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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29093/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una struttura sanitaria privata di ottenere il pagamento di euro 157.456,23, somma che assumeva illegittimamente trattenuta dall'azienda sanitaria a titolo di sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006 sulle prestazioni degli anni 2010-2012. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla documentazione prodotta e sui contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. La corte d'appello, su impugnazione dell'azienda sanitaria, aveva invece riformato la decisione, rilevando d'ufficio che la struttura non aveva dimostrato entro i termini processuali l'esistenza di un provvedimento di accreditamento per gli anni in questione e neppure la sussistenza di validi rapporti contrattuali; inoltre aveva escluso la fondatezza della domanda di arricchimento senza causa per difetto di depauperamento. Il ricorso per cassazione si fonda su sette motivi: i primi due denunciano violazione del giudicato interno e dell'art. 2909 c.c. per avere la corte d'appello rimesso in discussione, d'ufficio, l'accreditamento e la validità dei contratti, questioni già coperte da giudicato; i motivi successivi censurano la ricostruzione del quadro normativo sull'accreditamento in Campania, la pretesa necessità di contratti antecedenti all'annualità, la declaratoria di tardività della produzione documentale e l'asserito travisamento delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli assorbenti: ha affermato che la questione dell'accreditamento e della validità dei rapporti contrattuali era coperta da giudicato interno e non poteva essere rilevata d'ufficio dalla corte territoriale, poiché il primo giudice aveva già affermato la validità del rapporto contrattuale e tale statuizione non era stata impugnata sul punto. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la disciplina nazionale e regionale sull'accreditamento delle strutture sanitarie private in Campania conduceva comunque a ritenere sufficiente la documentazione prodotta dalla struttura. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Salerno per nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006

    "sconto" sulle prestazioni degli anni 2010-2012

    norma richiamata come base della trattenuta contestata dalla struttura privata

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno impedisce di rimettere in discussione questioni ormai coperte da giudicato e non più contestabili né rilevabili d'ufficio

  • artt. 112, 324, 329, 342 c.p.c.

    richiamati per dedurre la formazione del giudicato interno e il limite al sindacato del giudice d'appello

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza d'appello

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di arricchimento senza causa è stata ritenuta infondata in appello per assenza di depauperamento; tale punto è stato però assorbito dall'accoglimento dei primi motivi

  • art. 8, 8-bis, 8-quater, 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    disciplinano il sistema dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private e i rapporti con il SSR

  • art. 6, comma 6, l. n. 724/1994

    prevede l'accreditamento automatico/transitorio per il biennio 1995-1996 per strutture già convenzionate; la Corte ne richiama la successiva proroga del regime transitorio

  • art. 1, commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-decies, 237-duodecies, l.r. Campania n. 4/2011

    normativa regionale che richiede una nuova domanda di accreditamento istituzionale e prevede il regime transitorio fino ai decreti commissariali di rilascio o rigetto dell'accreditamento definitivo

  • art. 2, comma 95, l. n. 191/2009

    gli interventi del piano di rientro sono vincolanti per la regione, che deve rimuovere i provvedimenti ostativi all'attuazione del piano

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    se il giudice rileva d'ufficio una questione di nullità contrattuale, deve assegnare il termine per il contraddittorio e per eventuali attività assertive e istruttorie

  • art. 115 c.p.c.

    invocato sul tema della valutazione della prova e della circostanza non contestata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova dell'accreditamento e dei contratti

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tardività della produzione documentale in appello

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 120 Cost.

    richiamato quale base del potere sostitutivo commissariale nel piano di rientro sanitario

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997

    richiamato dal ricorrente nel quinto motivo in tema di accreditamento e organizzazione del sistema sanitario

  • art. 32, comma 8, l. n. 449/1997

    richiamato dal ricorrente nel quinto motivo come parte della disciplina del rapporto con il SSR

Massime di principio

  • Il giudicato interno preclude al giudice d'appello e alla Cassazione di riesaminare questioni già definitivamente decise in primo grado quando non siano state specificamente impugnate.
  • La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma solo se sulla validità del rapporto non si sia formato un giudicato espresso o implicito e la questione non sia già stata discussa ed esaminata nei gradi precedenti.
  • Nel sistema dell'accreditamento sanitario, il giudice deve verificare il complesso delle fonti nazionali e regionali applicabili, compresi i provvedimenti commissariali adottati nell'ambito del piano di rientro, che possono assumere rilievo determinante per l'efficacia dell'accreditamento.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di nullità o di difetto del titolo negoziale, deve rispettare il contraddittorio e consentire alle parti di svolgere anche eventuali attività istruttorie ulteriori.
  • Se la decisione di merito è cassata per una questione assorbente, i restanti motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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