Cassazione Civile, Ordinanza n. 24683/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a crediti iscritti a ruolo e degli atti presupposti. Il giudice regionale aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo: depositata la documentazione attestante le notifiche delle cartelle nei termini di prescrizione; inammissibile l'impugnazione della comunicazione preventiva perché non compresa tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 e non incidente sulla sfera patrimoniale del contribuente. In cassazione il contribuente proponeva sette motivi: 1) omessa/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per mancata produzione degli оригинali/copie conformi delle relate e delle cartelle e per contestazione della notifica; 2) violazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992 per ammissione in appello di documenti tardivamente prodotti; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della prescrizione e del principio di non contestazione; 4) difetto di motivazione dell'atto impugnato con riferimento alla L. 241/1990 e alla L. 212/2000; 5) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973 per l'inammissibilità dell'impugnazione della comunicazione preventiva; 6) violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 per mancata notifica dell'intimazione dopo un anno dalle cartelle; 7) difetto di motivazione e violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. sui termini di prescrizione. La Corte però ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'agente della riscossione per difetto di prova del potere rappresentativo del procuratore speciale e, soprattutto, ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per carenza di interesse: dalla stessa prospettazione del ricorso emergeva che, nel corso del giudizio, era stata già iscritta ipoteca sui beni immobili del contribuente; ciò rendeva priva di utilità concreta l'impugnazione della sola comunicazione preventiva, atto propedeutico non autonomamente lesivo o comunque assorbito dall'iscrizione ipotecaria ormai consolidata. Se l'iscrizione ipotecaria era stata impugnata, l'interesse alla decisione sulla comunicazione preventiva veniva comunque meno; se non era stata impugnata, il giudizio sull'atto presupposto era inutile perché l'effetto lesivo si era consolidato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della costituzione/controricorso dell'agente della riscossione per mancata produzione dell'atto di conferimento dei poteri del procuratore speciale, necessario per verificare la legittimazione processuale. Sul piano decisivo, tuttavia, ha ritenuto che mancasse interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. perché la successiva iscrizione ipotecaria aveva assorbito gli effetti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rendendo la decisione su quest'ultima priva di concreta utilità. Non sono state liquidate spese di lite, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente il deposito di documentazione in appello nei limiti ritenuti dal giudice di merito; nella sentenza si richiama il deposito delle notifiche delle cartelle effettuato dall'agente della riscossione.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non vi è ricompresa e può essere solo facoltativamente impugnata.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova delle notifiche; non viene accolto il relativo motivo perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Evocato dal ricorrente in tema di prova della notifica delle cartelle di pagamento.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Evocato per contestare il deposito documentale in appello da parte dell'agente della riscossione.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per denunciare nuove eccezioni o difese in appello; il ricorrente ne lamentava la violazione.
Invocato in relazione al principio di non contestazione.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro del difetto di motivazione dell'atto amministrativo.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come parametro del difetto di motivazione dell'atto impugnato.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, decorso un anno dalla notifica delle cartelle, fosse necessaria la previa intimazione prima dell'azione esecutiva.
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato tra le norme denunciate; la Corte però decide su altro profilo, affermando l'inammissibilità del controricorso per difetto di prova della procura speciale del rappresentante.
Invocato dal ricorrente per i termini ordinari di prescrizione delle cartelle.
Invocato dal ricorrente per i termini prescrizionali brevi.
La Corte fonda su tale norma il difetto di interesse ad agire, ritenendo priva di utilità la decisione sulla comunicazione preventiva una volta intervenuta o comunque consolidata l'iscrizione ipotecaria.
Richiamato nel testo con riguardo alle modalità di notifica del ricorso per cassazione.
art. 366, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il domicilio eletto del controricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente impugna un atto prodromico della riscossione, l'interesse a coltivare il giudizio viene meno se sia già stato adottato e consolidato l'atto tipico successivo che assorbe gli effetti lesivi dell'atto precedente, rendendo la decisione su quest'ultimo priva di utilità concreta.
- L'impugnazione facoltativa di un atto preparatorio non esonera il contribuente dall'impugnare l'atto tipico successivamente emesso; in mancanza di quest'ultima impugnazione, il ricorso contro l'atto presupposto diviene inutiliter datum per consolidamento della pretesa tributaria.
- Nel processo, la costituzione di una società a mezzo di procuratore speciale è inammissibile se non è prodotto il documento che conferisce i poteri rappresentativi: la mera indicazione degli estremi dell'atto non consente il controllo giudiziale sulla legittimazione del sottoscrittore.
- Il difetto di interesse ad agire è rilevabile quando dalla stessa prospettazione del ricorso emerga che l'atto impugnato non può più recare una concreta utilità al ricorrente per effetto di un successivo provvedimento che ne abbia assorbito gli effetti.
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