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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS al pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009 alla Gestione separata da parte di un avvocato del libero foro non iscritto alla Cassa forense. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SCCI e, per il resto, rigettato l'impugnazione dell'INPS. In particolare, aveva rilevato che il Tribunale aveva escluso l'applicabilità all'avvocato del differimento stabilito dal DPCM 10 giugno 2010, e che l'INPS non aveva mosso censure specifiche e pertinenti a tale statuizione, limitandosi a dedurre genericamente la decorrenza del termine di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del DPCM 10 giugno 2010, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse considerato il differimento al 6 luglio 2010 del termine di pagamento dei contributi e, dunque, la diversa decorrenza della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dell'INPS, pur riferite al dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata per il 2009, non attingessero la ratio decidendi della sentenza impugnata. La decisione di merito, infatti, aveva rigettato l'appello dell'INPS non per una valutazione di merito sulla decorrenza della prescrizione, ma perché aveva preliminarmente dichiarato inammissibili i motivi di gravame per difetto di specificità e pertinenza; l'esame successivo sul merito era stato svolto solo ad abundantiam e quindi era privo di effetti giuridici. Non essendo stata censurata la statuizione di inammissibilità, unica reale ragione della decisione, la sentenza è passata in giudicato. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il motivo di ricorso è stato formalmente proposto per violazione di legge, ma non è stato ritenuto idoneo a censurare la reale ratio della sentenza impugnata.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dall'INPS in tema di decorrenza della prescrizione, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla decisione impugnata.

  • art. 2941 c.c.

    Invocato dall'INPS in tema di sospensione della prescrizione, ma senza incidere sulla ratio decidendi.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31

    Richiamata come base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18

    Richiamato dall'INPS quale disciplina dei versamenti e del relativo termine.

  • D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17

    Richiamato dall'INPS in relazione ai termini di versamento dei contributi.

  • DPCM 10 giugno 2010

    Considerato dalla Corte di merito irrilevante nel caso concreto perché rivolto a soggetti diversi dall'appellato; la Cassazione non entra nel merito di tale questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito dichiara inammissibile un motivo o un capo di impugnazione, l'eventuale esame successivo nel merito ha natura meramente ad abundantiam e non costituisce ratio decidendi.
  • Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la statuizione che sorregge la decisione impugnata; se si censura solo una motivazione priva di effetti giuridici, il ricorso è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio.
  • La parte soccombente ha onere di impugnare la pronuncia di inammissibilità, non essendo sufficiente contestare il merito trattato solo incidentalmente dal giudice di merito.
  • In materia di contributi alla Gestione separata, la questione del dies a quo di prescrizione va esaminata solo se la decisione impugnata si fondi realmente su tale profilo e non su una preliminare declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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