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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23109/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale del 8 giugno 2012, nel quale il conducente di un motociclo riferisce di essere stato urtato da un'autovettura in fase di sorpasso, finendo poi contro un veicolo in sosta e riportando lesioni gravissime con esito di paraplegia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta contro l'impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile il gravame perché l'appellante, costituitosi tempestivamente, aveva depositato copie per immagine in pdf della citazione in appello notificata via PEC, della relata e delle ricevute di accettazione e consegna, senza produrre entro l'udienza ex art. 350 c.p.c. gli originali informatici o i duplicati informatici richiesti dalla Corte. Con il ricorso per cassazione si denuncia violazione di numerose norme processuali e costituzionali, sostenendo che: la sanzione dell'improcedibilità non può colpire la tempestiva costituzione dell'appellante quando sia stata comunque fornita prova della notificazione; il deposito tardivo di documenti che dimostrano la notifica esclude l'improcedibilità; la prova era stata comunque raggiunta, sia pure con modalità diverse da quelle telematiche; la controparte si era regolarmente costituita e non aveva contestato la notifica, sicché lo scopo dell'atto era stato raggiunto e la nullità doveva ritenersi sanata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la tempestiva costituzione dell'appellante con deposito di copie cartacee o per immagine dell'atto notificato via PEC, della relata e delle ricevute, anziché degli originali/duplicati informatici, integra una nullità formale sanabile per raggiungimento dello scopo e non determina improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. Ha valorizzato la distinzione tra improcedibilità, collegata alla tardiva costituzione, e nullità dell'atto, nonché i principi di strumentalità delle forme, effettività della difesa e divieto di eccessivo formalismo. Poiché la costituzione dell'appellante era tempestiva e la controparte si era difesa senza eccepire la notifica, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato per il termine di costituzione dell'appellante in appello

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato come norma del termine e delle modalità di deposito dell'atto e della prova della notificazione

  • art. 348 c.p.c.

    l'improcedibilità è ricollegata alla mancata tempestiva costituzione, non alla sola inosservanza di forme documentali

  • art. 350 c.p.c.

    indica il momento entro il quale la nullità della costituzione può essere sanata o può essere chiesta rimessione in termini

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    norma sulla notificazione telematica degli atti da parte degli avvocati

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    invocato per ammettere la prova cartacea solo se impossibile quella telematica

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato per il principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo

  • art. 147 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 24 Cost.

    fondamento del diritto di difesa e dell'effettività della tutela

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di effettività e ragionevole durata del processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato per il divieto di eccessivo formalismo e per l'accesso effettivo al giudice

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 19 TUE

    richiamato a sostegno del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi nel provvedimento utilizzato

Massime di principio

  • La tempestiva costituzione dell'appellante non è travolta da improcedibilità se la prova della notificazione dell'atto di appello è stata offerta con documentazione non perfettamente conforme al formato telematico richiesto: in tal caso il vizio è di forma e non di tardività della costituzione.
  • L'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. presuppone la mancata tempestiva costituzione dell'impugnante, non la mera inosservanza delle modalità di deposito della prova della notifica.
  • Il deposito di copie per immagine o cartacee dell'atto notificato via PEC, della relata e delle ricevute può integrare una nullità sanabile ex art. 156 c.p.c. quando il contenuto dell'atto e la sua ricezione siano comunque conoscibili e verificabili.
  • Nel processo civile telematico deve privilegiarsi una lettura delle forme processuali improntata a strumentalità, effettività della difesa e divieto di formalismi eccessivi, specie quando la controparte si sia costituita e non abbia contestato la ritualità della notificazione.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando la parte destinataria della notificazione è stata posta in condizione di conoscere l'atto e di difendersi nel merito, senza che residui un concreto pregiudizio al contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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