Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello di Torino aveva confermato, per quanto qui rileva, la prescrizione della pretesa relativa ai contributi 2009, ritenendo che il differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 10 giugno 2010 non si applicasse al professionista perché assoggettato al regime fiscale dei minimi. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 D.Lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 D.P.R. n. 435/2001 e del DPCM 10.6.2010, sostenendo che il differimento del termine di pagamento dei contributi si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, non solo a coloro che, in concreto, siano fiscalmente assoggettati alle relative risultanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'applicazione del differimento dei termini di pagamento contributivo previsto dal DPCM 10 giugno 2010, perché il rilievo non dipende dall'effettiva adesione del professionista agli studi di settore o dal regime fiscale concretamente adottato, ma dal dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica per la quale tali studi siano stati elaborati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione, che nel caso dei contributi va collegata alla scadenza del termine di pagamento.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'erroneità della decorrenza della prescrizione fissata dalla Corte di merito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
Norma istitutiva del regime contributivo della Gestione separata richiamata come base dell'obbligazione contributiva.
art. 18 D.Lgs. n. 241 del 1997
Prevede che i versamenti dei contributi siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17 D.P.R. n. 435 del 2001
Richiamato quale disciplina dei termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.
DPCM 10 giugno 2010
Il differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM rileva ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva anche per chi svolge attività per le quali siano stati elaborati studi di settore, indipendentemente dal regime fiscale concretamente applicato.
art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935
i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento.
art. 1, comma 1, lett. a), DPCM 10 giugno 2010
Il differimento del termine di pagamento opera in modo oggettivo per le attività economiche rientranti negli studi di settore.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione rileva anche il differimento normativo dei termini di pagamento: se il termine di versamento è prorogato, la prescrizione inizia a decorrere dalla nuova scadenza.
- Il differimento dei termini di versamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore opera in base a un criterio oggettivo, legato al tipo di attività svolta, e non alla concreta adesione del singolo al regime fiscale correlato agli studi di settore.
- In materia di contributi previdenziali, l'individuazione del dies a quo della prescrizione va effettuata guardando al momento in cui il contributo doveva essere materialmente versato, tenendo conto di eventuali proroghe normative applicabili al rapporto.
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