Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24683/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a crediti iscritti a ruolo e degli atti presupposti. Il giudice regionale aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo: depositata la documentazione attestante le notifiche delle cartelle nei termini di prescrizione; inammissibile l'impugnazione della comunicazione preventiva perché non compresa tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 e non incidente sulla sfera patrimoniale del contribuente. In cassazione il contribuente proponeva sette motivi: 1) omessa/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per mancata produzione degli оригинali/copie conformi delle relate e delle cartelle e per contestazione della notifica; 2) violazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992 per ammissione in appello di documenti tardivamente prodotti; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della prescrizione e del principio di non contestazione; 4) difetto di motivazione dell'atto impugnato con riferimento alla L. 241/1990 e alla L. 212/2000; 5) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973 per l'inammissibilità dell'impugnazione della comunicazione preventiva; 6) violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 per mancata notifica dell'intimazione dopo un anno dalle cartelle; 7) difetto di motivazione e violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. sui termini di prescrizione. La Corte però ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'agente della riscossione per difetto di prova del potere rappresentativo del procuratore speciale e, soprattutto, ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per carenza di interesse: dalla stessa prospettazione del ricorso emergeva che, nel corso del giudizio, era stata già iscritta ipoteca sui beni immobili del contribuente; ciò rendeva priva di utilità concreta l'impugnazione della sola comunicazione preventiva, atto propedeutico non autonomamente lesivo o comunque assorbito dall'iscrizione ipotecaria ormai consolidata. Se l'iscrizione ipotecaria era stata impugnata, l'interesse alla decisione sulla comunicazione preventiva veniva comunque meno; se non era stata impugnata, il giudizio sull'atto presupposto era inutile perché l'effetto lesivo si era consolidato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della costituzione/controricorso dell'agente della riscossione per mancata produzione dell'atto di conferimento dei poteri del procuratore speciale, necessario per verificare la legittimazione processuale. Sul piano decisivo, tuttavia, ha ritenuto che mancasse interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. perché la successiva iscrizione ipotecaria aveva assorbito gli effetti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rendendo la decisione su quest'ultima priva di concreta utilità. Non sono state liquidate spese di lite, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente impugna un atto prodromico della riscossione, l'interesse a coltivare il giudizio viene meno se sia già stato adottato e consolidato l'atto tipico successivo che assorbe gli effetti lesivi dell'atto precedente, rendendo la decisione su quest'ultimo priva di utilità concreta.
  • L'impugnazione facoltativa di un atto preparatorio non esonera il contribuente dall'impugnare l'atto tipico successivamente emesso; in mancanza di quest'ultima impugnazione, il ricorso contro l'atto presupposto diviene inutiliter datum per consolidamento della pretesa tributaria.
  • Nel processo, la costituzione di una società a mezzo di procuratore speciale è inammissibile se non è prodotto il documento che conferisce i poteri rappresentativi: la mera indicazione degli estremi dell'atto non consente il controllo giudiziale sulla legittimazione del sottoscrittore.
  • Il difetto di interesse ad agire è rilevabile quando dalla stessa prospettazione del ricorso emerga che l'atto impugnato non può più recare una concreta utilità al ricorrente per effetto di un successivo provvedimento che ne abbia assorbito gli effetti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.