Cassazione Civile, Ordinanza n. 24572/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla proroga di trenta giorni del trattenimento disposta dal Giudice di pace in relazione a una procedura di espulsione e rimpatrio. Il ricorrente, trattenuto presso il CPR, ha impugnato per cassazione il provvedimento di proroga deducendo la nullità della decisione per violazione dell'art. 14 del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 13 e 111 Cost., sostenendo che il giudice di pace si fosse limitato a un generico richiamo delle ragioni addotte dalla Questura, senza un'autonoma e adeguata motivazione sui presupposti di legge e sulle difese depositate. In via preliminare, la Corte ha affrontato anche il problema del tardivo deposito telematico del ricorso e degli allegati, ritenendo non imputabile il ritardo per un errore del sistema, con conseguente ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini. Quanto al merito, il motivo denunciava una motivazione meramente apparente del decreto di proroga, privo di una reale disamina logico-giuridica delle ragioni della misura restrittiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto non imputabile al ricorrente il ritardo nel deposito telematico, accogliendo la relativa ricostruzione difensiva e valorizzando la tempestiva reazione della parte. Nel merito ha accolto il motivo di ricorso, ritenendo che il decreto del giudice di pace fosse affetto da motivazione apparente: il provvedimento si limitava infatti a condividere le ragioni della Questura senza spiegare i presupposti concreti della proroga né confutare le deduzioni della difesa. Per tale ragione la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, rilevando che, al momento della decisione di legittimità, era ormai decorso il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe potuto essere disposta. Quanto alle spese, non vi è stata regolazione in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'Amministrazione statale; la liquidazione è stata rimessa al giudice di pace che aveva pronunciato il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
disciplina il trattenimento e la sua proroga; il provvedimento deve essere sorretto dai presupposti di legge e da una motivazione effettiva, non apparente.
art. 13 Cost.
richiamato a sostegno della tutela della libertà personale e della necessità di un controllo giurisdizionale effettivo sulle misure restrittive.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la motivazione apparente del decreto è denunciabile in cassazione come vizio della motivazione/decisione.
termine per il deposito del ricorso e degli allegati, rispetto al quale è stata valutata la non imputabilità del ritardo.
consente la rimessione in termini in presenza di causa non imputabile, assoluta e tempestivamente dedotta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 82
per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore va liquidato dal giudice del procedimento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2
nel giudizio di cassazione la liquidazione delle spese del patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata in caso di cassazione senza rinvio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 133
non si applica nel senso di imporre la condanna in favore dello Stato quando la parte soccombente sia un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato o tardivo deposito telematico del ricorso non comporta improcedibilità se il ricorrente dimostra che l'omissione è dipesa da un malfunzionamento del sistema non imputabile alla parte e attiva tempestivamente l'istanza di rimessione in termini.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile, con carattere di assolutezza, e una reazione della parte in un termine ragionevolmente contenuto rispetto all'esigenza di durata ragionevole del processo.
- In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero, il giudice deve fornire una motivazione effettiva e autonoma, indicando le ragioni concrete della proroga e non limitandosi a un generico richiamo alle argomentazioni dell'autorità amministrativa richiedente.
- Una motivazione solo graficamente esistente, che non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, integra motivazione apparente ed è sindacabile in cassazione.
- Quando la decisione impugnata è cassata senza rinvio perché il termine perentorio per adottare il provvedimento è ormai decorso, non residua spazio per una nuova decisione sul punto.
- Nelle controversie in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
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