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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda una pretesa contributiva dell'INPS relativa ai contributi dovuti per l'anno 2010 alla Gestione separata da una professionista. La Corte d'appello aveva accolto l'appello incidentale della contribuente e respinto l'appello principale dell'INPS, dichiarando prescritto il credito per contributi 2010. Il giudice di merito aveva individuato il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2011, data di scadenza del versamento del saldo dei contributi dovuti per quell'anno, ritenendo tardiva la richiesta di pagamento notificata il 4 luglio 2016. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel fissare il termine iniziale di prescrizione, non considerando il differimento al 6 luglio 2011 del termine per il versamento dei contributi 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di obbligazione che nasce dal fatto costitutivo della produzione del reddito, mentre la dichiarazione fiscale ha natura di mera dichiarazione di scienza. Ha inoltre precisato che, ai fini della decorrenza della prescrizione, rilevano anche i differimenti dei termini di versamento previsti da disposizioni regolamentari, come il D.P.C.M. 12 maggio 2011, che per i contributi 2010 aveva spostato il termine al 6 luglio 2011. Poiché il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, affinché consideri il 6 luglio 2011 quale dies a quo della prescrizione quinquennale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata seguita la procedura camerale non partecipata con comunicazione della proposta del relatore alle parti.

  • art. 2935 c.c.

    La censura riguardava il momento iniziale della prescrizione, che secondo la Corte va collegato alla scadenza del termine di pagamento.

  • art. 2944 c.c.

    La norma è stata evocata nel motivo di ricorso, ma la decisione si è incentrata sulla decorrenza della prescrizione e sui termini di versamento.

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Disciplina la Gestione separata e il relativo obbligo contributivo richiamato dalla pretesa dell'INPS.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali seguono gli stessi termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    È richiamato tra le norme che fissano i termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.C.M. 12 maggio 2011

    Ha natura regolamentare e, per i contributi dovuti per l'anno 2010, ha differito il termine di pagamento al 6 luglio 2011 senza maggiorazione.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

    La decorrenza della prescrizione coincide con la scadenza del versamento del contributo dovuto.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    È indicata come base della delega in attuazione della quale è stato emanato il D.P.C.M. 12 maggio 2011.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine legalmente fissato per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto meramente dichiarativo e non costitutivo del credito.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, rilevano anche i differimenti dei termini di versamento disposti da atti normativi o regolamentari attuativi della legge, quando incidono sul momento in cui il contributo "doveva essere versato".
  • L'individuazione del dies a quo della prescrizione è questione di diritto rimessa al giudice, che non è vincolato dalle allegazioni delle parti quanto alla qualificazione del termine iniziale o finale.
  • Quando un termine di pagamento è stato differito da un D.P.C.M. avente natura regolamentare e applicativo della delega legislativa, il periodo di prescrizione va calcolato tenendo conto del nuovo termine di scadenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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