Cassazione Civile, Ordinanza n. 21007/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di estratti di ruolo riferiti a diverse cartelle di pagamento pregresse. I giudici di merito avevano accolto l’azione ritenendo, per alcune cartelle, la mancata rituale notifica e, per una di esse, l’intervenuta prescrizione del credito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) deduzione di violazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che la comunicazione di iscrizione ipotecaria avesse effetto interruttivo della prescrizione con riguardo a una cartella; (2) censura di omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’azione fosse inammissibile perché le cartelle erano già state fatte valere con atti di riscossione non impugnati, sicché il credito doveva considerarsi consolidato; (3) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, assumendo la regolarità della notifica di alcune cartelle spedite direttamente e consegnate al portiere senza necessità di ulteriore raccomandata informativa; (4) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 139 c.p.c. in relazione a una cartella notificata dall’ufficiale della riscossione a persona qualificatasi custode, con conseguente sufficienza dell’avviso di avvenuta notifica tramite raccomandata semplice. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando nullità della notifica via PEC dell’appello per mancanza della relazione di notificazione e invalidità della procura alle liti per difetto di valida sottoscrizione. La Corte ha rilevato che il ricorso incidentale doveva dichiararsi estinto per mancata istanza di decisione, mentre ha accolto il ricorso principale alla luce dello ius superveniens in tema di impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata: nel processo pendente occorreva verificare lo specifico interesse ad agire del contribuente, interesse non allegato nel giudizio di legittimità e non coperto da giudicato interno. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha dichiarato estinto il ricorso incidentale del contribuente per mancata istanza di decisione, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente contro gli estratti di ruolo. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione dell’intervento normativo sopravvenuto e dell’orientamento delle Sezioni Unite sull’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Sono invocati per sostenere la natura interruttiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria e il regime della prescrizione del credito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
Sono richiamati per sostenere l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo in mancanza di impugnazione degli atti di riscossione precedenti e per il perimetro degli atti impugnabili nel processo tributario.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
È richiamato in relazione alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento e alla sufficienza degli adempimenti notificatori eseguiti tramite servizio postale o tramite consegna a soggetto abilitato.
È richiamato per la notifica eseguita dall’ufficiale della riscossione a persona qualificatasi custode e per gli adempimenti conseguenti.
d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
È invocato nel ricorso incidentale per censurare la notifica via PEC dell’atto di appello.
Provvedimento n. 1506 del 16.04.2014
È richiamato nel ricorso incidentale come fonte rilevante per la validità della procura o delle modalità telematiche di sottoscrizione/notifica.
d.m. 21 febbraio 2011, art. 34, comma 1
È richiamato nel ricorso incidentale in tema di validità della sottoscrizione e/o procura telematica.
È richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla disciplina del documento informatico e della sottoscrizione digitale.
d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, conv. in l. 22 febbraio 2010, n. 24
È richiamato nel ricorso incidentale per profili organizzativi e di validità degli atti dell’agente della riscossione.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, afferma che la norma, introdotta dallo ius superveniens, seleziona i casi in cui l’invalida notifica della cartella genera interesse ad agire e si applica ai processi pendenti, incidendo sulla decisione.
d.l. n. 146 del 2021, art. 3-bis, conv. in l. n. 215 del 2021
È indicato come fonte introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
È richiamato sia per la proposta di definizione, sia per gli effetti processuali collegati alla mancata richiesta di decisione sul ricorso incidentale e alla decisione conforme o difforme dalla proposta.
È richiamato come mezzo per il deposito di documenti in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
"La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo."
La Corte lo utilizza per qualificare la tutela recuperatoria del contribuente, ma precisa che, nel caso concreto, il relativo interesse ad agire non risultava allegato o dimostrato nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il versamento dell’ulteriore contributo unificato perché la misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
È richiamato in relazione all’estinzione del giudizio nei casi previsti dalla disciplina sulla definizione camerale.
È richiamato nel contesto degli effetti della definizione camerale e della proposta del consigliere delegato.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo o della cartella non notificata richiede, nei processi pendenti, la concreta dimostrazione di uno specifico interesse ad agire, che può essere incidibilmente modulato da norme sopravvenute fino alla decisione.
- Lo ius superveniens che individua i casi in cui la mancata o invalida notificazione della cartella legittima l’azione del contribuente si applica ai giudizi pendenti e condiziona la decisione, senza che sia necessario un autonomo giudizio di legittimità costituzionale ove la norma concretizzi l’interesse alla tutela immediata.
- Il giudicato interno si forma su una statuizione completa di fatto, norma ed effetto, non sul solo fatto storico; la contestazione di uno degli elementi riapre la cognizione sull’intera questione.
- Nel processo tributario, la mancata impugnazione degli atti di riscossione già notificati può precludere la contestazione della cartella in via successiva, ma tale preclusione va verificata alla luce della disciplina dell’azione e dell’interesse ad agire vigente al momento della decisione.
- Le notifiche delle cartelle di pagamento e i relativi avvisi vanno valutati secondo la disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e, nei casi richiamati, secondo le regole della notifica a mezzo posta o della consegna a persona abilitata, senza estendere requisiti non previsti dalla legge.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile oltre i casi tassativi previsti, data la natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria della misura.
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