Cassazione Civile, Ordinanza n. 29098/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. Ha quindi confermato la decisione impugnata senza esaminare nel merito i singoli motivi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da domande di accertamento del diritto all'uso di spazi destinati a parcheggio e di risarcimento dei danni per gravi vizi di costruzione, proposte da proprietari di appartamenti ricavati da sopraelevazione e ristrutturazione di un edificio. I ricorrenti, soci della società costruttrice, hanno impugnato in cassazione la sentenza di appello che aveva confermato l'accoglimento delle domande. Con dodici motivi hanno censurato sia la parte relativa ai parcheggi sia quella relativa ai difetti dell'immobile. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che il ricorso era redatto in modo frammentario e privo di adeguata specificità: i motivi erano ricostruibili solo attraverso rinvii generici a gruppi di pagine sovrapposti e intrecciati, spesso contenenti copia dei motivi di appello o mere critiche prive di autonoma scansione. In tal modo la Corte non era posta in condizione di individuare con precisione le singole censure dedotte.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e chiaramente individuabili; rinvii generici e sovrapposti a parti del ricorso o ad atti di merito impediscono alla Corte di ricostruire le censure e determinano l'inammissibilità.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistendo i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, co. 1-quater.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: la Corte non può essere gravata del compito di ricostruire i singoli motivi attraverso rinvii confusi, cumulativi o sovrapposti a intere porzioni dell'atto.
- La mera riproduzione dei motivi di appello o di passaggi della sentenza impugnata non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione, se manca una chiara critica giuridica autonoma riferita alla decisione impugnata.
- Quando i motivi di ricorso non sono distintamente individuabili per difetto di scansione e di specificità, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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