Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29098/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. Ha quindi confermato la decisione impugnata senza esaminare nel merito i singoli motivi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da domande di accertamento del diritto all'uso di spazi destinati a parcheggio e di risarcimento dei danni per gravi vizi di costruzione, proposte da proprietari di appartamenti ricavati da sopraelevazione e ristrutturazione di un edificio. I ricorrenti, soci della società costruttrice, hanno impugnato in cassazione la sentenza di appello che aveva confermato l'accoglimento delle domande. Con dodici motivi hanno censurato sia la parte relativa ai parcheggi sia quella relativa ai difetti dell'immobile. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che il ricorso era redatto in modo frammentario e privo di adeguata specificità: i motivi erano ricostruibili solo attraverso rinvii generici a gruppi di pagine sovrapposti e intrecciati, spesso contenenti copia dei motivi di appello o mere critiche prive di autonoma scansione. In tal modo la Corte non era posta in condizione di individuare con precisione le singole censure dedotte.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e chiaramente individuabili; rinvii generici e sovrapposti a parti del ricorso o ad atti di merito impediscono alla Corte di ricostruire le censure e determinano l'inammissibilità.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistendo i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, co. 1-quater.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: la Corte non può essere gravata del compito di ricostruire i singoli motivi attraverso rinvii confusi, cumulativi o sovrapposti a intere porzioni dell'atto.
  • La mera riproduzione dei motivi di appello o di passaggi della sentenza impugnata non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione, se manca una chiara critica giuridica autonoma riferita alla decisione impugnata.
  • Quando i motivi di ricorso non sono distintamente individuabili per difetto di scansione e di specificità, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.