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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23118/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico integrato per la riqualificazione di un'area comunale. Un'ATI composta da due imprese si aggiudicava la gara; una delle imprese mandanti stipulava, tramite la mandataria, un separato contratto con un'associazione di professionisti per la redazione del progetto esecutivo necessario alla partecipazione e all'esecuzione dell'appalto. L'associazione professionale otteneva decreto ingiuntivo per il compenso residuo, detratto quanto già pagato da una delle imprese dell'ATI. L'impresa opponente contestava: 1) l'esistenza della solidarietà passiva dell'ATI verso il progettista, sostenendo che il progettista non fosse un "fornitore" ai sensi della disciplina sugli appalti pubblici e che, nell'appalto integrato, fosse un soggetto interno o comunque non terzo rispetto alla compagine associativa; 2) la rinuncia alla solidarietà ex art. 1311 c.c., assumendo che le quietanze e i prospetti di pagamento avessero riguardato solo la quota di pertinenza dell'obbligato pagatore, senza riserva per il residuo; 3) il concorso colposo del creditore; 4) l'eccessività dell'importo ingiunto e il mancato riconoscimento di un controcredito per attività professionali asseritamente rese dall'opponente; 5) le spese di lite. I giudici di merito rigettavano opposizione e appello. In cassazione l'impresa riproponeva soprattutto le censure sulla inesistenza della solidarietà verso il progettista dell'appalto integrato e sulla pretesa rinuncia alla solidarietà per effetto delle quietanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il progettista incaricato per l'appalto integrato resti un soggetto esterno rispetto all'ATI e possa essere ricompreso, in senso ampio, nella categoria dei "fornitori" ai fini della responsabilità solidale prevista dall'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato conformemente dai giudici di merito e, quindi, non scrutinabile in cassazione; ha inoltre condiviso la valutazione di merito secondo cui i documenti prodotti non integravano una quietanza idonea a determinare rinuncia alla solidarietà. Il terzo motivo è stato assorbito. Ne è seguito il rigetto del ricorso con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006

    "l’offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante" e, nel testo vigente, nei confronti di stazione appaltante, subappaltatori e fornitori

    La norma speciale, pur circoscritta a categorie determinate, viene interpretata in senso estensivo quanto alla nozione di "fornitori", includendo anche chi presta servizi necessari alla realizzazione della commessa, come il progettista esterno incaricato nell'appalto integrato.

  • art. 53 d.lgs. n. 163/2006

    "gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta"

    L'appalto integrato consente di avvalersi di progettisti qualificati esterni, ma ciò non li inserisce nella compagine dell'ATI; resta distinta la loro posizione rispetto al raggruppamento.

  • art. 1311 c.c.

    "il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva"

    La rinuncia alla solidarietà richiede una quietanza riferita alla parte del debito del singolo debitore, senza riserva di agire per il residuo; la mera documentazione contabile o fiscale del pagamento non basta.

  • art. 1313 c.c.

    Anche in ipotesi di rinuncia alla solidarietà, il creditore può agire per l'intero verso il coobbligato rimasto insolvente, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 1227 c.c.

    La censura sul concorso colposo del creditore non è stata scrutinata nel merito perché non decisiva rispetto all'esito del giudizio di legittimità, restando assorbita dalla soluzione principale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso in cassazione il riesame del vizio motivazionale nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base dei medesimi fatti accertati.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza volta a contestare la valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito in cassazione.

  • art. 23 d.P.R. n. 633/1972

    La ricorrente lo invocava per sostenere che i prospetti avevano natura contabile/fiscale; la Corte ha però valorizzato l'accertamento di merito secondo cui tali documenti non costituivano quietanza.

  • art. 2462 c.c.

    La disciplina speciale degli appalti pubblici deroga alla regola dell'autonomia patrimoniale perfetta, nei limiti espressamente previsti dalla normativa di settore.

  • art. 1322 c.c.

    Il raggruppamento temporaneo di imprese ha natura contrattuale atipica e non dà vita a un nuovo soggetto autonomo.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto integrato, il progettista qualificato indicato dall'impresa partecipante resta un soggetto esterno rispetto all'ATI e non diventa componente del raggruppamento per il solo fatto di concorrere alla progettazione necessaria per la gara.
  • La responsabilità solidale dell'ATI prevista dalla disciplina speciale degli appalti pubblici si estende, in chiave funzionale, anche ai prestatori di servizi indispensabili alla commessa, quando questi rientrino nella nozione ampia di "fornitori".
  • La rinuncia del creditore alla solidarietà ex art. 1311 c.c. richiede una quietanza inequivoca del pagamento riferita alla quota interna del debitore pagante e priva di riserva per il residuo; documenti meramente contabili o fiscali non sono sufficienti se non manifestano tale volontà.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti (doppia conforme).
  • L'appalto integrato consente il ricorso a progettisti esterni qualificati, ma ciò non altera la struttura dell'ATI né elide, di regola, la responsabilità solidale dei partecipanti verso i soggetti che, per la disciplina speciale, sono tutelati come creditori dell'operazione.
  • La nozione di "fornitori" nelle norme sugli appalti pubblici può essere letta in senso ampio e teleologico, comprendendo anche prestazioni professionali o servizi che costituiscono un apporto necessario alla realizzazione dell'opera o alla partecipazione alla gara.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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