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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23120/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento di una società di trasporti per far dichiarare inefficace la vendita, stipulata nel dicembre 2007, di otto automezzi a favore di una società concessionaria di veicoli industriali. Parte del prezzo era stato compensato con un credito dell’acquirente verso un terzo, in ragione di un accollo eseguito dalla venditrice. Il tribunale accolse la domanda revocatoria e condannò l’acquirente a pagare l’equivalente del prezzo alla procedura; accolse inoltre la domanda di manleva dell’acquirente nei confronti del terzo chiamato in causa. La corte d’appello confermò, ritenendo sussistente l’eventus damni e valorizzando, come indici presuntivi del consilium fraudis, i rapporti stretti tra le società coinvolte, la prossimità societaria tra venditrice e terzo e la rivendita immediata dei mezzi. Nel ricorso per cassazione l’acquirente ha dedotto, in sintesi, che: il giudice di merito avrebbe errato nel pretendere una conoscenza dei bilanci della controparte negoziale; il bilancio 2007 non era disponibile al tempo della vendita; non erano stati esaminati fatti decisivi e le risultanze istruttorie; il fallimento non aveva assolto l’onere di provare scientia decoctionis o, comunque, i presupposti della revocatoria; la motivazione sarebbe stata apparente o illogica quanto ai rapporti tra le parti, all’assenza di interesse a trattenere i mezzi e alla rilevanza delle cartelle esattoriali; le presunzioni utilizzate sarebbero state soggettive e non gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva fondato la revocatoria non sulla conoscenza dello stato di insolvenza dell’acquirente, ma sui requisiti sostanziali dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., richiamata dall’art. 66 l. fall., in particolare sull’eventus damni e sul consilium fraudis. Le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle presunzioni, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, ma esistente e comprensibile, e che le censure su artt. 115 e 116 c.p.c. erano formulate impropriamente perché dirette a contestare il giudizio di fatto del merito. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente principale e la controricorrente F.lli Tringali s.r.l., in via solidale, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del fallimento resistente; è menzionato anche il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione; non consente la rivalutazione del fatto o delle prove sotto forma di violazione di legge o omesso esame.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza di merito rende percepibile il ragionamento decisorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale; non consente di contestare la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova è richiamato dalle parti, ma la Corte osserva che il ricorso pretende in realtà una rivalutazione dei fatti già accertati dal merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici e i requisiti di gravità, precisione e concordanza sono apprezzamenti rimessi al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.

  • art. 2901 c.c.

    Costituisce la base sostanziale dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore; per l’accoglimento rilevano l’eventus damni e il consilium fraudis, non la mera conoscenza dello stato di insolvenza.

  • art. 66 l. fall.

    L’azione revocatoria del curatore è ricondotta alla disciplina civilistica dell’azione revocatoria ordinaria, di cui recepisce i requisiti sostanziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    È menzionato nel primo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel merito delle censure.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove, è inammissibile.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 66 l. fall., rilevano i presupposti dell’art. 2901 c.c.; non è sufficiente discutere della mancata conoscenza dello stato di insolvenza se la decisione si fonda sull’eventus damni e sul consilium fraudis.
  • La prova dell’eventus damni e del consilium fraudis può essere tratta anche da presunzioni semplici, ma la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione è esistente e intelligibile.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito; essa ricorre solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non basta che la parte non condivida la conclusione raggiunta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioImmagine
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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