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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi alla gestione separata per un professionista iscritto all'albo degli avvocati, oltre alle sanzioni. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi, osservando che il professionista non aveva dimostrato la contingenza, sporadicità, occasionalità ed eventualità dell'attività svolta, nonostante il reddito prodotto fosse modesto; aveva inoltre escluso la prescrizione, individuando il dies a quo nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sicché l'avviso bonario notificato nel 2017 non avrebbe interrotto un termine già spirato; con il secondo ha censurato la ripartizione dell'onere probatorio, lamentando che la Corte territoriale avesse posto a carico del professionista la prova dell'occasionalità dell'attività anziché richiedere all'INPS la prova dell'abitualità della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretto il principio secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. Ha richiamato il consolidato orientamento e la disciplina che ancora la prescrizione al giorno in cui i contributi dovevano essere versati, precisando che, per i contributi dell'anno 2011, il termine era stato differito al 9 luglio 2012. Poiché la Corte d'appello aveva invece valutato l'idoneità interruttiva dell'avviso bonario del 22 agosto 2017 rispetto alla data di presentazione dei redditi del 28 settembre 2012, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la questione della prescrizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata usata come norma di denuncia della violazione e falsa applicazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della gestione separata il termine inizia alla scadenza del pagamento dovuto e non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    È richiamato in tema di prescrizione dei contributi previdenziali, da coordinare con il momento del pagamento dovuto.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del versamento, non da un momento diverso come la dichiarazione fiscale.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    Il termine di versamento dei contributi è agganciato ai termini fiscali di pagamento, che rilevano anche per la decorrenza della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    È richiamato quale esempio di differimento dei termini di versamento che incide sulla decorrenza della prescrizione contributiva.

  • art. 1, d.P.C.M. 6 giugno 2012

    Per i contributi dell'anno 2011 ha differito al 9 luglio 2012, senza maggiorazione, il termine per il pagamento dei contributi.

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000

    È menzionato nel riepilogo della decisione di merito in relazione alle sanzioni dovute.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione estintiva decorre dalla scadenza del termine fissato per il versamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rileva il momento in cui il contributo doveva essere effettivamente versato, compresi gli eventuali differimenti normativi del termine di pagamento.
  • L'atto interruttivo della prescrizione deve essere valutato in rapporto alla data di scadenza del versamento del contributo, non in relazione alla sola data della dichiarazione fiscale.
  • Se l'accoglimento di un motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza su una questione preliminare o assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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