Cassazione Civile, Ordinanza n. 29097/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva concluso con un’altra un contratto qualificabile come permuta di bene presente con bene futuro: la prima aveva trasferito immediatamente un immobile già esistente e aveva versato anche un conguaglio in denaro, mentre la controparte si era obbligata a edificare e trasferire entro un termine alcune unità immobiliari future. Prima della realizzazione e del trasferimento di tali beni futuri, la società obbligata era fallita. La creditrice aveva quindi chiesto l’ammissione al passivo in prededuzione per il valore delle unità immobiliari non consegnate, ma la domanda era stata rigettata in sede di verifica perché il titolo non prevedeva espressamente il pagamento di una somma. In opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva escluso la possibilità di convertire l’obbligo di facere in obbligo pecuniario, ritenendo non applicabile la disciplina della conversione del negozio nullo e qualificando la vicenda come contratto di permuta validamente stipulato. Nel ricorso per cassazione, la società deduceva: 1) motivazione apparente dei provvedimenti di merito; 2) violazione della disciplina fallimentare per mancata applicazione dell’art. 59 l.fall., sostenendo che il credito, avente ad oggetto una prestazione non pecuniaria non più eseguibile per il fallimento, dovesse essere ammesso al passivo per il valore alla data della dichiarazione di fallimento; 3) errata esclusione della prededucibilità, assumendo che non si trattasse di rapporto pendente e che il curatore non potesse sciogliersi dal contratto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto che la motivazione del tribunale, pur eventualmente errata, fosse esistente e quindi sindacabile solo entro il minimo costituzionale; ha invece qualificato correttamente il rapporto come permuta di bene presente con bene futuro, osservando che il trasferimento della cosa futura era divenuto impossibile per il fallimento della parte obbligata e che, in tale situazione, il diritto della controparte si converte in un credito di valore da insinuare al passivo. Ha escluso l’applicazione dell’art. 72 l.fall. sul contratto pendente, perché la ricorrente aveva già integralmente eseguito la propria prestazione. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, affinché determini il controvalore della prestazione dovuta e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
Il provvedimento di ammissione o rigetto dello stato passivo richiede una motivazione succinta, che può essere resa anche per relationem alle ragioni del curatore.
art. 111 Cost.
La censura di motivazione è ammissibile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o apparente, cioè sotto il minimo costituzionale.
I crediti non scaduti aventi a oggetto prestazioni diverse dal denaro concorrono al passivo per il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.
La disciplina del contratto pendente si applica solo quando entrambe le prestazioni del sinallagma siano ancora ineseguite o non compiutamente eseguite.
La conversione del negozio nullo è esclusa quando il contratto originario sia valido e non affetto da nullità.
Nel contratto avente ad oggetto cosa futura, il trasferimento si verifica quando la cosa viene a esistenza.
La disciplina della vendita della cosa futura si applica anche alla permuta, in quanto compatibile.
Massime di principio
- Nel contratto di permuta avente a oggetto un bene presente e un bene futuro, il trasferimento del bene presente può essere immediato, mentre l’acquisto del bene futuro resta sospeso fino alla sua venuta a esistenza.
- Se la prestazione avente ad oggetto il bene futuro diviene impossibile per il fallimento della parte obbligata alla costruzione o al trasferimento, il diritto del contraente adempiente si converte in un credito concorsuale di valore pari al bene non consegnato, da accertare al momento della dichiarazione di fallimento.
- Un rapporto non è qualificabile come contratto pendente quando una delle parti abbia già integralmente eseguito la propria prestazione; in tale ipotesi non si applica la disciplina dello scioglimento ex art. 72 l.fall.
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è fondata solo se il provvedimento sia privo di motivazione effettiva o meramente apparente, non quando la motivazione sia semplicemente errata.
- Nel procedimento di verifica del passivo la motivazione del rigetto può essere resa in forma sintetica e anche per relationem alle conclusioni del curatore.
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