Cassazione Civile, Ordinanza n. 27504/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato intimazioni di pagamento sostenendo, in sintesi, che le cartelle presupposte non gli erano state validamente notificate e che, comunque, gli atti di intimazione erano illegittimi per difetto di motivazione quanto al calcolo degli interessi di mora, dei compensi di riscossione e delle altre spese. In appello, la decisione di merito aveva ritenuto: per alcune notifiche, necessaria la querela di falso per contestare le attestazioni dei messi notificatori e postali; per un'altra cartella, incompatibile con la mancata conoscenza della pretesa la richiesta di rateizzazione del debito; per le intimazioni, sufficiente la possibilità per il contribuente di individuare i criteri di calcolo degli interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) e (2) violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 221 ss. c.p.c. e 2700 c.c., per avere la CTR affermato apoditticamente la necessità della querela di falso senza spiegare perché le sue contestazioni dovessero colpire attestazioni pubbliche, mentre esse riguardavano la qualifica del consegnatario, l'assenza della relazione di notifica, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento e la riferibilità dell'intimazione alle cartelle; (3) violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, per non poter attribuire effetto sanante alla domanda di rateizzazione rispetto alla nullità della notifica della cartella; (4) violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e delle norme sulla riscossione degli interessi, per la pretesa cripticità delle intimazioni di pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, a fronte dell'eccezione di novità della controparte, il ricorso non dimostrava in modo autosufficiente l'rituale ampliamento delle difese in appello, non trascrivendo né sintetizzando il contenuto della memoria con cui sarebbero state formulate le ulteriori contestazioni sulla notifica. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'istanza di rateizzazione del debito tributario non costituisce acquiescenza sull'an debeatur, ma integra un riconoscimento del debito incompatibile con la deduzione di non avere mai conosciuto le cartelle, oltre a interrompere la prescrizione. Ha respinto anche il quarto motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la cartella o per l'intimazione, è sufficiente il richiamo agli atti presupposti quando questi abbiano già determinato il quantum e gli accessori; per l'intimazione di pagamento, la motivazione sugli interessi può dunque risultare dal rinvio alla cartella e all'atto impositivo presupposto. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, dedotta come violata per la carenza di motivazione della decisione di merito.
Richiamati in relazione alla querela di falso e alla contestazione delle attestazioni di notificazione.
Le attestazioni del pubblico ufficiale fanno piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza e non per contestazioni estranee a tali fatti.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato per escludere che la richiesta di rateizzazione possa sanare una notifica invalida della cartella; la Corte invece ne valorizza l'incompatibilità con la deduzione di mancata conoscenza dell'atto.
art. 7 della legge n. 212 del 2000
Norma sulla motivazione degli atti della riscossione, ritenuta soddisfatta dal richiamo agli atti presupposti e alla quantificazione degli ulteriori accessori.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamato dal ricorrente in tema di spese/compensi di riscossione e accessori intimati.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dal ricorrente con riferimento agli accessori della riscossione.
L'istanza di rateizzazione è qualificata come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.
art. 3 della l. n. 241 del 1990
Richiamato in via analogica insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente quale parametro di sufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la censura in cassazione investe il modo in cui in appello sono state ampliate o specificate le difese, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti, altrimenti il controllo di legittimità resta precluso.
- Le attestazioni del messo notificatore o dell'ufficiale postale sono assistite dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico solo nei limiti dei fatti attestati come compiuti in sua presenza; se si contestano profili diversi, la querela di falso non è automaticamente necessaria.
- La domanda di rateizzazione del debito tributario, pur non equivalendo ad acquiescenza sull'esistenza originaria del tributo, è normalmente incompatibile con l'assunto di non aver conosciuto le cartelle presupposte e vale quale riconoscimento del debito, con efficacia interruttiva della prescrizione.
- In tema di riscossione, l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento sugli interessi è soddisfatto, quando gli interessi derivano da atti già determinativi del debito, mediante il richiamo agli atti presupposti; non occorre ripetere analiticamente il calcolo dei singoli tassi.
- La motivazione dell'atto di riscossione va valutata in modo funzionale: ciò che rileva è la possibilità per il destinatario di ricostruire la pretesa sulla base dell'atto impugnato e degli atti richiamati, non la presenza di una formula analitica di calcolo in ogni singolo atto successivo.
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