Cassazione Civile, Ordinanza n. 29094/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e altre imposte relative all'anno 2008, fondato su accertamento sintetico redditometrico. Il contribuente, agente di commercio, aveva ottenuto in secondo grado l'annullamento dell'atto; la prima decisione favorevole al contribuente è stata però cassata con rinvio dalla Corte di cassazione nel 2017. Nel giudizio di rinvio la CTR del Lazio ha nuovamente accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto procedere con accertamento ordinario ex art. 39 d.P.R. 600/1973 e non con metodo sintetico ex art. 38, perché le vetture considerate erano beni strumentali dell'impresa; ha inoltre valorizzato la prova contraria del contribuente e il difetto di contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 18 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la questione sulla necessità di accertamento ordinario non era stata ritualmente dedotta e che il giudice avrebbe deciso su un tema nuovo; 2) violazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 164 TUIR, sostenendo comunque la correttezza dell'uso del redditometro e del computo di soli due veicoli, con esclusione della Smart quale bene strumentale; 3) nullità per violazione degli artt. 384, 394 c.p.c., 63 d.lgs. 546/1992, dell'ordinanza di cassazione n. 20369/2017 e dell'art. 2909 c.c., perché la CTR avrebbe oltrepassato i limiti del giudizio di rinvio rimettendo in discussione il presupposto stesso dell'accertamento sintetico già affermato dalla precedente pronuncia di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati il primo e il terzo motivo e assorbito il secondo. La sentenza della CTR viene cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi già fissati nella precedente ordinanza di cassazione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che il giudice di rinvio ha ecceduto i limiti del mandato, rimettendo in discussione il quadro fattuale e giuridico già coperto dal precedente giudicato implicito interno e già ritenuto idoneo a fondare l'uso del redditometro; il tema residuo era soltanto la valutazione della prova contraria documentale offerta dal contribuente ex art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973.
Norme richiamate
Le censure vengono qualificate come nullità processuali e violazioni di legge; la Corte esamina in particolare il vizio per violazione dei limiti del giudizio di rinvio e la violazione delle norme sostanziali sull'accertamento sintetico.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza d'appello per ultrapetizione o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato per dedurre che la CTR avrebbe deciso su una questione non devoluta dalle parti.
Norma centrale sull'accertamento sintetico; la Corte ribadisce che, nella versione ratione temporis, gli elementi indicatori di capacità contributiva hanno valore di presunzione legale e il giudice può solo apprezzare la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme.
Richiamato per contrapporlo all'accertamento sintetico; la Corte non accoglie l'assunto secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto usare il metodo ordinario.
Richiamato dall'Agenzia per affermare la correttezza dell'esclusione di un veicolo dal calcolo redditometrico quale bene strumentale d'impresa.
Richiamato per dedurre la violazione del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione nel giudizio di rinvio.
Richiamato per affermare che il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti della precedente cassazione e non può riaprire questioni coperte dal decisum rescindente.
Richiamato come norma sul giudizio di rinvio nel processo tributario, violata secondo la ricorrente.
Richiamato per sostenere che la CTR avrebbe violato il giudicato interno formatosi sulla legittimità dell'accertamento sintetico quale metodo astrattamente applicabile.
Usato come criterio per escludere dal redditometro un bene strumentale all'attività d'impresa.
La precedente ordinanza di cassazione, richiamata dalla decisione, qualifica gli elementi indicatori di capacità contributiva come presunzioni legali relative, che non possono essere private del valore presuntivo dal giudice tributario.
art. 38, sesto comma, d.P.R. 600/1973
La prova contraria ammessa al contribuente riguarda non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la sentenza di cassazione vincola il giudice non solo sul principio di diritto espresso, ma anche sui presupposti di fatto e sulle questioni che costituiscono il fondamento logico-giuridico della pronuncia rescindente; tali questioni non possono essere riaperte.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, la disponibilità di determinati beni-indice integra una presunzione legale di capacità contributiva: il giudice non può disconoscerne il valore presuntivo, ma deve limitarsi a verificare la prova contraria sulla provenienza delle somme impiegate.
- La prova contraria del contribuente nel redditometro deve essere specifica e documentale e deve riguardare non solo l'esistenza di redditi esenti o già tassati alla fonte, ma anche la loro entità e la durata del possesso, poiché questi elementi incidono sulla plausibilità della copertura della spesa contestata.
- Se la cassazione ha già affermato la legittima astratta applicabilità del metodo sintetico, il giudice di rinvio non può sostituire tale premessa con una diversa qualificazione del potere impositivo dell'Ufficio, pena la violazione dell'articolazione rescindente-rescindente del giudizio.
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