Cassazione Civile, Ordinanza n. 05511/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA. La contribuente originaria aveva sostenuto di essere venuta a conoscenza della cartella solo tramite richiesta di estratto di ruolo e, in sede di merito, la Commissione regionale aveva ritenuto che l’atto realmente impugnato fosse l’estratto di ruolo, dichiarando inammissibile il ricorso anche per difetto di interesse e per impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnazione; in subordine aveva comunque ritenuto valida la notifica della cartella, tempestiva la riscossione e non necessario alcun avviso preventivo in caso di controllo automatizzato. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse indebitamente qualificato l’oggetto dell’impugnazione come estratto di ruolo; 2) violazione delle norme sulla notificazione, contestando la regolarità della notifica della cartella; 3) omesso esame della decadenza per una parte dei tributi riferiti all’anno 2003; 4) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sull’omissione dell’avviso bonario, sostenendo che esso fosse dovuto prima della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito potesse qualificare giuridicamente la domanda alla luce dei fatti allegati, e ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome e la censura non le aveva tutte efficacemente attinte. La Corte ha inoltre richiamato il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, sottolineando che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che l’impugnazione diretta del ruolo/cartella non notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, non ricorrenti nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato anche dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice non può porre a base della decisione fatti non allegati o non contestati, ma può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti dedotti dalle parti senza incorrere in ultrapetizione.
in base al principio iura novit curia il giudice può attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti e alla domanda, purché restino fermi i fatti allegati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio dedotto per la nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative alla notifica della cartella e all’omesso avviso bonario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il parametro invocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo relativo alla decadenza su alcuni tributi.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
l’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo in casi tassativi di pregiudizio specificamente indicati dalla norma.
ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, incidendo sulla disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
norma di conversione che ha recepito l’intervento sull’art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
richiamato per ribadire che sono impugnabili gli atti impositivi o riscossivi, non l’estratto di ruolo in sé.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
è uno dei casi tassativi in cui la cartella/ruolo non notificato può essere direttamente impugnato per il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
è uno dei casi tassativi che fondano l’azione diretta contro ruolo/cartella invalidamente notificata.
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini delle verifiche di cui all’art. 48-bis.
norma invocata per contestare la regolarità della notificazione della cartella.
norme invocate per contestare le modalità di notificazione alla società e al suo legale rappresentante.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma sul controllo automatizzato della dichiarazione, richiamata per sostenere l’obbligo dell’avviso bonario.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma sul controllo automatizzato in materia IVA, richiamata per sostenere l’obbligo dell’avviso bonario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice può riqualificare la domanda e individuare l’atto effettivamente impugnato sulla base dei fatti allegati, senza violare il divieto di ultrapetizione, purché non introduca fatti nuovi non dedotti dalle parti.
- L’estratto di ruolo ha natura meramente informativa e non è di per sé impugnabile; ciò che può essere impugnato è l’atto impositivo o riscossivo sottostante, nei limiti previsti dalla legge.
- La diretta impugnazione di ruolo o cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico indicato dalla normativa sopravvenuta.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e indipendenti, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; il mancato superamento anche di una sola rende inammissibili le ulteriori doglianze per carenza di interesse.
- In tema di controllo automatizzato, la mancata contestazione di una ratio decisiva della sentenza di merito impedisce l’accoglimento del ricorso anche se altri motivi potrebbero essere fondati.
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