merito.
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