Cassazione Civile, Ordinanza n. 29225/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2017 emesso da un Comune nei confronti della società concessionaria di un'area demaniale sulla quale insisteva una struttura adibita a lido. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società ritenendo, da un lato, che non fosse configurabile un diritto di superficie sul bene demaniale, perché la struttura era precaria e rimovibile alla scadenza della licenza stagionale, e, dall’altro, che la rendita catastale fosse "caren te" perché la società subentrata non era stata correttamente informata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sull’ICI/IMU sostenendo che, in caso di concessione su area demaniale, il concessionario è soggetto passivo senza necessità di accertare se la concessione attribuisca un diritto reale; (2) violazione delle medesime norme e contestazione del rilievo della precarietà/rimovibilità della struttura, deducendo che tale aspetto è inconferente una volta accertata la concessione demaniale e la natura catastale di unità immobiliare; (3) violazione delle norme sull’accertamento catastale e sul processo tributario, sostenendo che l’eventuale omissione di notifica della rendita al subentrante non incide, potendo l’atto presupposto essere impugnato unitamente all’atto impositivo, e che comunque la CTR aveva erroneamente valorizzato una rendita asseritamente "caren te". La società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e l’esistenza di un giudicato esterno, ma la Corte ha ritenuto infondate tali eccezioni.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e di giudicato esterno sollevate dalla società controricorrente, ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata disposta perché il giudice di merito dovrà riesaminare la controversia applicando i principi secondo cui il concessionario di area demaniale è soggetto passivo IMU, la precarietà della struttura non esclude il tributo se il bene è accatastato o accatastabile come unità immobiliare autonoma, e l’atto di attribuzione della rendita va notificato al concessionario solo nei casi e nei limiti indicati dalla disciplina catastale e dalla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3
nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo dell’imposta è il concessionario, senza necessità di verificare se la concessione abbia effetti reali o obbligatori
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, lett. a)
richiamato come norma di modifica della disciplina del soggetto passivo in tema di concessioni demaniali
l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3
ha modificato l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, rendendo il concessionario soggetto passivo formale e sostanziale a partire dal 2001
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1
in materia IMU ripropone una disciplina analoga a quella dell’ICI sui beni in concessione
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 2 e 3, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
ripropone, per l’IMU, la disciplina dei presupposti impositivi già prevista per l’ICI
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
l’omessa notifica di un atto presupposto consente l’impugnazione congiunta dell’atto autonomamente impugnabile
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 201/2011, con disciplina IMU
l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura meramente accertativa e i suoi effetti si producono anche per annualità anteriori alla notificazione, nei limiti della disciplina richiamata
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 1, 4, 5 e 10
servono a definire il fabbricato/rilevanza catastale ai fini dell’imposizione
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5
l’unità immobiliare urbana è la parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è utile e atta a produrre un reddito proprio
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40
ogni fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti un cespite indipendente va accertato come distinta unità immobiliare urbana
d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, commi 1 e 3
rientrano nella nozione di unità immobiliare anche costruzioni e manufatti che presentino autonomia funzionale e reddituale, pure se appoggiati al suolo, purché stabili nel tempo
l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58
richiamata per la disciplina volta all’emersione del patrimonio immobiliare non inventariato
l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336
richiamata per i poteri di impulso dei comuni finalizzati all’accatastamento e alla variazione catastale
richiamato per il procedimento di emersione delle unità immobiliari di nuova costruzione o variate
richiamato per la nozione di bene immobile per incorporazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di IMU/ICI, quando un bene insiste su area demaniale concessa, il soggetto passivo è il concessionario per effetto della previsione legislativa espressa; non occorre accertare se il titolo concessorio produca effetti reali o meramente obbligatori.
- Ai fini dell’imposizione sugli immobili, ciò che rileva è la riconducibilità del bene alla nozione di unità immobiliare/censibilità catastale e la sua autonomia funzionale e reddituale; la precarietà della struttura o la sua rimovibilità non escludono di per sé la tassazione se il bene è (o deve essere) accatastato.
- Il giudice di merito non può fondare l’esclusione dell’imposta sulla ricerca di un diritto reale diverso dalla concessione quando la norma tributaria collega espressamente il presupposto impositivo alla qualità di concessionario.
- L’omessa o inesatta notifica dell’atto di attribuzione della rendita catastale rileva solo secondo la disciplina catastale applicabile; il mero subentro nella concessione non equivale automaticamente a prima attribuzione o variazione della rendita nei confronti del subentrante.
- Le valutazioni interpretative compiute in una precedente sentenza non possono vincolare altro giudice come giudicato esterno quando non riguardano il decisum sul rapporto tributario, ma solo argomentazioni giuridiche strumentali alla decisione.
- In cassazione è possibile accogliere il motivo anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati, purché non si travalichino i limiti delle eccezioni in senso stretto riservate alle parti.
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