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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23122/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dalla curatela fallimentare per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., di un atto di scissione societaria con cui la società poi fallita aveva trasferito parte del proprio patrimonio, inclusa una quota di un capannone industriale, alla società convenuta. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando inefficace la delibera di scissione e condannando la società beneficiaria alla restituzione dell'immobile. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo ammissibile la revocatoria ordinaria contro l'atto di scissione e ritenendo che la pronuncia di inefficacia comportasse anche l'obbligo di restituzione o di pagamento del valore. La società beneficiaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., sostenendo che l'azione revocatoria ordinaria non sarebbe esperibile contro un atto di scissione, in ragione della disciplina speciale societaria e del sistema di tutela dei terzi previsto per tale operazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 66 l. fall., 2901 e 2902 c.c., sostenendo che l'accoglimento della revocatoria non determina la nullità o l'invalidità dell'atto né il rientro del bene nel patrimonio del debitore, ma solo la sua inefficacia relativa, con mera assoggettabilità all'esecuzione concorsuale, sicché sarebbe erronea la condanna alla restituzione del bene in favore della curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi non colgano la ratio decidendi della sentenza impugnata e si pongano in contrasto con un indirizzo nomofilattico consolidato: la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile ed è strumento concorrente, non sostitutivo, rispetto all'opposizione preventiva dei creditori ex art. 2503 c.c.; inoltre, la condanna alla restituzione del bene alla curatela non implica il ritorno del bene nel patrimonio del debitore né un trasferimento alla massa dei creditori, ma serve a consentire il recupero del bene nell'orbita fallimentare e la sua liquidazione concorsuale a vantaggio della massa. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    Consente l'esperimento dell'azione revocatoria in ambito fallimentare; nel caso concreto è richiamato per affermare la tutela della massa mediante recupero del bene all'orbita concorsuale.

  • art. 2901 c.c.

    È norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che è esperibile anche contro l'atto di scissione societaria, quale strumento concorrente rispetto alla tutela preventiva dei creditori.

  • art. 2902 c.c.

    La revoca rende il bene assoggettabile all'esecuzione nei confronti del creditore, senza determinare un effetto traslativo in favore della massa.

  • art. 2503 c.c.

    L'opposizione dei creditori alla scissione è tutela preventiva che non esclude la concorrente proponibilità della revocatoria ordinaria.

  • art. 2740 c.c.

    La revocatoria mira a reintegrare la garanzia patrimoniale generica a beneficio della massa dei creditori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama la proposta di definizione anticipata e la decisione conforme ad essa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per le memorie depositate dalle parti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato quale conseguenza sanzionatoria per la soccombenza nel giudizio di cassazione, in considerazione della conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche contro l'atto di scissione societaria, poiché costituisce tutela concorrente e aggiuntiva rispetto all'opposizione preventiva dei creditori prevista dalla disciplina societaria.
  • L'accoglimento della revocatoria, in ambito fallimentare, non comporta la nullità o l'inefficacia assoluta dell'atto né un trasferimento del bene nel patrimonio del debitore o della massa, ma il suo recupero nell'orbita concorsuale per la liquidazione a vantaggio dei creditori.
  • La condanna alla restituzione del bene alla curatela, quando il bene deve essere assoggettato alla procedura concorsuale, è funzionale alla reintegrazione della garanzia patrimoniale e non implica un effetto traslativo in favore della massa creditoria.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il ricorso si appunta su una lettura distorta della motivazione di merito, senza scalfire il principio applicato dai giudici di merito, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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