Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta dell'INPS di contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da un avvocato. La Corte d'appello aveva ritenuto che il differimento del termine di versamento previsto dal DPCM 10 giugno 2010 non si applicasse al professionista perché aderente al regime fiscale dei "minimi"; conseguentemente aveva individuato il dies a quo della prescrizione quinquennale nel 16 giugno 2010 e aveva dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell'INPS, azionata il 30 giugno 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 1 del DPCM 10 giugno 2010, dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995 e dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che il differimento del termine di pagamento si applicava anche a chi svolgeva un'attività economica per la quale erano stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dal concreto regime fiscale adottato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'INPS, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti decisioni. Ha affermato che, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, rileva il termine di scadenza del pagamento, comprensivo dell'eventuale differimento previsto dal DPCM 10 giugno 2010, che opera in base al dato oggettivo dell'esercizio di un'attività economica per la quale siano stati elaborati gli studi di settore. Non assume rilievo la circostanza che il singolo contribuente abbia scelto un regime fiscale che non utilizza tali studi. Ne è conseguito l'errore di diritto della Corte d'appello nell'escludere l'applicazione del differimento e nel dichiarare la prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, ciò coincide con la scadenza del termine per il pagamento, tenuto conto di eventuali differimenti normativi.
art. 1 D.P.C.M. 10 giugno 2010
Il differimento del termine di versamento dei contributi vale per tutti i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non solo per chi sia concretamente soggetto al relativo regime fiscale.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Norma richiamata quale base della contribuzione alla Gestione separata.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Norma richiamata nel ricorso quale disciplina collegata al regime dei termini di versamento dei contributi.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
La scadenza dei contributi previdenziali segue i medesimi termini previsti per i versamenti fiscali, con conseguente rilevanza dei differimenti di tali termini ai fini della prescrizione.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi erano dovuti in pagamento, cioè dalla scadenza del termine di versamento.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è atto meramente dichiarativo e non costitutivo del credito.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva devono essere considerati anche i differimenti normativi del termine di versamento eventualmente applicabili al periodo d'imposta interessato.
- Il differimento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche con studi di settore opera in base al dato oggettivo dell'attività svolta, non in base alla concreta adesione del singolo al regime fiscale degli studi di settore.
- Se il giudice di merito esclude erroneamente l'applicazione del differimento del termine di pagamento, incorre in violazione di legge sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
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