Cassazione Civile, Ordinanza n. 24568/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di euro 86.319,38 vantato da una società subappaltatrice nei confronti del fallimento della società appaltatrice. Il credito, inizialmente richiesto in prededuzione e poi in chirografo, derivava da un contratto di subappalto collegato a un appalto pubblico per lavori di ristrutturazione della rete e di smaltimento delle acque. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che la documentazione prodotta, in particolare fatture, estratto registro IVA, comunicazione del direttore dei lavori e SAL, non fosse idonea a provare l’effettiva esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore ed era comunque inopponibile alla massa per difetto di data certa. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2704 c.c., 148, 150 e 225 d.P.R. 207/2010, sostenendo che la natura pubblica dell’appalto avrebbe dovuto rendere opponibile al fallimento il SAL n. 2 e la documentazione redatta dalla direzione lavori; (2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell’art. 180, comma 2, d.P.R. 207/2010, assumendo che il SAL e gli allegati avessero valore di atto pubblico e facessero piena prova fino a querela di falso; (3) violazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse erroneamente valutato le prove e trascurato che le misurazioni erano avvenute in contraddittorio e prima del fallimento. La Corte ha respinto i primi due motivi, affermando che il subappalto resta autonomo rispetto all’appalto principale e non è soggetto alla disciplina pubblicistica del rapporto principale se non per espressi richiami contrattuali; di conseguenza, gli atti prodotti dal subappaltatore, in quanto scritture private prive di data certa o comunque non opponibili alla curatela, non provavano il credito verso la massa. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mascherava una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentita come violazione dell’art. 116 c.p.c. In definitiva il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società subappaltatrice. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo che la documentazione relativa al subappalto potesse assumere la natura di atto pubblico opponibile al fallimento o comunque efficacia probatoria tale da dimostrare il credito nei confronti della massa. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto soltanto a ottenere una rivalutazione delle prove, senza denunciare una reale violazione delle regole legali di valutazione probatoria. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso l’ammissione del credito allo stato passivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento.
le scritture private prive di data certa non sono opponibili alla curatela in sede di verifica del passivo.
invocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina pubblicistica del subappalto, ma ritenuto non applicabile in via diretta al rapporto di subappalto autonomo.
invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che le norme del procedimento dell'appalto pubblico si estendano automaticamente al subappalto.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'opponibilità degli atti di avanzamento lavori; la Corte nega l'estensione automatica al subappalto.
richiamato per sostenere la natura di atto pubblico del SAL; la Corte non aderisce a tale tesi.
l’efficacia di piena prova propria dell’atto pubblico non è riconosciuta alla documentazione prodotta dalla subappaltatrice.
art. 180, comma 2, d.P.R. 207/2010
invocato per attribuire valore probatorio al SAL; la Corte lo reputa non idoneo a fondare l’opponibilità al fallimento nel caso concreto.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o viola una specifica regola legale di valutazione; non se si contesta il mero apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come norma di riferimento per i motivi di violazione di legge dedotti con il ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione alla censura sull’art. 116 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il contratto di subappalto stipulato nell’ambito di un appalto pubblico conserva autonomia strutturale e causale rispetto al contratto principale; le regole pubblicistiche dell’appalto non si applicano automaticamente al subappalto, salvo espresso richiamo pattizio o normativo.
- Ai fini dell’ammissione di un credito al passivo fallimentare, la documentazione prodotta dal creditore deve essere opponibile alla massa; le scritture private prive di data certa non possono, di regola, provare il credito nei confronti della curatela.
- Un atto di avanzamento lavori o documentazione contabile proveniente dalla direzione lavori non assume, per il solo fatto di riguardare un appalto pubblico, il valore di atto pubblico nei rapporti tra subappaltatore e fallimento dell’appaltatore.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso una specifica regola legale di valutazione; non basta lamentare che il giudice abbia valutato male gli elementi istruttori.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo esame del merito.
- Nel giudizio di verifica del passivo, la curatela opera quale gestore del patrimonio del fallito e non come successore nel rapporto sostanziale già facente capo al debitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24569/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24570/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24572/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24573/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24579/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24583/2024 del 13/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →