Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa contributiva dell'ente previdenziale per l'anno 2009 nei confronti di una professionista iscritta alla Gestione separata. I giudici di merito avevano ritenuto estinto l'obbligo contributivo per prescrizione, fissando il dies a quo del termine quinquennale alla scadenza ordinaria del versamento del 16 giugno 2010. L'ente ha impugnato la decisione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 1 del D.P.C.M. 10 giugno 2010, all'art. 2, commi 26-31, della L. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato il differimento del termine di versamento disposto dal D.P.C.M., che per i contribuenti interessati slittava al 6 luglio 2010. Secondo l'INPS, tale differimento spostava in avanti anche la decorrenza della prescrizione, sicché la sua richiesta del 30 giugno 2015 non era prescritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento e che, quando un D.P.C.M. dispone un differimento del termine di versamento per una determinata categoria di contribuenti, tale differimento rileva anche per individuare il dies a quo della prescrizione. Poiché la sentenza impugnata non aveva considerato il rinvio al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, la Corte l'ha cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché ricalcoli la decorrenza della prescrizione assumendo come data iniziale il 6 luglio 2010 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 366, n. 6, c.p.c.
il motivo è stato ritenuto formulato nel rispetto degli oneri di specificazione
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, la Corte ha collegato tale momento alla scadenza del termine di pagamento, comprensiva di eventuali differimenti normativi
art. 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"; "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento"
ha previsto, per i contribuenti interessati, il differimento del termine di versamento dei contributi relativi all'anno 2009 al 6 luglio 2010
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
richiamata quale base dell'obbligo contributivo alla Gestione separata
art. 18, comma 4, d.lgs. 241/1997
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
indica che i contributi si versano negli stessi termini previsti per le imposte dichiarative, con rilevanza anche di eventuali differimenti dei termini
art. 55, r.d.l. 1827/1935
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
conferma che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del pagamento
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno del motivo di ricorso, senza autonoma ratio decidendi esplicitata
art. 62-bis D.L. 331/1993 conv. in L. 427/1993
richiamato nel testo del D.P.C.M. come riferimento agli studi di settore
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui il contributo deve essere versato, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce una mera dichiarazione di scienza e non il fatto costitutivo del credito contributivo.
- Quando una disposizione regolamentare o attuativa differisce il termine di versamento dei contributi per una specifica platea di contribuenti, tale differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
- L'individuazione del momento iniziale della prescrizione è questione di diritto e può essere rilevata dal giudice indipendentemente dalle allegazioni delle parti, purché il dato normativo applicabile emerga dagli atti e dalla disciplina di settore.
- I D.P.C.M. emanati in attuazione o integrazione della legge possono avere natura regolamentare e, se disciplinano il termine di versamento dei contributi, devono essere considerati ai fini della decorrenza della prescrizione.
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