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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24573/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino impugnava per cassazione il decreto del Giudice di pace di Pescara che aveva convalidato le misure alternative al trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri disposte dal Questore in esecuzione di un decreto di espulsione del Prefetto. Le misure prevedevano la consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione periodica all'Ufficio Immigrazione. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la comunicazione della richiesta di convalida al giudice di pace era avvenuta il 21 settembre 2023, mentre la convalida era stata pronunciata solo il 25 settembre 2023, quindi oltre il termine perentorio di 48 ore previsto dalla norma. Chiedeva pertanto la cassazione del decreto e la perdita di efficacia delle misure convalidate tardivamente. Le amministrazioni resistenti si costituivano tardivamente solo per eventuale partecipazione alla discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 14, comma 1-bis, del T.U. immigrazione impone la comunicazione al giudice di pace entro 48 ore dalla notifica e la convalida nelle successive 48 ore, richiamando il precedente di legittimità citato in sentenza. Poiché dagli atti emergeva che la richiesta era stata trasmessa il 21 settembre 2023 alle ore 10.51 e la convalida era intervenuta il 25 settembre 2023, il termine era ormai spirato. Di conseguenza, il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio, essendo decorso il termine perentorio entro il quale la convalida avrebbe dovuto essere emessa. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione nel dispositivo, osservando che la parte ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che la liquidazione spettava al giudice che aveva pronunciato il provvedimento impugnato, cioè al Giudice di pace di Pescara.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

    Il termine per la comunicazione e quello per la convalida sono perentori; se la convalida interviene oltre le 48 ore previste dalla norma, il provvedimento non può essere validamente convalidato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità dedotto dal ricorrente per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di pace.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso va richiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, e in caso di cassazione senza rinvio al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La previsione sulla condanna alle spese in favore dello Stato non si applica, secondo la Corte, all'ipotesi in cui soccombente sia un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nelle procedure di convalida delle misure alternative al trattenimento in materia di espulsione amministrativa, il termine di 48 ore previsto per la comunicazione al giudice di pace e per la successiva convalida è perentorio e la sua violazione determina l'illegittimità della convalida.
  • Quando il giudice di legittimità accerta dagli atti che la convalida è intervenuta oltre il termine legale, può cassare il provvedimento senza rinvio, poiché non residuano margini per una nuova decisione sul punto.
  • Nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione delle spese e del compenso del difensore non segue la regola della condanna in favore dello Stato, ma avviene secondo la disciplina speciale del patrocinio, tramite il giudice del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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