Cassazione Civile, Ordinanza n. 23121/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del fallimento di una società edilizia volta a far dichiarare la simulazione assoluta di alcuni contratti di compravendita immobiliare stipulati nel 2000 con più acquirenti, in subordine a revocarli come atti pregiudizievoli alla massa. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello l'aveva accolta ritenendo che vari indici, valutati congiuntamente, dimostrassero che le vendite erano solo apparenti e finalizzate a sottrarre i beni all'aggressione dei creditori. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: omesso esame del fatto che il prezzo sarebbe stato pagato; omesso esame della prova documentale e testimoniale della provenienza del denaro; omesso esame della clausola sugli importi da corrispondere tramite fondo ministeriale; violazione dell'art. 2709 c.c. per mancata considerazione delle scritture contabili della società; violazione degli artt. 1417 e 2729 c.c. per insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a provare la simulazione. In sostanza, i ricorrenti contestavano sia la ricostruzione fattuale della corte territoriale sia i criteri giuridici usati per desumere la simulazione e per escludere efficacia probatoria alle risultanze contabili interne.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, secondo la sentenza impugnata, il tema del pagamento del prezzo era stato comunque esaminato dalla corte d'appello, la quale aveva accertato che il pagamento non era stato dimostrato: pertanto non era configurabile un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma al più una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, richiamando il principio per cui le scritture contabili dell'imprenditore non sono opponibili al curatore fallimentare quando questi agisce nella funzione di gestione del patrimonio del fallito. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto corretto il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare la simulazione assoluta e ha ribadito che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Ne è derivata la conferma della declaratoria di simulazione assoluta delle vendite e della condanna alla restituzione degli immobili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi nella mera contestazione dell'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito sul materiale probatorio.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la soluzione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili regolarmente tenute non sono opponibili al curatore fallimentare che agisce nella funzione di gestione del patrimonio del fallito.
art. 2710 c.c.
La regola probatoria tra imprenditori sulle scritture contabili non si estende al curatore fallimentare nella sua posizione di terzietà funzionale rispetto al fallito.
art. 2729 c.c.
La simulazione può essere provata per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la relativa valutazione spetta al giudice di merito.
art. 1417 c.c.
La simulazione del contratto può essere provata dai terzi anche mediante presunzioni, senza vincolo derivante dalle dichiarazioni inserite nell'atto notarile.
art. 116 c.p.c.
L'apprezzamento della forza probatoria degli elementi addotti e della loro convergenza è riservato al giudice di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 67, comma 1, l. fall.
Richiamato solo come domanda subordinata di revoca fallimentare degli atti di disposizione.
art. 67, comma 2, l. fall.
Richiamato solo come ulteriore domanda subordinata di revocatoria fallimentare.
Massime di principio
- L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto storico controverso, ancorché abbia tratto da esso conclusioni diverse da quelle auspicate dalla parte.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti accertati in appello.
- La simulazione di una compravendita può essere dimostrata dal terzo anche tramite presunzioni semplici; la dichiarazione del prezzo contenuta nel rogito non ha efficacia vincolante nei confronti del terzo che agisce in giudizio.
- Nelle azioni proposte dal curatore fallimentare per far valere la simulazione di atti compiuti dal fallito, il pagamento del prezzo deve essere provato dagli acquirenti e l'eventuale mancata prova può costituire un indice del carattere fittizio del negozio.
- Le scritture contabili dell'imprenditore non fanno piena prova contro il curatore fallimentare, quando questi agisce quale gestore del patrimonio del fallito e non come successore nel rapporto sostanziale.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
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