Cassazione Civile, Ordinanza n. 24570/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine dall'opposizione, poi rigettata dal Giudice di Pace quale giudice del rinvio, contro un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura. Il ricorrente per cassazione deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., denunciando la nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo, identificato nell'asserita assenza della pericolosità sociale. Sosteneva che il giudice di merito si fosse limitato a valorizzare i precedenti penali e la pretesa inclinazione a delinquere, senza un'effettiva valutazione autonoma del presupposto della pericolosità sociale, già indicato dalla precedente cassazione come profilo carente di motivazione. Invocava inoltre il corretto perimetro dell'accertamento richiesto dall'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo, perché ha rilevato che il ricorso era privo di procura speciale alle liti. Pur essendo il ricorso nativo digitale e richiamando testualmente l'esistenza della procura in calce, la procura non risultava effettivamente inserita in calce o allegata nel fascicolo telematico, né era indicata tra i documenti prodotti nella nota di iscrizione a ruolo. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state poste spese, perché la Prefettura non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre rilevato che il processo era esente, con conseguente non applicazione dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame di fatti decisivi
Il motivo era formalmente prospettato come vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non ha esaminato la censura nel merito poiché ha rilevato un vizio preliminare di ammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Era richiamato dal ricorrente come parametro del controllo giudiziale sui presupposti dell'espulsione, in relazione alla valutazione della pericolosità sociale.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, rilevando che il processo risultava esente.
Richiamata solo in relazione alla disciplina del contributo unificato aggiuntivo, ritenuta non applicabile nel caso concreto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se difetta la procura speciale alle liti, requisito che deve risultare in modo certo dagli atti processuali e non può essere supplito da una mera attestazione contenuta nell'atto di impugnazione.
- Nel processo civile telematico, la procura speciale deve essere effettivamente rinvenibile nel fascicolo o allegata secondo le modalità di deposito previste; la sua mancanza materiale non può essere sanata dal solo richiamo testuale alla procura nell'atto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Se il processo è esente, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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