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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24568/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di euro 86.319,38 vantato da una società subappaltatrice nei confronti del fallimento della società appaltatrice. Il credito, inizialmente richiesto in prededuzione e poi in chirografo, derivava da un contratto di subappalto collegato a un appalto pubblico per lavori di ristrutturazione della rete e di smaltimento delle acque. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo che la documentazione prodotta, in particolare fatture, estratto registro IVA, comunicazione del direttore dei lavori e SAL, non fosse idonea a provare l’effettiva esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore ed era comunque inopponibile alla massa per difetto di data certa. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2704 c.c., 148, 150 e 225 d.P.R. 207/2010, sostenendo che la natura pubblica dell’appalto avrebbe dovuto rendere opponibile al fallimento il SAL n. 2 e la documentazione redatta dalla direzione lavori; (2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell’art. 180, comma 2, d.P.R. 207/2010, assumendo che il SAL e gli allegati avessero valore di atto pubblico e facessero piena prova fino a querela di falso; (3) violazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse erroneamente valutato le prove e trascurato che le misurazioni erano avvenute in contraddittorio e prima del fallimento. La Corte ha respinto i primi due motivi, affermando che il subappalto resta autonomo rispetto all’appalto principale e non è soggetto alla disciplina pubblicistica del rapporto principale se non per espressi richiami contrattuali; di conseguenza, gli atti prodotti dal subappaltatore, in quanto scritture private prive di data certa o comunque non opponibili alla curatela, non provavano il credito verso la massa. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mascherava una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentita come violazione dell’art. 116 c.p.c. In definitiva il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società subappaltatrice. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo che la documentazione relativa al subappalto potesse assumere la natura di atto pubblico opponibile al fallimento o comunque efficacia probatoria tale da dimostrare il credito nei confronti della massa. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto soltanto a ottenere una rivalutazione delle prove, senza denunciare una reale violazione delle regole legali di valutazione probatoria. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso l’ammissione del credito allo stato passivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    richiamato come base del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento.

  • art. 2704 c.c.

    le scritture private prive di data certa non sono opponibili alla curatela in sede di verifica del passivo.

  • art. 148 d.P.R. 207/2010

    invocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina pubblicistica del subappalto, ma ritenuto non applicabile in via diretta al rapporto di subappalto autonomo.

  • art. 150 d.P.R. 207/2010

    invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che le norme del procedimento dell'appalto pubblico si estendano automaticamente al subappalto.

  • art. 225 d.P.R. 207/2010

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'opponibilità degli atti di avanzamento lavori; la Corte nega l'estensione automatica al subappalto.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato per sostenere la natura di atto pubblico del SAL; la Corte non aderisce a tale tesi.

  • art. 2700 c.c.

    l’efficacia di piena prova propria dell’atto pubblico non è riconosciuta alla documentazione prodotta dalla subappaltatrice.

  • art. 180, comma 2, d.P.R. 207/2010

    invocato per attribuire valore probatorio al SAL; la Corte lo reputa non idoneo a fondare l’opponibilità al fallimento nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o viola una specifica regola legale di valutazione; non se si contesta il mero apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come norma di riferimento per i motivi di violazione di legge dedotti con il ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione alla censura sull’art. 116 c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il contratto di subappalto stipulato nell’ambito di un appalto pubblico conserva autonomia strutturale e causale rispetto al contratto principale; le regole pubblicistiche dell’appalto non si applicano automaticamente al subappalto, salvo espresso richiamo pattizio o normativo.
  • Ai fini dell’ammissione di un credito al passivo fallimentare, la documentazione prodotta dal creditore deve essere opponibile alla massa; le scritture private prive di data certa non possono, di regola, provare il credito nei confronti della curatela.
  • Un atto di avanzamento lavori o documentazione contabile proveniente dalla direzione lavori non assume, per il solo fatto di riguardare un appalto pubblico, il valore di atto pubblico nei rapporti tra subappaltatore e fallimento dell’appaltatore.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso una specifica regola legale di valutazione; non basta lamentare che il giudice abbia valutato male gli elementi istruttori.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • Nel giudizio di verifica del passivo, la curatela opera quale gestore del patrimonio del fallito e non come successore nel rapporto sostanziale già facente capo al debitore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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