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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31241/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative al 2013, contestando alla associazione il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per fruire del regime agevolato previsto dalla L. n. 398 del 1991. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo provati i requisiti agevolativi e affermando anche che, per dedurre i costi, l'associazione non fosse tenuta a eseguire i pagamenti con modalità tracciabili. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al riconoscimento dei requisiti per il regime agevolato; 2) violazione delle norme sulla qualificazione dell'ente non commerciale e sui requisiti sostanziali delle associazioni sportive dilettantistiche, per avere la CTR valorizzato solo elementi formali senza valutare l'attività concretamente svolta; 3) violazione della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, per avere escluso l'obbligo di utilizzare strumenti tracciabili ai fini della deduzione dei costi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto la motivazione della CTR apparente, perché il giudice di merito si era limitato a un richiamo generico della documentazione prodotta senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha inoltre affermato che, per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, i pagamenti e versamenti devono essere effettuati con modalità tracciabili nei limiti e secondo la disciplina introdotta dalla normativa applicabile ratione temporis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta avanzata dal relatore ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    veicolo del motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • L. n. 398 del 1991, art. 1

    individua le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro che possono optare per il regime fiscale agevolato

  • L. n. 398 del 1991, art. 2

    stabilisce gli effetti contabili e fiscali del regime, senza prevedere originariamente obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

  • L. n. 289 del 2002, artt. 18, 20, 21 e 22

    richiamati dal ricorrente come norme sui requisiti e sulla disciplina degli enti associativi agevolati

  • codice civile, art. 90

    richiamato dal ricorrente in tema di associazioni sportive dilettantistiche

  • L. n. 133 del 1999, art. 25, comma 5

    introduce l'obbligo di effettuare pagamenti e versamenti tramite strumenti idonei a garantirne la tracciabilità

  • L. n. 342 del 2000, art. 37, comma 5

    modifica la disciplina dell'art. 25, comma 5, L. n. 133 del 1999, applicabile ratione temporis

  • d.lgs. n. 158 del 2015, art. 19

    richiamato nel motivo relativo alla tracciabilità dei pagamenti

  • art. 143 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come norma sul regime degli enti non commerciali e sui requisiti di decommercializzazione

  • art. 111-bis d.P.R. n. 917 del 1986

    il venir meno della qualifica di ente non commerciale può avvenire anche per successivo svolgimento prevalente di attività commerciale

  • art. 132, paragrafo 1, lett. m), direttiva 2006/112/CE

    la nozione di organismo senza fini di lucro è autonoma del diritto UE e richiede che l'ente non miri a produrre profitti per i membri

  • art. 133, paragrafo 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    l'assenza di fini di lucro, ai fini dell'esenzione per prestazioni connesse allo sport, presuppone che l'organismo si astenga dal generare profitti per i membri per tutta la sua esistenza e anche al momento dello scioglimento

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione è apparente quando il giudice di merito si limita a richiamare genericamente la documentazione di causa senza esplicitare l'iter logico-giuridico che sorregge la decisione.
  • Per accedere al regime fiscale agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche non basta la forma associativa o il riconoscimento formale: occorre verificare in concreto l'effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro e la presenza dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina applicabile.
  • La qualifica di ente non commerciale dipende dalla concreta attività svolta; il beneficio fiscale può essere negato quando manchino gli indici sostanziali di non commercialità o quando l'attività commerciale sia prevalente.
  • La disciplina della tracciabilità dei pagamenti prevista per le associazioni sportive dilettantistiche, ove applicabile ratione temporis, impone che pagamenti e versamenti siano eseguiti con strumenti idonei a consentire efficaci controlli dell'amministrazione finanziaria; la deducibilità dei costi può essere condizionata al rispetto di tale requisito.
  • La nozione di organismo senza fini di lucro, anche ai fini dell'IVA, va interpretata in senso sostanziale e autonomo, con riferimento allo scopo perseguito dall'ente e all'assenza di distribuzione di profitti ai membri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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