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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27504/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato intimazioni di pagamento sostenendo, in sintesi, che le cartelle presupposte non gli erano state validamente notificate e che, comunque, gli atti di intimazione erano illegittimi per difetto di motivazione quanto al calcolo degli interessi di mora, dei compensi di riscossione e delle altre spese. In appello, la decisione di merito aveva ritenuto: per alcune notifiche, necessaria la querela di falso per contestare le attestazioni dei messi notificatori e postali; per un'altra cartella, incompatibile con la mancata conoscenza della pretesa la richiesta di rateizzazione del debito; per le intimazioni, sufficiente la possibilità per il contribuente di individuare i criteri di calcolo degli interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) e (2) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 221 ss. c.p.c. e 2700 c.c., per avere la CTR affermato apoditticamente la necessità della querela di falso senza spiegare perché le sue contestazioni dovessero colpire attestazioni pubbliche, mentre esse riguardavano la qualifica del consegnatario, l'assenza della relazione di notifica, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento e la riferibilità dell'intimazione alle cartelle; (3) violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, per non poter attribuire effetto sanante alla domanda di rateizzazione rispetto alla nullità della notifica della cartella; (4) violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e delle norme sulla riscossione degli interessi, per la pretesa cripticità delle intimazioni di pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, a fronte dell'eccezione di novità della controparte, il ricorso non dimostrava in modo autosufficiente l'rituale ampliamento delle difese in appello, non trascrivendo né sintetizzando il contenuto della memoria con cui sarebbero state formulate le ulteriori contestazioni sulla notifica. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'istanza di rateizzazione del debito tributario non costituisce acquiescenza sull'an debeatur, ma integra un riconoscimento del debito incompatibile con la deduzione di non avere mai conosciuto le cartelle, oltre a interrompere la prescrizione. Ha respinto anche il quarto motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la cartella o per l'intimazione, è sufficiente il richiamo agli atti presupposti quando questi abbiano già determinato il quantum e gli accessori; per l'intimazione di pagamento, la motivazione sugli interessi può dunque risultare dal rinvio alla cartella e all'atto impositivo presupposto. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la censura in cassazione investe il modo in cui in appello sono state ampliate o specificate le difese, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti, altrimenti il controllo di legittimità resta precluso.
  • Le attestazioni del messo notificatore o dell'ufficiale postale sono assistite dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico solo nei limiti dei fatti attestati come compiuti in sua presenza; se si contestano profili diversi, la querela di falso non è automaticamente necessaria.
  • La domanda di rateizzazione del debito tributario, pur non equivalendo ad acquiescenza sull'esistenza originaria del tributo, è normalmente incompatibile con l'assunto di non aver conosciuto le cartelle presupposte e vale quale riconoscimento del debito, con efficacia interruttiva della prescrizione.
  • In tema di riscossione, l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento sugli interessi è soddisfatto, quando gli interessi derivano da atti già determinativi del debito, mediante il richiamo agli atti presupposti; non occorre ripetere analiticamente il calcolo dei singoli tassi.
  • La motivazione dell'atto di riscossione va valutata in modo funzionale: ciò che rileva è la possibilità per il destinatario di ricostruire la pretesa sulla base dell'atto impugnato e degli atti richiamati, non la presenza di una formula analitica di calcolo in ogni singolo atto successivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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