Cassazione Civile, Ordinanza n. 23119/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio risarcitorio e indennitario relativo a un fondo di proprietà privata che, secondo la ricostruzione accolta nei precedenti gradi, era stato acquisito al patrimonio comunale per effetto di irreversibile trasformazione del bene, oltre che occupato legittimamente per un certo periodo. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, richiamando le modifiche legislative intervenute nel corso del processo e i mutamenti della giurisprudenza, anche sovranazionale. I ricorrenti hanno impugnato soltanto la statuizione sulle spese, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sul presupposto che non ricorressero i presupposti per la compensazione integrale, in particolare con riguardo al richiamo alle modifiche legislative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse una valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito in materia di spese processuali, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Poiché la Corte territoriale aveva motivato la compensazione facendo riferimento a giusti motivi e alla vicenda processuale complessivamente considerata, la doglianza non è stata scrutinata nel merito. Nessuna spesa è stata liquidata per il giudizio di legittimità per difetto di costituzione delle controparti; è stato inoltre dichiarato, ove dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, c.p.c.
nel testo vigente ratione temporis consentiva la compensazione delle spese anche in presenza di giusti motivi; la valutazione della loro sussistenza è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in presenza dei presupposti, comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale è una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro il limite del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
- Il richiamo a "giusti motivi" di compensazione è sufficiente quando la motivazione consenta di cogliere, nel complesso, la peculiarità della vicenda processuale e l'equilibrio delle posizioni delle parti, senza necessità di una specifica e analitica enunciazione di ciascun motivo.
- La censura di violazione dell'art. 92 c.p.c. non può risolversi in una mera contestazione dell'opportunità della compensazione, poiché tale apprezzamento appartiene al merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti di legge, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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